24/05/2026
Quel "pasticciaccio" della Stp. "Il Comune di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ossia i soci, sono stati informati dell’accordo?"
Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del commercialista Cristiano D'Errico: "Stp, dalla Cassazione agli 850mila euro esentasse"
E del direttivo di Fdi Mesagne
"Ho letto l’articolo del giornalista Danilo Lupo de “Il Fatto Quotidiano”. Articolo chiaro, ricco di particolari, alcuni di questi allarmanti.
Partiamo dalla Cassazione che non ha condannato l’azienda a pagare. Perché, a leggere gli atti e le ricostruzioni disponibili, la questione è molto più ingarbugliata.
E proprio da questa complessità nasce il punto oggi più delicato: non solo quanto sia stato pagato, ma a che titolo sia stato pagato, con quali effetti fiscali e con quali responsabilità nel caso in cui quella somma risultasse non giustificata.
Tutto parte dall’ordinanza n. 22006 del 30 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
Non una sentenza definitiva nel merito, ma un’ordinanza con cui la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Lecce e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione.
La Cassazione nell’ordinanza afferma con chiarezza un principio: se il lavoratore chiede tempestivamente l’intervento del Consiglio di disciplina, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento disciplinare ignorando quella richiesta. Se lo fa, il licenziamento è nullo per violazione di norma imperativa. Da questa nullità deriva il diritto del lavoratore alla reintegrazione piena ex art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
Quindi la Cassazione non ha quantificato un risarcimento da 850mila euro. Ha stabilito il principio giuridico da applicare: licenziamento nullo, reintegrazione piena, diritto del lavoratore al ristoro economico secondo le regole dell’articolo 18 rinviando alla Corte d’Appello di Lecce per la prosecuzione del giudizio.
Ora, cosa comporta, normalmente, la reintegrazione piena? In caso di licenziamento nullo, il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto e al risarcimento del danno maturato dal licenziamento fino alla reintegra, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. In questa logica, l’indennità dovrebbe essere legata alle retribuzioni perdute e alla durata dell’estromissione dal lavoro, salvo le detrazioni di quanto eventualmente percepito altrove dal lavoratore nel frattempo.
È proprio qui che la vicenda assume un profilo a dir poco anomalo. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, a fronte di un calcolo basato sulle mensilità arretrate che avrebbe portato a circa 322mila euro più interessi e rivalutazione, l’accordo di conciliazione avrebbe riconosciuto a Esperte 850mila euro, qualificati come risarcimento per perdita di chance, danno all’immagine e danno biologico.
Quindi il punto non è soltanto se 850mila euro siano “tanti” o “pochi” ma se quella somma sia effettivamente puntellata da una documentazione idonea a dimostrare danni ulteriori rispetto alle retribuzioni perdute: danni alla salute, all’immagine, alla professionalità o concrete perdite di chance. Perché, se quei danni sono reali, provati e quantificati, la transazione può avere una sua giustificazione.
Se invece la somma serve, in tutto o in parte, a sostituire retribuzioni non percepite, indennità maturate o effetti economici della reintegra, allora cambia tutto!!
A imbrogliare ulteriormente il quadro c’è il passaggio sulla rinuncia alla reintegra e sulla successiva riassunzione. Sempre secondo la ricostruzione giornalistica, nell’accordo l’ex dipendente avrebbe “rinunciato alla reintegra nel posto di lavoro” e manifestato la disponibilità a essere riassunto; la STP, dal canto suo, si sarebbe impegnata ad assumerlo senza periodo di prova, con riconoscimento dell’aumento periodico di anzianità e delle ulteriori indennità maturate nelle more. Quindi, non una reintegra, ma una nuova assunzione. Ma il giornalista Danilo Lupo de “Il Fatto Quotidiano” sottolinea giustamente che il lavoratore è rientrato nello stesso contesto, con il recupero di effetti economici e giuridici collegati alla precedente anzianità.
Ed allora la domanda viene facile facile: si tratta davvero di una nuova assunzione o di una reintegra sostanziale sotto mentite spoglie?
