Quel Che Serve - Servizi Per Le Imprese

Quel Che Serve - Servizi Per Le Imprese Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Quel Che Serve - Servizi Per Le Imprese, Caronno Pertusella.

Agenzia di servizi per le imprese.
-Sicurezza, Igiene e Formazione sul Lavoro in base al Decreto 81/08;
-Vendita di Prodotti per la Sicurezza;
-Messe a norma antincendio;
-Consulenza Logistica;

20/08/2026

Una lettura estiva interessante per chi è un tecnico della e per chi è e produce benessere in questo nostro amato paese...
⚠️ma IN SICUREZZA.
❎️La sicurezza non è soltanto un obbligo normativo: è cultura, leadership e vantaggio competitivo.
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13/08/2026

La responsabilità per colpa deve essere sempre fondata sull’esigibilità del comportamento dovuto

8 agosto – Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel MondoScuolaSicurezza.it, nel ricordo della tragedia di Marcin...
08/08/2026

8 agosto – Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo

ScuolaSicurezza.it, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, in Belgio, dove l’8 agosto 1956 persero la vita 262 minatori, tra cui 136 lavoratori italiani, aderisce all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per celebrare la “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”.

Questa ricorrenza sia anche un momento per ricordare e onorare tutte le persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro e per rinnovare un impegno che deve essere quotidiano: mantenere alta e costante l’attenzione sulla prevenzione, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la cultura della sicurezza e contrastando ogni forma di lavoro irregolare.

Ricordare significa anche impegnarsi affinché tragedie come queste non si ripetano.

03/08/2026

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Le 10 domande più frequenti sul nuovo Accordo Stato-Regioni1. Le azioni prioritarie per adeguarsi al nuovo Accordo 2025D...
30/07/2026

Le 10 domande più frequenti sul nuovo Accordo Stato-Regioni

1. Le azioni prioritarie per adeguarsi al nuovo Accordo 2025

Domanda : Quali sono le azioni prioritarie che un RSPP dovrebbe mettere in atto per adeguarsi al nuovo Accordo?

Risposta : Il punto di partenza deve rimanere sempre la valutazione dei rischi . È dall'analisi dei rischi presenti nell'organizzazione che deve nascere il fabbisogno formativo aziendale e, successivamente, il progetto formativo previsto dal nuovo Accordo. Una volta individuati i bisogni formativi, occorre definire gli obiettivi, pianificare i corsi, stabilire contenuti e modalità di erogazione e predisporre anche la futura verifica dell'efficacia della formazione.

Il nuovo Accordo sposta quindi l'attenzione dalla semplice erogazione dei corsi alla progettazione dell'intero processo formativo, richiedendo una maggiore integrazione tra DVR, piano della formazione e miglioramento continuo.

2. Che cos'è il progetto formativo previsto dal nuovo Accordo?

Domanda : Che cosa si intende per progetto formativo e quali elementi deve contenere?

Risposta : Il progetto formativo rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dal nuovo Accordo. Non si tratta semplicemente del programma del corso, ma del documento che descrive l'intero percorso formativo , partendo dall'analisi dei fabbisogni aziendali. Al suo interno trovano spazio, tra gli altri elementi, la descrizione dell'azienda e dei rischi presenti, gli obiettivi della formazione, i contenuti, le modalità di erogazione (presenza o videoconferenza sincrona), i docenti coinvolti, gli strumenti didattici, le prove di verifica finale ei criteri per il rilascio degli attestati.

3. Il fascicolo del corso deve essere conservato? Per quanto tempo?

Domanda : Il programma formativo, i test, gli attestati e tutta la documentazione del corso devono essere trasmessi a qualche ente oppure è sufficiente conservarli?

Risposta : Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce una disciplina più puntuale sulla gestione documentale della formazione. In particolare, il fascicolo del corso deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni . Se il soggetto formatore coincide con il datore di lavoro, sarà l'azienda stessa a custodire tutta la documentazione; se invece la formazione è affidata a un ente esterno, l'obbligo ricade su quest'ultimo. Il fascicolo comprende tutta la documentazione utile a dimostrare la corretta organizzazione e realizzazione del percorso formativo: progetto formativo, registro presenze, prove di verifica, attestati e gli altri documenti previsti dall'Accordo.

Giova ricordare che questo sistema è destinato a evolversi con l'introduzione del Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) . Quando sarà operativo il relativo decreto attuativo, il datore di lavoro dovrà trasmettere gli attestati nel fascicolo elettronico, fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione prevista dall'Accordo.

