REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLE PAGINE E DEI CANALI SOCIAL NETWORK
DEL COMUNE DI FELTRE
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento delle pagine e dei canali
istituzionali sui social network del Comune di Feltre e definisce le modalità di pubblicazione e
di accesso ai documenti nonché a ogni altra informazione in essi contenuti.
2. Con l'espressione
“social network” si intende una versione digitale delle “reti sociali” ovvero
una delle forme più attuali e diffuse di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di
persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai
rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Il Comune di Feltre riconosce internet e i social network quali strumenti fondamentali per
l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione della collettività in generale, ed in
particolare del mondo giovanile, in applicazione del principio fondamentale riconosciuto
dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 10 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Il Comune di Feltre identifica in internet e nei social network un importante strumento per la
libera espressione, fondamentali per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle
peculiarità del suo territorio; essi, inoltre, offrono un'opportunità per rafforzare la cittadinanza
attiva e costituiscono luogo libero di scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna
discriminazione.
3. I profili social istituzionali del Comune di Feltre attivi sono così identificati:
‐ in facebook all’indirizzo web:
https://it-it.facebook.com/ComuneFeltre
https://www.facebook.com/visitfeltre
https://www.facebook.com/Musei-civici-di-Feltre
https://www.facebook.com/centrogiovani.feltre
https://www.facebook.com/commissione.pariopportunita.9
https://www.facebook.com/AcquistareRiciclandoFeltre
‐ in Twitter all’indirizzo: https://twitter.com/comunefeltre
‐ in YouTube all’indirizzo:
https://www.youtube.com/comunefeltre
https://www.youtube.com/visitfeltre
‐ in Instagram all’indirizzo: https://www.instagram.com/visitfeltre/
‐ in Tik Tok all'indirizzo: https://www.tiktok.com/visitfeltre/
L'attivazione di un nuovo profilo social oltre a quelli elencati, o la cancellazione di uno esistente,
compete alla Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento.
4. Il Comune di Feltre utilizza le pagine e i canali dei social media quale interfaccia
complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivandoli allo scopo di migliorare:
‐ l'efficacia e la tempestività dell'informazione istituzionale,
‐ l’accesso ai servizi e alle informazioni da parte dei cittadini,
‐ la partecipazione attiva dei cittadini.
5. Il Comune di Feltre utilizza i social media perseguendo finalità esclusivamente istituzionali e di interesse generale, divulgando informazioni di servizio e comunicazioni istituzionali. Le pagine
e i canali social sono aperti ai commenti e alle opinioni di tutti senza moderazione preventiva.
6. Il Comune di Feltre si riserva anche la facoltà di condividere e rilanciare contenuti generati da
terzi, qualora risultino di pubblico interesse, non assumendosi alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate o inesatte in essi contenuti, ferme restando le ordinarie operazioni
di verifica di cui agli articoli seguenti. Gli eventuali spazi pubblicitari presenti nelle pagine non
dipendono dal Comune ma sono generati automaticamente dai sistemi dei social network e
social media.
7. Le pubblicazioni di cui al presente articolo sono integrative ma non sostituiscono in alcun
modo le forme di pubblicità e trasparenza previste dalle norme di legge, per le quali si fa
riferimento al sito internet istituzionale dell'Ente, in particolare all'albo pretorio on-line e alla
sezione “Amministrazione trasparente”. Lo spazio istituzionale sui social network non può
infatti sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle
segnalazioni e alle richieste informative di carattere generale e particolare. Il Sindaco è titolare delle funzioni di:
‐ amministrazione delle pagine social (ruolo di “Amministratore”);
‐ inserimento di pubblicazioni (ruolo di “Editor”);
‐ commento e moderazione dei commenti (ruolo di “Moderatore”). Le password di accesso sono in capo al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente
proprietario degli account.
2. Il Sindaco, con separato provvedimento, può individuare i soggetti a cui delegare le funzioni di
cui al comma 1 per i profili social già attivi. Articolo 4 - Norme di comportamento regole di utilizzo
1. Ciascun membro della “community” è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti. Deve tenere un comportamento rispettoso e conforme ad un corretto uso dei servizi di rete.
2. L’accesso (lato-utente) ai canali e alle pagine social del Comune è libero e aperto a tutti e il
soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili, può esprimersi liberamente in forma critica o
propositiva.
