19/07/2026
LIDO: IL TESTO COMPLETO DELL'INTERROGAZIONE
Considerata la discussione che si è generata in merito al nostro comunicato stampa sull'interrogazione presentata in Consiglio comunale il 16 luglio 2026
e per dare la possibilità, a chi ne fosse interessato, di leggerne interamente il testo la pubblichiamo di seguito.
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
CONSIGLIO COMUNALE
INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE
ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale
Oggetto: Ordinanza n. 15/2026 – Regolamento di accesso al Lido Comunale –
Concessioni demaniali – Episodi del 21 giugno 2026
Il sottoscritto Riccardo Mariani, Capogruppo del Gruppo Consiliare Casa Comune – Mandello del Lario, Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
in data 15 giugno 2026 il Sindaco di Mandello del Lario ha emesso l'Ordinanza n. 15/2026, con la quale ha: (a) delegato all'ASD Canottieri Moto Guzzi la gestione degli accessi all'Area Lido Comunale; (b) disposto la sospensione temporanea fino al 31 ottobre 2026 della concessione demaniale MANDELLO/9 relativa alla Darsena Falck; (c) autorizzato le Canottieri a negare l'accesso e disporre allontanamenti; (d) introdotto divieti nell'area Giardini/Lido;
in data 17 giugno 2026 la ASD Canottieri Moto Guzzi ha adottato un proprio Regolamento di Accesso all'Area Lido Comunale, che introduce un sistema di accesso contingentato con braccialetto identificativo, obbligo di esibire documento d'identità, tetto massimo di 500 presenze contemporanee, esclusione dei minori non accompagnati non residenti in tre comuni specificati, e divieto di introduzione di cibo;
il giorno 21 giugno 2026, nei pressi dell’entrata del Lido comunale, sono stati direttamente osservati e documentati i seguenti episodi: un addetto alla sicurezza privato richiedeva alle persone in coda di aprire borse e zaini ai fini di “ispezione”; personale incaricato procedeva alla sistematica annotazione per iscritto dei dati personali contenuti nei documenti di identità esibiti in coda, in alcuni casi con riproduzione digitale del documento di identità;
la Convenzione vigente tra il Comune di Mandello del Lario e l'ASD Canottieri Moto Guzzi stabilisce all'art. 4 che la garanzia di accesso gratuito e piena fruibilità del Lido da parte dei cittadini 'sarà determinante per l'interpretazione generale e particolare del presente contratto'; l'art. 2 impone alla Canottieri di 'garantire la fruizione libera e gratuita al pubblico del Lido comunale'; l'art. 28 prescrive che l'accesso alla spiaggia demaniale e a tutte le aree “dovrà essere consentito... libero e gratuito”;
il Consiglio Comunale non risulta essere stato chiamato a deliberare nè in merito a una modifica della Convenzione né all’approvazione del Regolamento di accesso al Lido introdotto nel giugno 2026 e pertanto ogni atto regolamentare che limiti il contenuto della Convenzione, non espressamente approvato dal Consiglio comunale, appare illegittimo visto che incide anche e gravemente su diritti soggettivi dei cittadini in relazione all’accesso ad un’area pubblica;
VISTO
l'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplina le interrogazioni come domanda al Sindaco circa le ragioni e gli intendimenti della propria azione, se un fatto sia vero o se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione;
l'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che garantisce al Consigliere Comunale il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
INTERROGA IL SINDACO
per sapere:
1. per quale ragione l'Ordinanza n. 15/2026 cita come base giuridica l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, pur motivando le misure adottate con esigenze di “sicurezza urbana, pubblica incolumità e ordine pubblico”, visto che tali presupposti sono propri dell'art. 54 TUEL (Sindaco come ufficiale del Governo, non come capo dell'amministrazione), e per quale ragione sia stata scelta una giustificazione normativa diversa da quella che copre le materie indicate nella motivazione dell'atto;
2. se sia vero che la concessione demaniale MANDELLO/9, relativa alla Darsena Falck, è stata rilasciata dall'Autorità di Bacino del Lario a un soggetto privato; se sia vero che l'art. 5 del disciplinare di concessione attribuisce esclusivamente all'Autorità di Bacino il potere di sospensione e revoca; e su quale specifica base normativa il Sindaco abbia ritenuto di poter sospendere tale concessione con propria ordinanza, indicando la norma di legge che attribuisce al Sindaco tale potere;
