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19/07/2026

LA LEGALITÀ È CIVILTÀ.

Di sefuito, un estratto dell'ultimo articolo in ordine all'attività del Dipartimento di Legalità e Giustizia della Democrazia Cristiana, comparso il 28.6.2026 su "Il POPOLO della Democrazia Cristiana", che oggi, 29.7.2026,, riprendo solo per precisare che l'ultimo intervento pec del 6.4.2026, è stato dal sottoscritto avvocato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in nome e per conto del Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana, Dott. Angelo Sandri, e non in nome e per conto di altri segretari di altri partiti.

Saluti.
Piergiorgio

"... sono molte le tematiche che questo Dipartimento della Democrazia Cristiana ha affrontato (o sta comunque affrontando).

Uno dei settori in cui si è maggiormente concentrata l’attenzione del Dipartimento della Democrazia Cristiana italiana è stato quello concernente la correttezza dei comportamenti verificabili in molti enti locali locali (ed anche a diverso livello di competenza) con casi che hanno fatto davvero molto discutere per non dire preoccupare.

La Democrazia Cristiana ITALIANA – a tal proposito – si è sempre espressa con estrema chiarezza, battendosi con impegno – senza se e senza ma – per eliminare le illegittimità che si erano riscontrate.

Ci riferiamo in particolare ad un’ultima istanza di annullamento presentata ufficialmente quest’anno in data 6 aprile 2026 (l’ultimo atto che è stato inviato tramite PEC).

Istanza che ha visto il coinvolgimento ufficiale anche da parte del partito della Democrazia Cristiana italiana.

Non vogliao certo qui ripercorrere l’iter compiuto in tanti mesi, o per meglio dire anni, di intensa attività.

Al momento quel che ci preme di sottolineare è che il Dipartimento < Legalità e Giustizia > della Democrazia Cristiana persegue con la propria interlocuzione istituzionale per poter ottenere risposte appropriate dalle Istituzioni deputate a dare le risposte che tutti i cittadini attendono (e che meri

È tempo di "raccogliere" i provvedimenti dovuti e richiesti dalla Democrazie Cristianahttps://www.facebook.com/share/p/1...
18/04/2026

È tempo di "raccogliere" i provvedimenti dovuti e richiesti dalla Democrazie Cristiana

https://www.facebook.com/share/p/1CCHmXSiue/

Intervento del Segretario politico nazionale D.C. Angelo Sandri sull'anniversario del 18 aprile 1948 e sul ruolo della Democrazia Cristiana nella nascita della Prima Repubblica: riflessi sull'oggi !

Ringrazio Calabria Magazine per aver riportato e rielaborato la disamina di incostituzionalitá della modifica di legge c...
23/03/2026

Ringrazio Calabria Magazine per aver riportato e rielaborato la disamina di incostituzionalitá della modifica di legge costituzionale di cui al referendum ancora in corso di svolgimento.

Epperò, è mio preciso dovere rilevare che non è mai stata mia intenzione invitare al voto, tanto per il "SI", quanto per il "NO", giacché, non mi risultata che in occasione del dibattito parlamentare, come successivamente all'approvazione della legge costituzionale in parola, ci sia stato un solo parlamentare che abbia mai sollevato la questione di illegittimità costituzionale, che è pure più che evidente !

In una parola, chiunque abbia invitato al voto, di fatto, ha, più o meno consapevolmente, deresponsabilizzato il Parlamento dal precipuo obbligo di licenziare una legge che potesse almeno dirsi legittima sul piano Costituzionale !

"Ed è forse qui che si ferma la notizia e dovrebbe iniziare la riflessione" !

Giacché, non da oggi, è in atto uno scontro tra poteri dello Stato, ed il rischio è che a pagare il prezzo più alto siano sempre i cittadini, cioè, proprio coloro nel cui nome tutti dicono di parlare, mentre invece tacciono !

Ricordo a me stesso che nel 2020 "un referendum" ha già decretato il taglio del nunero dei parlamentari, come fosse "un taglio necessario ai costi della politica", direttamente proporzionale al numero delle rappresentanze democratiche in Parlamento !

Successivamente, i così detti costi della politica sono cresciuti a dismisura e persino non restituiti ai cittadini italiani nemmeno in servizi essenziali, quale sicuramente è pure quello della giustizia !

https://calabriamagazin.blogspot.com/2026/03/giustizia-sotto-assedio-il-referendum.html?fbclid=IwdGRzaAQt9ddjbGNrBC3zNmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpgjowdg7Z8g_FghI7DtPKHJzKOtlyg0STpytOpZGIMZaWeeQops0m6NH15I_aem_a8Sdpy4yBppX3R-AMR21IA&m=1&sfnsn=scwspwa

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Art. 101 Cost. :"La giustizia è amministrata in nome del popolo" (sottinteso che il riferimento è al Popolo Italiano) ! ...
22/03/2026

Art. 101 Cost. :

"La giustizia è amministrata in nome del popolo" (sottinteso che il riferimento è al Popolo Italiano) !

