18/01/2018
DISCARICA ABUSIVA E ABBANDONO DI RIFIUTI: COSA SI RISCHIA?? 👮🚫🔗💸
L’Agenzia europea per l’ambiente definisce l’inquinamento come l’alterazione, causata direttamente o indirettamente dall’uomo, delle proprietà biologiche, fisiche, chimiche o radioattive dell’ambiente (dell'acqua, del suoloo dell'aria), quando crea un rischio o un potenziale rischio per la salute dell’uomo o la sicurezza e il benessere di ogni specie vivente.
Gli inquinanti, dunque, sono sostanze o fattori fisici (ad esempio calore o rumore) che interferiscono con il naturale funzionamento degli ecosistemi: possono essere già presenti in natura, o essere derivare dalle attività dell’uomo.
Possiamo distinguere diversi tipi di inquinamento, in base all’oggetto contaminato, alle modalità o alla fonte della contaminazione: inquinamento dell'aria, dell’acqua, del suolo, inquinamento chimico, acustico, elettromagnetico(dovuto a radiazioni elettromagnetichenon ionizzanti: quelle delle emittenti radiofoniche, degli elettrodotti, dei ripetitori, dei telefoni cellulari), luminoso(alterazione dei livelli di luce notturna naturale, legata agli eccessi di illuminazione al di fuori delle aree alle quali è direttamente indirizzata), termico(l’aumento innaturale della temperatura in un ecosistema, come avviene nei fiumi nei quali viene scaricata l’acqua di raffreddamento delle centrali elettriche), genetico (la diffusione incontrollata, dovuta all’ingegneria genetica, di geni nei genomi di specie diverse da quelle nelle quali sono presenti in natura), nucleare(dovuto a incidenti, esperimenti, smaltimento di materiali radioattivi o contaminati nel processo di produzione di energia), urbano, agricolo (dai rifiuti solidi o liquidi delle attività agricole - dai pesticidi ai fertilizzanti - all’erosione del suolo), industriale, biologico.
Che non si debbano buttare rifiuti nell’ambiente è cosa abbastanza scontata non solo dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto della sensibilità civica. Le multe – che scattano del semplice mozzicone di sigaretta all’automobile da rottamare; dal frigorifero ormai arrugginito ai liquidi infiammabili e inquinanti – sono graduate in base alla pericolosità del rifiuto stesso. E si va dalla semplice sanzione amministrativa al reato vero e proprio, che coinvolge la sfera penale. Ma quali sono i rischi per chi crea una discarica abusiva o, semplicemente, viene colto all’atto di abbandonare rifiuti in mezzo a un prato, ai bordi di una strada, lungo un pendio?
La legge punisce l’abbandono di rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.
Il colpevole è inoltre tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (in caso di mancato ottemperamento scattano sanzioni penali piuttosto gravi).
Per il reato di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali, la legge richiede invece qualcosa in più.
Il reato consiste nel realizzare o nel gestire una discarica non autorizzata. Innanzitutto, pertanto, deve trattarsi di un’attività abusiva, ovvero di un’attività posta in essere senza le necessarie autorizzazioni. In tal senso, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione anche l’utilizzo di un’area diversa da quella cui si riferisce il provvedimento di autorizzazione.
La condotta di realizzazione consiste nell’effettuare dei lavori, quali lo spianamento di un terreno, la sua recinzione, la perimetrazione dell’area e l’apertura di accessi alla stessa, funzionali alla raccolta sistematica dei rifiuti. La Cassazione ha appena stailito, tuttavia, che tali opere non sono necessarie. È sufficiente «l’accumulo più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione».
Se invece vi è mera occasionalità, o la quantità dei rifiuti è al di sotto di una certa soglia, oppure «non vi sono attività prodromiche o successive al conferimento», si ricade sotto la fattispecie dell’abbandono di rifiuti. Dunque solo in caso di abitualità scatta il reato di discarica abusiva.
Dunque, secondo la Suprema Corte, non è necessario realizzare opere finalizzate alla gestione e al funzionamento della discarica affinché possa configurarsi il reato in questione. «restringerebbe oltremodo ed irragionevolmente l’ambito di applicabilità della disposizione». Il reato di discarica abusiva si configura quindi anche «con il semplice allestimento o il destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che l’eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell’area a discarica, ma non costituisce una condizione assolutamente necessaria».
In particolare, per quanto attiene la realizzazione di una discarica, tale condotta può essere posta in essere attraverso diverse attività, che possono andare dall’allestimento vero e proprio a discarica di un’area con il compimento delle opere occorrenti a tal fine, al mero ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti.
Inoltre, integra tale fattispecie di reato anche la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono.