03/01/2016
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Evviva! E' arrivato l'anno nuovo 2016!
Peccato che nessun mezzo di comunicazione televisiva dello Stato Italiano ha informato che!?
- i pensionati avranno la loro mensilità (obbligatoria in banca, come deciso dall'ex governo Monti), il 4 di ogni mese, sempre che questa sia in incarico presso le Poste Italiane, diversamente per tutti gli altri la percepiranno il 5 (il giorno dopo) di ogni mese. In questo modo tutti gli istituti bancari potranno guadagnare denaro; inoltre inclusi anche gli insegnanti precari e tante altre categorie di lavoratori: l'elenco è lungo.
Fino ad esso non è chiaro da dove verranno presi i denari per questa "manovra finanziaria". Gli economisti non allineati a schieramenti politici riferiscono che quello che viene riportato dalla "Gazzetta Ufficiale", sono sigle, nomi e cifre ancora del tutto da confermare e il dubbio che siano i cittadini tutti a pagare (con nuove tasse), non è all'orizzonte ma una realtà che potrebbe concretizzarsi in poche settimane. Circa 500 € lordi mensili detratti a ogni cittadino medio; ancor peggio 500 € netti mensili!
Io personalmente attendo, ma molto sfiduciato.
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Il testo della legge di stabilità 2016.
(la nuova manovra finanziaria) prevede tagli delle tasse e canone Rai in bolletta, oltre alla proroga della "opzione donna". Ecco come saranno reperite le risorse necessarie.
22 dicembre 2015 - Il governo ha posto il voto di fiducia al Senato sulla legge di stabilità 2016: il voto favorevole è arrivato con 162 sì e 125 no.
Il precedente passaggio alla Camera ha fatto lievitare il valore della manovra a più di 30 miliardi di euro, merito anche dell’eliminazione delle clausole di salvaguardia da 16,8 miliardi di euro per il 2016.
Legge di stabilità 2016, cosa prevede
Cosa prevede la legge di stabilità 2016? Il valore complessivo della manovra è di 35 miliardi di euro. La differenza di tre dipende dalla possibilità che Bruxelles accetti un margine di flessibilità pari allo 0,2%. Da quel che si capisce, Renzi ci proverà, ma la battaglia non sarà facile da portare a termine.
Tasi - Il provvedimento più celebrato e più contestato al contempo è l'abolizione della Tasi, la tassa sulla prima casa. Contemporaneamente, sparirà anche l'Imu sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati. Potrebbe invece essere aumentata l'Imu sulle seconde e terze case. Tutte misure che dovrebbero costare circa 5 miliardi di euro.
Ires - L'atteso taglio dell'Ires (dal 27,5 al 24,5%) è stato rinviato al 2017.
Niente aumento dell'Iva - È la misura più costosa, dal valore di quasi 17 miliardi di euro. Ma evitare che scatti la clausola di garanzia e di conseguenza che aumenti l'Iva è una misura imprescindibile per evitare che i consumi si deprimano ulteriormente.
Canone Rai - Come ormai tutti sanno, il Canone scende da 113 a 100 euro; ma sarà inserito nella bolletta della luce e in questo modo chiunque sarà costretto a pagarlo. Dal 2017 il canone scenderà ulteriormente, a 95 euro.
Bonus ristrutturazioni - Gli incentivi per le ristrutturazioni, ormai un piccolo classico, sono state prorogate per un altro anno ancora. Le ristrutturazioni edilizie potranno essere detratte dall'Irpef per il 50%: mentre quelle legati al risparmio energetico saranno detratti per il 65%.
Incentivi alle assunzioni - Prorogati ancora gli incentivi per chi assume (che nel 2015 hanno funzionato bene sul fronte occupazionale). Chi assume un dipendente a tempo indeterminato o converte un contratto a tempo determinato avrà uno sgravio sui contributi da versare. Rispetto a oggi, però, saranno meno generosi: dagli attuali 8mila euro si scende al 40% (circa 3mila euro) per l'anno a ve**re. Per quanto invece riguarda le aziende del sud, sarà ancora possibile ottenere una decontribuzione al 100%.
Limite dei contanti - Innalzato a tremila euro il limite dei pagamenti in contati, dagli attuali mille. Una misura molto contestata (per questioni di lavoro nero ed evasione fiscale), che secondo il governo potrebbe rilanciare i consumi.
Pensioni - Niente flessibilità in uscita, come prevedibile, ma sarà possibile per chi ha più di 63 anni lavorare part time con una retribuzione quasi pari a quella ordinaria. Sale la no tax area dei pensionati, che da 7.500/7.750 euro (a seconda dell'età) diventa per tutti di 8.142 euro (pari a quella dei dipendenti).
Opzione donna - Potrà essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti o autonome che raggiungono i 57 o 58 e 3 mesi di età entro il 30 dicembre 2015, oppure che compiono i 57 o 58 anni entro il 30 settembre 2015. I 35 anni di contributi vanno raggiunti entro il 31 dicembre. Chi opta per questa possibilità può andare in pensione prima ma con l’importo della pensione calcolato con il sistema contributivo.
Partite Iva - Per accedere al regime agevolato forfettario la soglia massima di redditi per i professionisti passerà dagli attuali 15mila a 30mila euro. La tassazione fissa sarà del 15%, ma per i primi tre anni ci si fermerà al 5%.
Carta famiglia - Grazie ad un emendamento approvato alla Camera in data 19 dicembre, è stata inserita in finanziaria. Si tratta di una card per sconti sull'acquisto di beni di prima necessità o servizi, e che prevede riduzioni tariffarie con soggetti pubblici o privati che aderiscono all'iniziativa. E' destinata a famiglie con almeno 3 figli minori residenti in Italia (anche se stranieri). Verrà rilasciata solo ai nuclei familiari che ne fanno richiesta, in base all'Isee, con modalità decise dal ministero del lavoro.