4. Verifica dell'efficacia della formazione: quando deve essere effettuata?

Domanda : Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica dell'efficacia della formazione prevista dal nuovo Accordo?

Risposta : L'Accordo Stato-Regioni non esclude un termine preciso. La scelta viene rimessa al datore di lavoro , che dovrà individuare modalità e tempistiche coerenti con l'organizzazione aziendale e con gli obiettivi della formazione. La verifica dell'efficacia potrà quindi essere programmata, ad esempio, dopo alcuni mesi, con cadenza annuale oppure in occasione degli aggiornamenti periodici. L'aspetto fondamentale è che la verifica sia pianificata e inserita nel progetto formativo.

Questa impostazione lascia un certo margine di discrezionalità alle aziende. L'organo di vigilanza (INL, ASL, SPRESAL) se deve effettuare una contestazione, una prescrizione, una sanzione, lo deve fare ai sensi di un articolo di legge. Se al momento dell'accesso dell'Organo di Vigilanza in un'azienda, la verifica dell'efficacia non è stata effettuata, ma la formazione è stata erogata ai sensi dell'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, rispettando i requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni 2025 e la verifica dell'efficacia è stata pianificata, il Datore di Lavoro non è sanzionabile.

5. Come si dimostra l'efficacia della formazione?

Domanda : Esistono criteri oggettivi per dimostrare che la formazione ha effettivamente modificato i comportamenti dei lavoratori e ridotto il rischio?

Risposta : L'Accordo introduce il principio della verifica dell'efficacia della formazione , ma non individua indicatori o metodologie obbligatorie. La scelta viene volutamente lasciata alle singole organizzazioni, affinché la verifica possa essere calibrata sulle caratteristiche dell'azienda e sugli obiettivi del progetto formativo.

Questo approccio non rappresenta una novità: le organizzazioni che adottano sistemi di gestione conformi alla ISO 45001 effettuano già verifiche di efficacia come parte integrante del miglioramento continuo. La verifica può assumere forme diverse: dall'osservazione dei comportamenti sul campo alle checklist compilate dai preposti, fino a verifiche pratiche o colloqui con i lavoratori. L'aspetto più importante è che i risultati ottenuti non rimangono solo un adempimento documentale, ma diventino il punto di partenza per progettare gli aggiornamenti futuri, concentrandosi sugli aspetti che hanno evidenziato maggiori criticità.

6. Corso lavoratori interaziendale: è ancora possibile con il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Domanda : Con il nuovo Accordo è ancora possibile organizzare corsi destinati a lavoratori appartenenti ad aziende diverse?

Risposta : Sì, ma con maggiore attenzione rispetto al passato. L'Accordo e le FAQ chiariscono infatti che non è il codice ATECO a determinare automaticamente l'omogeneità di un'aula, bensì i rischi realmente presenti nelle attività svolte dai partecipanti. Questo significa che possono essere organizzati corsi interaziendali, purché i lavoratori siano esposti a rischi analoghi e svolgano mansioni comparabili, così da garantire contenuti formativi coerenti con le effettive esigenze di prevenzione. L'obiettivo perseguito dal legislatore è infatti quello di superare un'impostazione puramente amministrativa, privilegiando una formazione realmente costruita sulla valutazione dei rischi aziendali.

7. Negli attestati deve comparire il codice ATECO?

Domanda : Perché il nuovo Accordo non prevede più il codice ATECO tra i contenuti minimi dell'attestato ? È comunque possibile inserirlo?

Risposta : L'eliminazione del riferimento al codice ATECO non è una dimenticanza, ma una scelta coerente con l'impostazione del nuovo Accordo. La formazione, infatti, non deve essere costruita sulla classificazione ATECO dell'azienda, bensì sui rischi effettivamente individuati nella valutazione dei rischi . Per questo motivo il codice ATECO non confronta più tra gli elementi obbligatori dell'attestato.

Ciò non significa, però, che sia vietato inserirlo. Come chiarito anche nelle FAQ ministeriali, quelle indicate dall'Accordo rappresentano le informazioni minime obbligatorie : il soggetto formatore può aggiungere ulteriori dati ritenuti utili, compreso il codice ATECO.

8. Aggiornamento RSPP: da quando decorre il quinquennio di aggiornamento?

Domanda : Come si fa a calcolare da quando decorre il quinquennio di aggiornamento degli RSPP ?