La distinzione non è né nominalistica, né stravagante. In diritto, soprattutto quando sono coinvolte società pubbliche o a controllo pubblico, conta la sostanza dell’operazione e non l’etichetta che si vorrebbe dare all’operazione. Se è davvero una nuova assunzione, occorre interrogarsi sul rispetto delle regole di reclutamento. Le società a controllo pubblico devono stabilire criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
E qui che emerge il terzo piano della vicenda ossia quello fiscale.
Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’accordo avrebbe qualificato la somma come esente da prelievo fiscale perché relativa a “risarcimento danno emergente”. Ma questa qualificazione non è fiscalmente neutra, infatti, la differenza tra danno emergente e lucro cessante è decisiva; in questo caso potremmo dire enorme.
Il danno emergente risarcisce una perdita patrimoniale effettiva: ad esempio un danno biologico, un danno alla salute, un danno all’immagine o alla professionalità, purché concreto, allegato e dimostrato. In questi casi, la somma può non essere imponibile perché non sostituisce un reddito, ma reintegra una perdita.
Diverso è il lucro cessante: se la somma serve a compensare retribuzioni non percepite, mancati guadagni o redditi che il lavoratore avrebbe incassato, allora quella somma è imponibile. L’art. 6, comma 2, del TUIR prevede infatti che le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
È sufficiente scrivere in un accordo “danno emergente” per rendere una somma automaticamente esente da IRPEF se la Scuola Superiore della Magistratura, ricostruendo il regime fiscale delle transazioni di lavoro, ricorda che l’onere di provare l’effettiva esistenza del danno emergente grava sulle parti e che non è sufficiente la qualificazione contenuta nell’accordo transattivo??
Inoltre, l’amministrazione finanziaria potrebbe esercitare i propri controlli e procedere al recupero delle imposte se ritiene che la qualificazione usata dalle parti non corrisponda alla reale natura della somma.
Se gli 850mila euro risarciscono davvero danni ulteriori — danno biologico, danno all’immagine, danno professionale, perdita patrimoniale autonoma — allora la non applicazione delle ritenute può avere una base giuridica. Ma quei danni devono essere seriamente documentati e quantificati!!!
Se invece, anche solo in parte, quella somma serve a compensare retribuzioni perdute, indennità maturate, anzianità, mancato reddito da lavoro o gli effetti economici della reintegrazione, allora la qualificazione come “danno emergente” diventa molto più fragile. In quel caso, la somma avrebbe natura reddituale, totale o parziale, e la STP, come sostituto d’imposta, avrebbe dovuto applicare le ritenute fiscali.
E poi chi risponderebbe se quella somma, in tutto o in parte, risultasse non dovuta, non congrua o fiscalmente qualificata in modo non corretto?
La risposta non sarebbe univoca, perché i piani di responsabilità potrebbero essere diversi.
Se il pagamento fosse stato deliberato senza un’adeguata istruttoria, insomma all’acqua di rose, potrebbero emergere, fragorose, le responsabilità degli organi che hanno autorizzato o avallato l’accordo. In particolare, potrebbero essere chiamati a rispondere gli amministratori che hanno approvato la transazione, gli eventuali dirigenti o funzionari che l’hanno istruita e, nei limiti dei rispettivi doveri di vigilanza, anche gli organi di controllo, qualora non abbiano segnalato profili di incongruità, rischio o danno per la società partecipata.
Questo significa che, se l’esborso degli 850mila euro avesse prodotto un danno al patrimonio della società o, indirettamente, al valore della partecipazione pubblica, potrebbe aprirsi un doppio binario: da un lato la responsabilità civilistica verso la società; dall’altro, nei casi previsti, la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.
Ed il Comune di Brindisi e la Provincia di Brindisi?? Ossia i soci della STP.
Sono stati informati dell’accordo? Avevano avuto poteri di indirizzo, controllo o valutazione sull’operazione? Bisognerebbe verificare se abbiano esercitato correttamente i propri diritti di socio.
Infine c’è il piano fiscale. Se la somma fosse stata qualificata come “danno emergente” solo formalmente, ma nella sostanza avesse sostituito redditi di lavoro, arretrati retributivi, indennità maturate o effetti economici della reintegrazione, allora il problema non riguarderebbe soltanto il beneficiario del pagamento, ma anche STP come sostituto d’imposta. In quel caso, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la mancata applicazione delle ritenute, con recupero delle imposte, interessi e sanzioni.