3. per quale ragione il Regolamento di Accesso all'Area Lido Comunale, adottato dalla ASD Canottieri Moto Guzzi in data 17 giugno 2026, non sia stato approvato o fatto proprio dal Consiglio Comunale, atteso che la Convenzione e ogni sua modifica sono competenza del Consiglio comunale e la potestà regolamentare è attribuita per legge al Consiglio Comunale dall'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; e, in caso negativo, con quale atto dell'Ente tale regolamento sia stato recepito e reso vincolante per i cittadini;
4. in base a quale potere e normativa siano stati delegati alla Canottieri poteri di Pubblica sicurezza, che dovrebbero essere esercitati dalle Autorità preposte, anche ai sensi degli art.li 5 e 25 della Convenzione vigente e non certo da un’associazione sportiva privata, quali ad esempio:
annotazione dei dati sensibili dei cittadini anziché il mero controllo della residenza nei paesi di Mandello, Lierna ed Abbadia, in alcuni casi addirittura la riproduzione digitale del documento di identità degli utenti, senza che vi sia espressa indicazione di come vengono conservati e protetti i dati, né senza che sia stata richiesto e ottenuto il consenso ai sensi della normativa sulla Privacy;
perquisizione ingiustificata delle borse degli utenti al fine di limitare l’introduzione di cibo e bevande;
5. per quale ragione il Regolamento adottato (art. 6) preveda una deroga all'obbligo di accompagnamento per i soli minori residenti a Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lierna, introducendo una distinzione di trattamento tra cittadini, basata sulla residenza, in un'area pubblica demaniale aperta a tutti; e se l'Amministrazione ritenga tale distinzione compatibile con l'art. 3 della Costituzione, che vieta discriminazioni tra cittadini, e con l'art. 16 Cost., che garantisce la libertà di circolazione e stabilisce che eventuali limitazioni possono essere introdotte solo dalla Legge;
6. per quale ragione, il 21 giugno 2026, un addetto alla sicurezza privato richiedeva alle persone in accesso al Lido di aprire borse e zaini ai fini di perquisizione; se tale condotta fosse prevista e autorizzata da un atto del Comune; su quale norma di legge si fondi il potere di un soggetto privato di perquisire i bagagli di cittadini che accedono a un'area pubblica; e quali provvedimenti l'Amministrazione intenda adottare, tenuto conto che l'art. 13 della Costituzione ammette forme di ispezione personale solo per provvedimento dell'autorità giudiziaria o nei casi espressamente previsti e, in ogni caso, con le garanzie previste dalla legge;
7. per quale ragione, il 21 giugno 2026, personale incaricato procedeva alla sistematica annotazione per iscritto dei dati personali contenuti nei documenti d'identità esibiti dalle persone in coda all'ingresso del Lido; su quale base giuridica, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR, art. 6), sia avvenuto tale acquisizione dei dati personali; se sia stata fornita l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 GDPR; e se tale raccolta di dati fosse stata preventivamente autorizzata o disposta da un atto del Comune e/o dell’Autorità preposta;
8. se l'Amministrazione ritenga compatibile con la Convenzione vigente – che all'art. 4 stabilisce che la garanzia di accesso libero e gratuito al Lido “sarà determinante per l'interpretazione generale e particolare del presente contratto” – l'obbligo imposto a tutti i cittadini, compresi i residenti a Mandello del Lario, di fornire i propri dati personali e di esibire un documento di identità a un soggetto privato per accedere al Lido comunale;
9. se l'Amministrazione ritenga che le misure introdotte dall'Ordinanza n. 15/2026 – destinate a regolare gli accessi per l'intera stagione estiva 2026 – abbiano il carattere di misura contingibile e urgente richiesta dalla legge per il ricorso all'ordinanza sindacale, oppure quello di misura strutturale e permanente; e se, in quest'ultimo caso, ritenga che tali misure potessero essere legittimamente adottate con ordinanza sindacale anziché con deliberazione del Consiglio Comunale.
Tipo di risposta richiesta: risposta orale nella seduta del Consiglio Comunale del 16 luglio 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale. L'interrogazione è presentata entro la Conferenza dei Capigruppo relativa alla predetta seduta, affinché venga iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Regolamento.
Mandello del Lario, 30 giugno 2026
Riccardo Mariani
Capogruppo – Casa Comune
Consiglio Comunale di Mandello del Lario