16/03/2026
Perche votare NO.
Selezionati come idonei da parte degli “accatastatori”. È noto che tale procedura si presta, anche qualora non avvengano manipolazioni, a una orientata preselezione. Per tale motivo appare indispensabile che gli autori prevedano una compilazione dell’elenco a maggioranza qualificata, come nella normativa precedentemente che prevedeva l’elezione. In altri termini la lista da cui avviene l’estrazione, in base a tale ipotesi, viene attuata dalla stessa maggioranza che sostiene il governo.
L’articolo 4 attribuisce la giurisdizione disciplinare per entrambe le tipologie di magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) a una Alta corte disciplinare la cui composizione avviene attraverso una estrazione da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con 20 anni di attività. Non si comprende per quale motivo gli autori propongano di estrarli da un elenco e non dall’insieme dei docenti e degli avvocati che esercitano in Italia, poiché ritengono (contrariamente al revisore di questo articolo che la ritiene assurda) tale procedura idonea per le componenti togate dei due Csm. Inoltre persiste il vulnus di assenza di una maggioranza qualificata, che è propria per le elezioni di rilevanti organi istituzionali, quali l’elezione del Presidente della Repubblica, le modifiche costituzionali, l’approvazione di amnistie e indulti, e l’elezione di organi di garanzia.
Il ricorso contro le sentenze dell’Alta Corte sono impugnabili “solo dinanzi alla stessa Alta Corte” (penultimo paragrafo articolo 4), con una composizione diversa del collegio giudicante. Tale soluzione, proposta dagli autori, non appare adeguatamente giustificata introducendo una differenza dall’iter precedente il cui ricorso era presso la Corte di cassazione, come peraltro rispetto a un provvedimento disciplinare di un ordine professionale (Ordine dei Medici). Introduce inoltre una disuguaglianza per i giudici ordinari rispetto alle altre magistrature: contabile, militare, amministrativa, tributaria. Inoltre per una proposta normativa finalizzata alla separazione fra funzioni e fra magistrati, per ridurre o eliminare possibili influenze “di prossimità” appare assurdo e incoerente attribuire un secondo grado di giudizio ai giudici “della porta accanto” di quelli che hanno emanato la sentenza oggetto del ricorso.
IN OLTRE SI ANDRANNO A RADDOPPIARE I COSTI