Bonus cultura - 500 euro a chi compie 18 anni l'anno prossimo da spendere in libri e altri prodotti culturali.
80 euro per le forze dell'ordine - Anche gli esponenti delle forze dell'ordine avranno diritto al bonus mensile di 80 euro.
Tra le novità introdotte si segnalano l’istituzione del fondo di solidarietà per i piccoli obbligazionisti, le misure per favorire gli investimenti al Sud del Paese, il pacchetto sicurezza-cultura da 2,6 miliardi di euro, le assunzioni di medici e infermieri e la possibilità di pagare con bancomat e carte di credito anche spese minori come il caffè o il parchimetro.
Quanto costano le misure
- 17 miliardi cancellazione aumento iva e accise
- 5 miliardi cancellazione Tasi e Imu agricola
- 3,5 miliardi per le misure anti-povertà e sulle pensioni
- 1,5 miliardi per decontribuzione e meno tasse per le imprese
Come saranno reperite le risorse
- 13 miliardi da aumento obiettivo deficit (che sale dall'1,4 al 2,2%
- 5,5 miliardi da spending review
- 2 miliardi dal rientro dei capitali con la voluntary disclosure
- 1 miliardo da aumento prelievo sui giochi
- 600 milioni da cancellazione delle province
- 4,9 miliardi da maggiori entrate per via della crescita economica prevista (+1,6%)
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
art. 1 (commi 1 - 100)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' gli importi che, prima del riparto tra le gestioni
interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo già' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera
professione con carattere di continuità', sono iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali.
5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' abrogato.
6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio
2018»;
c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018».
7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine
del periodo sono soppresse.
8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione
amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione
economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state
affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al
superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto
collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del
quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica
disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle
facolta' assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di
organico previste per le strutture interessate.
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche
all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica».
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a
16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del
Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e'
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui
al primo periodo e' assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello
Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale, a decorrere
dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo e'
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro
annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e
semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una
quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro
il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito dell'imposta
municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da
versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalita'
di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti:
«per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per
l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno
2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati
dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento
di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, in deroga a quanto
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante
dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni
agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota
del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80 milioni di euro, e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto
dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo
precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di
base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta'
comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di
cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e'
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i
criteri di cui al comma 380-quater e' determinato in modo tale da
garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si
intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli
importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e
la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le
modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di
fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle
fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione
del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
20. Per l'anno 2016 e' attribuito ai comuni un contributo di
complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione
alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del
pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente
articolo. Le disponibilità' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1° gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere
dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato.
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:
«2018».
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di
cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione
e' formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato
dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per
gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto
nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e
uno designato dalle regioni.
30. La Commissione di cui al comma 29 e' istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne'
indennita', ne' rimborso di spese. La Commissione definisce, nella
sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua
istituzione, le modalita' di organizzazione e di funzionamento e
stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.
31. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni
approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società'
Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze».
32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1,
comma 3. Lo schema di decreto e' corredato di una relazione tecnica
redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e' sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli
fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione
alla Conferenza, il decreto puo' essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema e' comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte
della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere
comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del
Consiglio dei ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le
quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei
fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli
elementi considerati ai fini di tale determinazione».
33. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismo
fiscale» sono soppresse.
34. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio
2009,n. 42, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della
quale opera.
35. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge».
36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite
alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n.
58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31,
comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le
funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e
18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché' la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei
principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento
e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di
tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché' alla CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196,
comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono
sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del
presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente
regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo
di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58
del 1998.
37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la
denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo
sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e
le società' di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei
consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e
18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono
sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del
presente comma.
38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al
comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché' in possesso dei
medesimi requisiti di onorabilità' e professionalità' previsti per
questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma
4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera,
definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere
in considerazione dei requisiti di professionalità' già' posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e
gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti
alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e
modalità' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla
remunerazione dell'attività' degli agenti di assicurazione persone
fisiche iscritti all'albo di cui al comma 37 quando gli stessi
operano in forma societaria.
39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998
assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli
articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto
legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e
«promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo
n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente
finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale
e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale
posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da
amministrazioni pubbliche, incluse le autorita' amministrative
indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico
dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro
analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale
rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta
del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio
organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti
per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono
stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo
del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma
36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei
promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le
modalita' operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli
adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto
statutario e organizzativo, nonche' le attivita' propedeutiche
connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle societa' di
consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data
di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei
promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di
diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive
delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità' al
predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di
cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:
a) la data di avvio dell'operatività' dell'albo unico dei
consulenti finanziari;
b) la data di avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
42. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35
affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio
dello Stato.
43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle
finanze può' sciogliere gli organi di gestione e di controllo
dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi
irregolarità' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi
di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità'
operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La CONSOB può' disporre la rimozione di uno o più'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto
o dalle disposizioni di vigilanza, nonché' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in
caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti».
44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e
degli investitori). -1. Al fine di agevolare l'accesso dei
risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela nell'ambito
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso
il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il
Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori,
diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi
2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nei limiti delle disponibilità' del Fondo medesimo, la gratuita'
dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle
controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa
quota concernente le spese amministrative per l'avvio della
procedura, nonché', per l'eventuale parte residua, a consentire
l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica
dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della meta' degli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la
violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche',
nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le
ris