3. La partecipazione alle conversazioni sulle pagine e i canali social dell'Ente comporta il rispetto delle seguenti regole:
sono espressamente vietati:
a) gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee
altrui e sempre nei limiti del commento e non dell’insulto; sono da evitare altresì gli
atteggiamenti denigratori, lesivi della riservatezza e della dignità personale;
b) l’uso delle pagine istituzionali come mezzo di pubblicità in favore o contro liste elettorali,
partiti, organizzazioni ed esponenti legati alla politica, nonché i commenti aventi finalità di
propaganda politica, sindacale, religiosa;
c) l’inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale
tutti quelli che non riguardano il territorio feltrino o la pubblica amministrazione in genere;
d) l'inserimento di link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere;
e) la promozione o il sostegno di attività illegali;
f) turpiloquio, minacce, diffamazione, utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile, atteggiamenti che ledono i diritti delle persone connessi a genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico;
g) spam o inserimento link a siti esterni fuori tema;
h) violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;
i) comportamenti gratuitamente polemici o sarcastici, tanto più se reiterati (cosiddetti
“trolling” o “flame”), i commenti che violano in qualsiasi modo la privacy delle persone, i
commenti scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social;
j) commenti e/o link esterni non pertinenti rispetto alla discussione (off topic);
k) i commenti effettuati da profili “fake”, ovvero travisati con nomi e/o fotografie o disegni che
non identifichino in maniera chiara il titolare del profilo. Articolo 5– Moderazione e violazioni
1. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto
concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un’atmosfera serena e amichevole.
2. Ai sensi di quanto disciplinato dal precedente articolo 4, i soggetti di cui al terzo comma
dell'articolo 2 e secondo comma dell'articolo 3 potranno rimuovere ogni materiale ritenuto
essere in violazione del presente regolamento o del documento “Dichiarazione dei diritti e delle
responsabilità” che contiene le norme di comportamento previste dalle piattaforme social, e/o bloccare il relativo profilo utente.
3. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e
consisteranno in particolare:
a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate,
richiamando il contenuto della norma violata ed indicando la violazione. I soggetti di cui al
terzo comma dell'articolo 2 e secondo comma dell'articolo 3 provvederanno al contempo a
moderare e/o cancellare i contenuti incriminati e, laddove necessario, segnalarli ai responsabili della piattaforma e, nei casi più gravi, all’Autorità Giudiziaria, ricordando che l'utente potrà essere chiamato a risarcire gli eventuali danni prodotti all'immagine istituzionale del Comune;
b) in caso di reiterate violazioni e/o abusi, i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 2 e
secondo comma dell'articolo 3 provvederanno a “bloccare” il responsabile tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, impedendogli in tal modo di pubblicare ulteriori contenuti nella pagina.
4. In ordine ai provvedimenti di cui al presente articolo i soggetti di cui al terzo comma
dell'articolo 2 e secondo comma dell'articolo 3 dovranno darne periodicamente comunicazione
al Sindaco il quale relazionerà alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
5. Qualora l’utente ritenga di essere stato ingiustamente bloccato, potrà ricorrere al Sindaco il quale valuterà, a suo insindacabile giudizio nella sua qualità di titolare delle funzioni di cui
all'articolo 3, i contenuti del ricorso al fine di decidere se mantenere o meno il blocco
medesimo. Articolo 6- Privacy e trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle piattaforme
utilizzate. Ciascun utente risponde dei dati personali contenuti nei messaggi e nei commenti
inseriti, nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. Articolo 7 - Disciplina della comunicazione istituzionale/obblighi di informazione in campagna
elettorale
1. Nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno
antecedente a quello delle votazioni) e la chiusura delle operazioni di voto non possono essere
svolte attività di comunicazione istituzionale, nemmeno attraverso gli account istituzionali dei
social media, fatta eccezione per quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente nel rispetto della normativa vigente. Articolo 8 – Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme nazionali vigenti in materia e, in particolare:
‐ alla legge numero 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
‐ alla legge numero 28 del 22 febbraio 2000 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
e s.m.i.;
‐ alla legge numero 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
‐ al decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
‐ al decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
‐ alla legge numero 69 del 18 giugno 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e s.m.i.;
‐ al decreto legislativo numero 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
2. Al momento non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico del Comune per il
funzionamento e l’utilizzo degli account sui social network. Qualora in futuro dovessero essere
istituiti canoni o altri costi di gestione, la Giunta comunale valuterà l’opportunità di stanziare o
meno a tal fine risorse finanziarie. Articolo 9- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on-line ed entra in
vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il presente regolamento e il provvedimento del Sindaco, di cui all'art. 3 comma 2, sono
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Feltre e l'adesione alle diverse
piattaforme social del Comune da parte degli utenti comporta l'automatica accettazione del
regolamento, oltre che delle disposizioni generali vigenti per l'utilizzo delle singole piattaforme.