E se la decisione fosse stata assunta sulla base di pareri legali, fiscali o contabili, occorrerebbe verificare anche il contenuto di quei pareri: se abbiano effettivamente valutato la congruità della somma, la natura dei danni risarciti, il rischio di causa, la compatibilità con le regole delle società partecipate e il corretto trattamento fiscale; perché un parere non solleva automaticamente chi decide dalle proprie responsabilità, ma può incidere sulla valutazione della buona fede, della diligenza e della ragionevolezza della scelta.
Per questo la domanda non è soltanto se 850mila euro sono tanti o pochi. La domanda decisiva è se sono giustificati, documentati, correttamente deliberati e correttamente trattati sul piano fiscale.
Se lo sono, l’accordo può essere difeso come scelta transattiva volta a chiudere un contenzioso rischioso per la società.
Se non lo sono, invece, il problema non sarebbe più solo il pagamento al lavoratore, ma la responsabilità di chi ha deciso, autorizzato, controllato o fiscalmente qualificato quell’esborso.
In una società pubblica o a controllo pubblico, infatti, una transazione non è mai un fatto puramente privato: quando si utilizzano risorse di una società partecipata, bisognerebbe dimostrare che la scelta sia stata conveniente, motivata, proporzionata e coerente con l’interesse sociale. Altrimenti, quella che viene presentata come una soluzione conciliativa può trasformarsi in un possibile danno per la società, per i soci pubblici e, in ultima analisi, per la collettività.
In buona sintesi la Cassazione ha aperto la strada alla tutela reintegratoria piena. Non ha però autorizzato automaticamente un pagamento esentasse di 850mila euro. Quella cifra nasce da un accordo successivo. Ed è quell’accordo che deve essere spiegato: nella sua logica, nella sua quantificazione, nella sua compatibilità con le regole delle società pubbliche e nella sua corretta qualificazione fiscale.
La domanda finale, dunque, resta aperta e merita una risposta: si è trattato di un risarcimento documentato di danni effettivi o di una reintegra economica travestita da danno emergente?
Da questa risposta dipende tutto!!!!"
Cristiano D’Errico
In merito risponde anche il direttivo di Fdi Mesagne
"In politica non basta essere formalmente estranei.
Bisogna anche evitare qualunque situazione che possa generare dubbi sulla imparzialità delle istituzioni.
Ed è proprio questo il punto che oggi molti cittadini stanno ponendo leggendo l’inchiesta del Fatto Quotidiano sul reintegro di un lavoratore Antonio Sperte, ex consigliere comunale a Mesagne e cugino di Toni Matarrelli.
Troppe situazioni poco chiare, prima nelle assunzioni di un parente, poi nei motivi del licenziamento, basato su delle situazioni molto gravi di minacce, accertate dai giudici in sede penale e andate in prescrizione.
Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo solo in terzo grado e per un cavillo legale. Questo lavoratore ha diritto al reintegro, ma invece di averlo beneficia di una nuova assunzione.
Questa scelta è molto discutibile e non viene giustificata dalla Presidente dell’Stp, avv. Cursi, molto vicina a Matarrelli. Non è una scelta banale: fa sì che le somme versate diventino risarcimento danno e quindi esentasse. Inoltre l’Ente sborsa una cifra oltre il doppio rispetto a casi simili, garantisce una liquidazione rapidissima nonostante abbia un buco in bilancio di oltre 4 milioni di euro e soprattutto lo Stato perde il 43% di tasse.
Tutta questa vicenda lascia davvero troppi punti interrogativi.
E fa perdere fiducia nelle istituzioni.
Qui non si tratta di fare polemiche, ma chiedere conto di un operato poco trasparente.
La fiducia nelle istituzioni si difende proprio con la trasparenza, non certo cercando di nascondere valutazioni e scelte effettuate nella propria discrezionalità.
Più il potere pubblico si intreccia con relazioni personali e decisioni economicamente delicate, più servono chiarezza, equilibrio e senso delle istituzioni.
Perché la questione non è solo ciò che è legittimo.
È anche ciò che appare opportuno agli occhi dei cittadini. E in questa vicenda ci sono troppe cose che non tornano e su cui pretendiamo chiarezza".