Risposta : Il nuovo Accordo ha semplificato un aspetto che negli anni aveva generato numerose incertezze. In particolare, c'è una frase nella parte degli esoneri, prima della fine dell'Accordo, in cui c'è scritto che un RSPP deve essere in grado di dimostrare di avere nell'ultimo quinquennio almeno 40 ore di aggiornamento. Quindi hanno voluto unificare tutto dicendo: “Oggi siamo nel 2026; dal 2021 al 2026 devi aver fatto 40 ore di formazione” nell'ultimo quinquennio di cui parliamo.

Pertanto, per dimostrare il mantenimento dei requisiti professionali, l' RSPP deve poter documentare di aver svolto 40 ore di aggiornamento nell'ultimo quinquennio .

9. Convegni di Sicurezza sul Lavoro: ore di aggiornamento e requisiti relatori

Domanda : È ancora possibile utilizzare ic onvegni come aggiornamento per RSPP e ASPP ? E i relatori dei convegni devono avere gli stessi requisiti dei docenti/formatori?

Risposta : In passato i convegni potevano coprire soltanto una parte delle ore di aggiornamento. Oggi, invece, gli RSPP e gli ASPP possono maturare l'intero monte ore di aggiornamento attraverso convegni e seminari validi , purché questi rispettino le condizioni previste dall'Accordo.

Diverso è invece il tema dei requisiti dei relatori . Le FAQ ministeriali precisano infatti che i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 riguardano i corsi di formazione e aggiornamento, ma non si applicano automaticamente ai convegni e ai seminari, proprio perché si tratta di eventi con finalità differenti. Tuttavia, la medesima FAQ inserisce una novità: per essere valida ai fini dell'aggiornamento per ASPP/RSPP, al termine del convegno deve essere somministrato un test di verifica finale.

10. I vecchi corsi per preposti sono ancora validi?
Domanda : Chi ha frequentato il corso per preposti secondo la disciplina precedente e ha svolto il ruolo per meno di 10 anni, può limitarsi all'aggiornamento oppure deve ripetere il corso?

Risposta : Questo è probabilmente uno dei quesiti che genera più dubbi. Per le figure che non hanno subito modifiche sostanziali, come RSPP e ASPP, l'Accordo consente di mantenere valida la formazione pregressa, purché vengano rispettati gli obblighi di aggiornamento.

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24/07/2026

🟦 OZONIZZATORE PROFESSIONALE PER AMBIENTI
Aria più pulita, ambienti igienizzati, odori eliminati.
L'ozono (O₃) è un potente agente ossidante utilizzato per il trattamento degli ambienti. Se impiegato correttamente, in locali non occupati e seguendo le istruzioni del produttore, contribuisce a ridurre gli odori persistenti e il carico microbiologico presente sulle superfici e nell'aria.
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Efficace contro gli odori causati da:
Fumo di sigaretta
Muffa
Animali domestici
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Umidità
Veicoli usati
Ambienti chiusi da tempo
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16/07/2026

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QUALI SONO GLI OBBLIGHI FORMATIVI DEL DIRIGENTE?Il Dirigente per la Sicurezza è la figura che, in base alle competenze p...
15/07/2026

QUALI SONO GLI OBBLIGHI FORMATIVI DEL DIRIGENTE?
Il Dirigente per la Sicurezza è la figura che, in base alle competenze professionali e ai poteri gerarchici e funzionali conferiti, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla corretta attuazione delle misure di salute e sicurezza.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, è prevista una formazione obbligatoria della durata minima di 12 ore, articolata in 4 moduli, che approfondiscono:
quadro normativo e responsabilità del dirigente;
obblighi e funzioni previsti dal D.Lgs. 81/2008;
valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza;
organizzazione del sistema di prevenzione aziendale;
comunicazione efficace e gestione dei rapporti con Datore di Lavoro, Preposti, Lavoratori, RSPP, RLS e Medico Competente.
Aggiornamento obbligatorio
La formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni mediante un corso di almeno 6 ore.
Dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri
Per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto un modulo aggiuntivo obbligatorio di almeno 6 ore, dedicato agli obblighi specifici previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
ScuolaSicurezza.it organizza corsi conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning (ove consentito dalla normativa).
Per informazioni e iscrizioni: 📧 [email protected] 📞 02 96459201

09/07/2026

Indirizzo

Caronno Pertusella
21042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

Telefono

+393516165929

Sito Web

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