"I giudici sono soggetti soltanto alla legge" (sottinteso che il riferimento è alle leggi che non siano costituzionalmente illegittime) !

Al momento, il Presidente Mattarella presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 cost.), che svolge anche funzioni disciplinari nei confronti dei magistrati (articoli 3 e 4 della legge 195/58 e d.lgs. 109/06).

Ebbene, nel testo di legge di riforma costituzionale dell'art. 104 cost. (GU Serie Generale n. 253 del 30-10-2025), sottoposto al prossimo "voto referendario", non è previsto che il Presidente dell'Alta Corte disciplinare sia il Presidente della Repubblica, ma una persona "diversamente nominata", che, per l'appunto, non sarà più il Presidente della Repubblica, che, ex art. 90 cost., potrebbe comunque rispondere di alto tradimento e attentato alla Costituzione, a differenza del "nuovo organo Alta Corte" che la riforma precisamente, svincola dalla soggezione del controllo parlamentare che, per l'appunto, in seduta comune, ex art. 55, 83 e 90 cost., nomina il PDR, così come può "avviare" la procedura dettata dalla l. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dalla l. 5 giugno 1989, n. 219 e da un regolamento parlamentare del 1989 !

Anche la procedura di indizione del referendum costituzionale sembra abbia subito un particolare iter, giacché, consta di due interventi decretativi del presidente della Repubblica, rispettivamente il 14 gennaio 2025, ed il 7.2.2026, quest'ultimo, allorquando, lo stesso Consiglio dei Ministri ha rilevato la necessità del secondo intervento di pari data, epperò, tale ultimo intervento del PDR risulta certamente essere fuori dai termini di cui all'art. 15, legge 25.5.1970, n. 352.

E tale dubbia leggitimità della procedura di indizione è chiaramente soggetta ad eventuale impugnazione, persino quella dinanzi al medesimo PDR, così come l'eventuale conferma del referendum potrebbe portare ad una successiva declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, per violazione dell'art. 139 cost. (proprio come alla presente disamina), con ogni conseguenza negativa e nefasta sul piano del funzionamento del vecchio CSM, come della nuova Alta Corte, e proprio direttamente incidente sull'attività disciplinare, che difficilmente non ne sarà compromessa, nonostante proprio l'attività disciplinare costituisca uno degli obbiettivi, se non il principale obiettivo, della riforma costituzionale in parola, dunque, della relativa attività legislativa, giacché, comunque, potrebbe risultare "inutiliter data" anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8 dell'articolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale., e posto proprio che il Parlamento Italiano ha optato per "licenziare" un testo di legge costituzionale, piuttosto che un testo di legge ordinaria che disponesse su un diverso funzionamento del CSM.

In definitiva, l'organo Costituzionale è il PDR, giacché, la "funzione dell'organo" è direttamente disciplinata dalla Costituzione, e non il CSM, che è soltanto organo di rilevanza costituzionale, tant'è che la Corte Costituzionale, quale altro organo a rilevanza costituzionale "giudica il proprio disciplinare", ed è proprio il "giudice naturale" che giudica sull'accusa eventualmente formulata dal Parlamento (altro organo costituzionale) al Presidente della Repubblica ex art. 135 cost, così come "integrata" dai "giudici membri sorteggiati" di cui all'ultimo comma dell'art. 135 cost.

E, tanto, a specificare che è la stessa esistenza degli organi costituzionali a "segnare" il limite alla revisione della Costituzione, e perché è in discussione l'esistenza dello Stato-ordinamento, quale "amministrazione di vertice" di un settore costituzionalmente separato dall'attività di Governo (altro organo costituzionale), ovverosia, dello Stato-amministrazione, che rappresenta la totalità degli organi statali e locali che formano il potere esecutivo ed hanno il proprio "vertice di governo", così come il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, in ultima istanza, è rimandato all' "impulso disciplinare" del Ministro della Giustizia, così come del Procuratore Generale Presso la Corte di Cassazione, che, per l'appunto, è attualmente (già) membro di diritto del CSM, ex art. 104, comma 3, e perché anche tale "ufficio" garantisce l'autonomia della magistratura nella gestione della propria responsabilità interna, agendo come "filtro e promotore" del giudizio innanzi al CSM, a seguito di indagine, giacché, riceve le denunce o i rapporti (anche dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello), e posto che la legge, a determinate condizioni, riconosce al PG anche uno "speciale ruolo di coordinazione e avocazione di indagini penali", quelle predeterminate per legge, come quelle che anche la sola opportunità varrebbe a stabilirne la sua competenza e la titolarità della relativa azione penale.

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La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

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