Polizia Locale Gabicce Mare - Gradara

Polizia Locale Gabicce Mare - Gradara Polizia Locale Gabicce Mare e Gradara Questa pagina nasce con l'intento di fornire informazioni di pubblica utilità alla cittadinanza in modo veloce e diretto.

Non è un canale di comunicazione con l'utenza, di erogazione di servizi né di segnalazione o denuncia. Per contattare gli uffici della Polizia Locale e fruire dei servizi erogati si dovrà comunque fare riferimento ai recapiti telefonici ed agli orari pubblicati. Per richiedere l'intervento del personale del Corpo di Polizia Locale o la presa in carico di situazioni specifiche si suggerisce di cont

attare i numeri telefonici riportati, in caso di urgenze non altrimenti procrastinabili, oppure presentare formale istanza qualora la problematica esposta sia ricorrente o consolidata e richieda un intervento organizzato e programmato o periodico. In tale ultimo caso si verrà informati, nei limiti della riservatezza, dell'esito. I servizi erogati, le procedure, la modulistica e gli uffici addetti sono reperibili nel sito web del Comune di Gabicce Mare, sezione Polizia Locale. In ogni caso il Comando predispone servizi di controllo territoriale quotidiani a fini di polizia stradale nelle principali vie di comunicazione ed accesso al centro abitato e, al bisogno, nel resto del territorio. Durante tali servizi viene rivolta una particolare attenzione al rispetto delle norme di comportamento alla guida (velocità, cellulari, cinture, soste su marciapiedi o con intralcio, rispetto di pedoni e portatori handicap), all'abuso di alcol e stupefacenti, ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, revisioni ed assicurazioni, alla circolazione di veicoli esteri e stranieri, all'autotrasporto professionale. Oltre a ciò sono predisposti periodicamente e sulla base di programmazione propria o segnalazioni, controlli di polizia amministrativa presso le attività economiche, controlli edilizi od ai cantieri e di polizia ambientale oltre che a tutela degli animali.

10/02/2022
Cambio gomme invernali, tutto quello che c’è da sapereIl 15 novembre è scattato l’obbligo di catene a bordo o pneumatici...
30/12/2021

Cambio gomme invernali, tutto quello che c’è da sapere
Il 15 novembre è scattato l’obbligo di catene a bordo o pneumatici termici. Sigle, sanzioni e costi

Il 15 novembre è scattato l'obbligo di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma "antica" (la n.120 del 29 luglio 2010) ma, nonostante tutto, dopo 18 anni, con la scadenza arriva una specie di panico fra gli automobilisti...
E' l’ente proprietario della strada a prescrivere l'obbligo, ma - va detto subito - non si tratta di burocrazia: qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, i pneumatici tradizionali non "funzionano" più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza.

LE SIGLE PER CAPIRE I PNEUMATICI

Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S", è lo stesso. Significa mud & snow ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d'estate.
Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve: non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi benissimo anche con la neve. E c'è un'enorme differenza: la sigla MS è frutto di un'auto certificazione del costruttore (sul fatto che il pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve), l'altra è invece una certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle prestazioni in inverno.
Quindi se possibile scegliere sempre gomme con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle con la sigla MS. Ecco la guida per scegliere al meglio.

PNEUMATICI INVERNALI

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).

LE CATENE

Devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso esiste l’obbligo del montaggio vanno messe per forza. Per poter essere utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la norma nazionale UNI 11313 oppure quella austriaca Önorm V5117. Inoltre, devono essere della misura corretta per le gomme della vettura e, in caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote motrici. "Ricordiamo - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - che le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire gli pneumatici da neve e comunque possono essere anche montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna".

UN MESE DI MARGINE

Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme. In sostanza, è possibile mo***re le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio.

LE SANZIONI

Fuori dai centri abitati la sanzione è di 87 euro. Nei centri abitati è di 42 euro. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio.
Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità sbagliato (può succedere andando in giro d'estate con le gomme invernali) le sanzioni sono pesanti: da 430 euro entro 60 giorni, (301 pagamento entro 5 giorni ) a 1.731 euro, a meno che i pneumatici invernali (o i quattro stagioni) abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione

CODICE DI VELOCITA’

Per il solo impiego stagionale degli pneumatici invernali è concessa una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono mo***re gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella strumentazione, ben visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione.
Quando scade l'obbligo delle gomme invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 87 a Euro 344, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato.
In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.

GLI PNEUMATICI CHIODATI

Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:

Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
- sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
- uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.

VEICOLI A DUE RUOTE

Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

FONTE: ASAPS

30/12/2021

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.54 del 29 Dicembre 2021*

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

*****

*COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA*
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

*Green Pass rafforzato*

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green *Pass rafforzato alle seguenti attività* :

alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il *Green Pass rafforzato* *è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale* .

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

*Capienze*

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

06/09/2021

TERMINE ZTL GABICCE MARE

Dalle ore 5 del 6 settembre termina la ZTL di Gabicce Mare ed il controllo elettronico degli accessi.

Dalle 21 di lunedì 6 settembre alle 24 del 12 settembre vige una zona a traffico limitato con estensione ridotta alle vie:

• Battisti (tratto tra via Repubblica e piazza Matteotti)
• Vittorio veneto (tutta)
• Sbarretti (tutta)

la limitazione avrà vigore tutte le sere dalle 21 alle 24

Restano autorizzati all'accesso tutti i soggetti già autorizzati attualmente al transito nella ZTL di Gabicce Mare con le stesse prerogative, condizioni e limitazioni. Gli esercenti strutture le ricettive interessate (in quanto situate nella ZTL così ristretta o al solo transito in essa) possono continuare ad inserire i transiti con il sistema attualmente in vigore.

Resta in vigore fino al 12 settembre, dalle 19.30 alle 23, l'area pedonale di Via del porto (tratto tra via Vittorio veneto e Via Trieste.

Resta in vigore tutti i giorni dell'anno con orario 0-24 la ZTL in Via Colombo. Tutte le limitazioni in vigore al Gabicce Monte restano in vigore fino al 15 settembre.

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Indirizzo

Via XXV Aprile 1
Gabicce
61011

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:00
Martedì 09:30 - 12:00
Mercoledì 09:30 - 12:00
Giovedì 09:30 - 12:00
15:00 - 18:00
Venerdì 09:30 - 12:00
Sabato 09:30 - 12:00

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