23/01/2024
📢📢📢 Affitti brevi e gli obblighi di sicurezza -
🌐🗺️📢📣🔈🔉🔝👍👌📌Precisiamo che in altre nazioni europee gli estintori nei B&B, anche i più semplici e non lussuosi gli trovavate almeno10 anni fa in ogni piano. Come prospettiva di sicurezza eravamo un pò indietro in Italia, ma comunque è giusto ricordare che tantissimi nostri clienti hanno volutamente installato anni fa un presidio antincendio nel loro b&b senza che ci fosse un decreto legge.
📌⚙️🕯️💡Questo ci dice che la mentalità sta cambiando e non per l' obbligo. Un pro a queste attività che hanno sposato la sicurezza da subito.
🔉🔉🔉📢📢📢Come ben sapete Il 16 dicembre 2023 in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la conversione in Legge, Legge 15 dicembre 2023 n. 191, il decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 144. In particolar modo l’Art.13-ter il quale va a definire alcuni aspetti ai fini di sicurezza, delle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, le quali hanno l’obbligo di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).
👀Gli immobili in locazione turistica dovranno rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, come definito all’interno della normativa statale o regionale (Vedi Art.13-ter comma n.7).
📢 Le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi specifici per rilevare un’eventuale presenza di gas combustibili e del monossido di carbonio.
📌🧯🧯🧯 Inoltre, devono essere installati estintori portatili, i quali, rispettando le normative vigenti, dovranno essere posizionati in luoghi visibili e accessibili.
📏📏📏Di questi sarà necessario avere un dispositivo ogni 200 metri quadri di pavimenti e un estintore per piano come minimo.
⚙️⚙️🛠️🛠️Questi dovranno essere ovviamente mantenuti nel tempo per garantirne il suo corretto funzionamento.
🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯La scelta della tipologia di Estintori idonei da installare, sarà effettuato secondo il ‘’punto 4.4 dell’allegato I del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”. In ogni caso la valutazione dovrà tener conto degli ipotetici incendi che potrebbero verificarsi e la sicurezza degli occupanti durante l’utilizzo.
📌📌📌 E’ opportuna dunque l’installazione di estintori idrici a schiuma classe di fuoco A e B come prescritto nel Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 allegato 1 punto 4.4
A: incendi di materiali solidi (es legno)
B: incendi di liquidi infiammabili /quadri elettrici e prese
F: incendi da combustione di olii vegetali / animali ( olio da cucina )
📝📋📝📋📌📍Nota : l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti, e danneggiare strumentazioni e apparecchiature funzionanti.
🛠️🧯📌❤️A vostra completa disposizione il nostro team per ogni vostro dubbio in materia 🙂