03/10/2026
CONFERENZA DI SERVIZI: LE NOVITÀ DEL 2026 TRA SEMPLIFICAZIONE, TEMPI CERTI E RESPONSABILITÀ
La Conferenza di servizi cambia ancora e diventa, almeno nelle intenzioni del legislatore, uno strumento sempre più orientato alla rapidità delle decisioni, alla semplificazione procedimentale e alla certezza dei tempi.
Il decreto-legge n. 19 del 2026 è intervenuto sulla disciplina contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, mettendo a regime alcune delle soluzioni già sperimentate negli ultimi anni e incidendo soprattutto sui tempi e sulle modalità di svolgimento della conferenza decisoria.
Il principio di fondo è chiaro: quando una decisione coinvolge più amministrazioni, il procedimento non può trasformarsi in una successione indefinita di pareri, richieste e rinvii.
Tra le novità più significative:
🔹 la conferenza semplificata resta la modalità ordinaria di svolgimento e continua ad operare prevalentemente in via telematica;
🔹 i termini per l’espressione delle determinazioni vengono ricondotti, in via generale, a 30 giorni, elevati a 60 giorni quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità;
🔹 l’amministrazione procedente indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento o dal ricevimento dell’istanza;
🔹 le eventuali richieste di integrazione documentale devono intervenire entro un termine perentorio, comunque non superiore a 15 giorni;
🔹 resta centrale il meccanismo del silenzio-assenso: fuori dai casi nei quali il diritto europeo impone provvedimenti espressi, il mancato pronunciamento nei termini produce gli effetti previsti dalla disciplina della conferenza;
🔹 quando condizioni, prescrizioni o dissensi rendono necessaria una nuova valutazione, la nuova disciplina punta maggiormente sulla riunione telematica, evitando passaggi procedurali ulteriori non indispensabili;
🔹 la conferenza simultanea viene riservata alle decisioni maggiormente complesse e ai casi espressamente previsti dalla legge, con la partecipazione del rappresentante unico, chiamato ad esprimere in maniera univoca e vincolante la posizione dell’amministrazione rappresentata;
🔹 anche i tempi della simultanea vengono compressi: la riunione viene convocata nei termini previsti dalla nuova disciplina e i lavori devono concludersi, di regola, entro 30 giorni dalla prima riunione, o entro 60 giorni nei procedimenti che coinvolgono interessi sensibili.
Particolarmente rilevante è anche la fase conclusiva.
La determinazione motivata di conclusione positiva sostituisce, a ogni effetto, gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici interessati.
Nel caso di conclusione negativa, invece, nei procedimenti a istanza di parte operano anche le garanzie connesse al preavviso di diniego e alle eventuali osservazioni dell’interessato.
Resta poi disciplinata la possibilità di opposizione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi qualificati previsti dalla legge, nei termini e secondo le modalità dell’art. 14-quinquies.
Accanto alla conferenza decisoria rimangono naturalmente la conferenza istruttoria, caratterizzata da maggiore flessibilità, e la conferenza preliminare, particolarmente importante nei progetti complessi e nella realizzazione delle opere pubbliche.
📌 In definitiva, la direzione intrapresa è evidente: meno passaggi formali, termini più brevi, digitalizzazione, responsabilizzazione delle amministrazioni e maggiore certezza della decisione finale.
Ma, come sempre, la vera sfida non sarà soltanto avere norme più veloci: sarà fare in modo che ogni amministrazione organizzi realmente la propria attività per rispettare quei termini.
Perché la semplificazione non è soltanto una modifica legislativa.
È prima di tutto un diverso modo di amministrare.
📚 Interessante e molto utile, in questo senso, la nuova “Guida alla Conferenza di servizi” del Dipartimento della Funzione Pubblica, aggiornata alle novità del decreto-legge n. 19 del 2026, della quale riporto alcune schede riepilogative.
Saverio Petroni
Comandante della Polizia Locale di Monopoli