10/11/2023
Fondo per il sostegno all'acceso alle abitazioni in locazione.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11'- ANNUALITA' 2023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO socio-culturale
VISTA la legge n. 431 del 1998, e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
CONSIDERATO il Decreto del 13 luglio 2022 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con oggetto ''Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2022'';
DATA la Deliberazione della G.R. n. 29/5 del 08.09.2023 con oggetto ''Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 e l' allegato n. 1 - Fondo sostegno affitti (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13.07.2022) - Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi'';
VISTA La Determinazione del Responsabile di Servizio n. 710 del 06.11.2022 avente ad oggetto ''Fondo per il sostegno all'acceso alle abitazioni in locazione Legge n. 431 del 1998, e successive modifiche. Approvazione Bando e modulistica''
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di un contributo finalizzato al rimborso del canone di locazione.
Scadenza 20.11.2023.
ART.1 - DESTINATARI.
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Bono e occupate a titolo di abitazione principale, che a causa di particolari condizioni economiche e/o di disagio sociale, abbiano un'elevata incidenza del canone sul reddito complessivo del nucleo, che siano di conseguenza interessati ad un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti ala pagamento del canone sociale di cui alla L.R. . 13 del 1989.
La residenza anagrafica nel Comune di Bono deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE.
Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
· essere residente unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico nel Comune di Bono, alla data di presentazione della domanda;
· essere residenti anagraficamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, al momento di presentazione della domanda;
· essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, cittadini italiani ovvero cittadini di un Stato appartenente all'unione europea ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione europea purché muniti di un regolare permesso di soggiorno (Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di regolare permesso di soggiorno);
· non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
· non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
· essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, situata nel Comune di Bono.
Il contratto di locazione deve:
· essere stipulato ai sensi della normativa vigente e deve essere quello per l'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal nucleo familiare:
· risultare da un contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
· sussistere al momento della presentazione della domanda;
· permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
I suddetti requisiti devono essere posseduti anche al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
La mancanza di uno dei suddetti requisiti, costituisce causa di esclusione dalla procedura, così come l'istanza priva della documentazione richiesta, nonché presentata dopo la scadenza prevista.
Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
ART.3 - REQUISITI REDDITUALI.
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.07.2022:
FASCIA A : Il valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a ¤ 3.098,74;
FASCIA B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a ¤ 2.320,00;
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA CONTRIBUTO.
Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B ).
L'entità̀ dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di ¤ 3.098,74 per la fascia A e ¤ 2.320,00 per la fascia B.
L'ammontare del contributo non può̀ eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).
Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.
Qualora lo stanziamento regionale attribuito, non potesse coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari verrà proporzionalmente attribuito in base alle istanze che saranno presentate.
ART. 6 - GRADUATORIA.
Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.
La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente.
In caso di parità di incidenza del canone sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.
ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2023 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione.
Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato per periodo gennaio-dicembre 2023.
L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione da allegare all'istanza per il periodo gennaio2023 - novembre 2023, mentre la ricevuta del mese di dicembre 2023, dovrà essere presentata all'ufficio di servizio sociale, appena disponibile .
La mancata presentazione delle stesse, comporterà l'esclusione dal contributo.
In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore richiedente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1988.
Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S, del relativo finanziamento. Qualora i fondi RAS siano insufficienti, si provvederà alla liquidazione in misura proporzionale.
ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I cittadini che intendono presentare domanda devono inoltrarla entro e non oltre il giorno 20.11.2023 , conformemente ad una delle seguenti modalità:
a) A mano, presso l'Ufficio protocollo comunale;
b) Tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], in un unico file (solo in formati Pdf, Rtf o Doc - No Jpeg). Inviare solo da apposita pec (no mail);
c) Tramite raccomandata A/R al Comune di Bono, Corso Angioy, 2 .
Le domande dovranno contenere firma in originale (no testo) pena l'esclusione.
ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI.
Il Comune di Bono ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.
ART. 10- RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è L'Assistente Sociale D.ssa Francesca Pintore.
Per necessità di chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al tel. 079/7916922 dalla data di pubblicazione del presente bando.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Tutti i dati personali di cui entra in possesso l'Amministrazione Comunale di Bono, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 5 196/2003 ''Codice in materia di protezione dei dati personali'' e ss.mm.ii., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
ART. 12 - PUBBLICITÀ.
Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.bono.ss.it;
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali tel. 079/7916922.
Bono, 06.11.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Costantina Marteddu