22/03/2026
Art. 101 Cost. :
"La giustizia è amministrata in nome del popolo" (sottinteso che il riferimento è al Popolo Italiano) !
"I giudici sono soggetti soltanto alla legge" (sottinteso che il riferimento è alle leggi che non siano costituzionalmente illegittime) !
Al momento, il Presidente Mattarella presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 cost.), che svolge anche funzioni disciplinari nei confronti dei magistrati (articoli 3 e 4 della legge 195/58 e d.lgs. 109/06).
Ebbene, nel testo di legge di riforma costituzionale dell'art. 104 cost. (GU Serie Generale n. 253 del 30-10-2025), sottoposto al prossimo "voto referendario", non è previsto che il Presidente dell'Alta Corte disciplinare sia il Presidente della Repubblica, ma una persona "diversamente nominata", che, per l'appunto, non sarà più il Presidente della Repubblica, che, ex art. 90 cost., potrebbe comunque rispondere di alto tradimento e attentato alla Costituzione, a differenza del "nuovo organo Alta Corte" che la riforma precisamente, svincola dalla soggezione del controllo parlamentare che, per l'appunto, in seduta comune, ex art. 55, 83 e 90 cost., nomina il PDR, così come può "avviare" la procedura dettata dalla l. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dalla l. 5 giugno 1989, n. 219 e da un regolamento parlamentare del 1989 !
Anche la procedura di indizione del referendum costituzionale sembra abbia subito un particolare iter, giacché, consta di due interventi decretativi del presidente della Repubblica, rispettivamente il 14 gennaio 2025, ed il 7.2.2026, quest'ultimo, allorquando, lo stesso Consiglio dei Ministri ha rilevato la necessità del secondo intervento di pari data, epperò, tale ultimo intervento del PDR risulta certamente essere fuori dai termini di cui all'art. 15, legge 25.5.1970, n. 352.
E tale dubbia leggitimità della procedura di indizione è chiaramente soggetta ad eventuale impugnazione, persino quella dinanzi al medesimo PDR, così come l'eventuale conferma del referendum potrebbe portare ad una successiva declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, per violazione dell'art. 139 cost. (proprio come alla presente disamina), con ogni conseguenza negativa e nefasta sul piano del funzionamento del vecchio CSM, come della nuova Alta Corte, e proprio direttamente incidente sull'attività disciplinare, che difficilmente non ne sarà compromessa, nonostante proprio l'attività disciplinare costituisca uno degli obbiettivi, se non il principale obiettivo, della riforma costituzionale in parola, dunque, della relativa attività legislativa, giacché, comunque, potrebbe risultare "inutiliter data" anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8 dell'articolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale., e posto proprio che il Parlamento Italiano ha optato per "licenziare" un testo di legge costituzionale, piuttosto che un testo di legge ordinaria che disponesse su un diverso funzionamento del CSM.
In definitiva, l'organo Costituzionale è il PDR, giacché, la "funzione dell'organo" è direttamente disciplinata dalla Costituzione, e non il CSM, che è soltanto organo di rilevanza costituzionale, tant'è che la Corte Costituzionale, quale altro organo a rilevanza costituzionale "giudica il proprio disciplinare", ed è proprio il "giudice naturale" che giudica sull'accusa eventualmente formulata dal Parlamento (altro organo costituzionale) al Presidente della Repubblica ex art. 135 cost, così come "integrata" dai "giudici membri sorteggiati" di cui all'ultimo comma dell'art. 135 cost.
E, tanto, a specificare che è la stessa esistenza degli organi costituzionali a "segnare" il limite alla revisione della Costituzione, e perché è in discussione l'esistenza dello Stato-ordinamento, quale "amministrazione di vertice" di un settore costituzionalmente separato dall'attività di Governo (altro organo costituzionale), ovverosia, dello Stato-amministrazione, che rappresenta la totalità degli organi statali e locali che formano il potere esecutivo ed hanno il proprio "vertice di governo", così come il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, in ultima istanza, è rimandato all' "impulso disciplinare" del Ministro della Giustizia, così come del Procuratore Generale Presso la Corte di Cassazione, che, per l'appunto, è attualmente (già) membro di diritto del CSM, ex art. 104, comma 3, e perché anche tale "ufficio" garantisce l'autonomia della magistratura nella gestione della propria responsabilità interna, agendo come "filtro e promotore" del giudizio innanzi al CSM, a seguito di indagine, giacché, riceve le denunce o i rapporti (anche dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello), e posto che la legge, a determinate condizioni, riconosce al PG anche uno "speciale ruolo di coordinazione e avocazione di indagini penali", quelle predeterminate per legge, come quelle che anche la sola opportunità varrebbe a stabilirne la sua competenza e la titolarità della relativa azione penale.
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La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.