Art. 1
Si costituisce un Comitato di partecipazione popolare, denominato “Un solo comune per Cerveteri e Ladispoli“, regolato dal presente Statuto che per brevità nel proseguo del presente documento e nei suoi allegati viene chiamato semplicemente "Comitato".
Art. 2
Il Comitato non ha fini di lucro, è apartitico e si conforma in generale alle norme contenute nella Costituzione Italiana e alla sua natura inclusiva e antifascista; il suo unico scopo è quello di proporre e di contribuire all'attuazione della fusione degli attuali comuni di Ladispoli e Cerveteri.
A tal fine intende promuovere questo obiettivo tra i cittadini e le cittadine di Cerveteri e Ladispoli e le rispettive amministrazioni comunali e svolgere tutte le attività necessarie e previste dalle specifiche leggi nazionali e regionali attualmente in vigore e finalizzate alla fusione tra comuni.
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, di propaganda, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.
Art. 3
Il Comitato è permanentemente aperto ad eventuali ulteriori aderenti senza distinzioni tra loro anche di residenza anagrafica che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte del Direttivo.
I nominativi degli aderenti saranno inseriti in uno specifico elenco che, a tutela della privacy, sarà custodito dal Direttivo.
Art. 4
Il Comitato ha sede in Via Rimini 10 - Ladispoli.
A tutti gli effetti i promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
L'Assemblea del Comitato che sarà composta da promotori o aderenti che siano, si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente o suo delegato, tramite avviso via mail o messaggeria informatico/telefonica contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno quarantotto ore prima della convocazione.
Art. 5
Il Comitato avrà durata fino alla realizzazione dello scopo indicato all'articolo 2.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale previa delibera assembleare della maggioranza semplice dei presenti.
Art. 6
Il Comitato è amministrato da un Direttivo che alla firma del presente atto di costituzione inizialmente viene nominato dai promotori e ratificato in Assemblea costituita ai sensi dell'Art. 4 ed composto da cinque o più componenti, sempre in numero dispari, compreso il Presidente, anch'egli nominato inizialmente dai promotori e in seguito come più avanti viene descritto e al quale viene attribuita la rappresentanza legale del Comitato.
Il Presidente ed il Direttivo resteranno in carica fino allo scioglimento del Comitato o sino a diversa successiva nomina da parte dell'Assemblea del Comitato.
Il Direttivo, organo esecutivo del Comitato, oltre che attuare le deliberazioni assembleari registrate in un apposito verbale redatto da un Segretario pro tempore indicato in ogni singola riunione effettuata sia in forma plenaria che di Direttivo, da approvare alla fine delle riunioni e confermare all'inizio di ogni successiva sessione assembleare, indica anche un programma di gestione economica delle iniziative in base alle risorse come regolate dall'Art. 7.
L'Assemblea del Comitato, come costituita ai sensi dell'Art. 4, può nominare nuovi componenti del Direttivo, oltre quelli già in carica, con un voto a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea del Comitato può destituire i componenti del Direttivo o il Presidente con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aderenti aventi diritto al voto. In questo caso l'Assemblea del Comitato, può nominare nuovi componenti del Direttivo e un nuovo il Presidente con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aderenti aventi diritto al voto.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale compito gli derivano. Al Presidente inavvertitamente reo o responsabile presso la giustizia per i soli atti deliberati dall'assemblea del Comitato, è garantita da parte dei promotori in forma egualmente ripartita tra tutti, il sostegno economico per spese o costi derivanti dalle responsabilità civili e penali di rappresentanza ai quali il Presidente per le sue attività istituzionali è esposto o alle quali eventualmente dovesse andare incontro.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il componente del Direttivo indicato dal Direttivo stesso.
Il Direttivo può indicare invitati permanenti alle proprie riunioni per competenze su specifiche materie.
Il Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, può indicare un portavoce - addetto stampa del Comitato al quale delegare i compiti di comunicazione mediatica e giornalistica.
Art. 7
Resta facoltà del Direttivo di aderire a Coordinamenti di Comitati aventi lo stesso scopo sociale e a manifestazioni e/o iniziative organizzate anche da altri soggetti aventi lo stesso specifico scopo sociale e le stesse finalità etico politiche richiamate all'art. 2.
Art. 8
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni liberali o lasciti effettuati da parte degli stessi facenti parte il Comitato o da terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.
Ai componenti del Direttivo o ad altri eventuali soggetti comprendenti l'organizzazione di ogni attività di Comitato non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico ricevuto come approvate in preventivo o in consuntivo dall'Assemblea.
La gestione patrimoniale è affidata al componente tesoriere indicato dal Direttivo stesso.
Art. 9
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico, da presentare per l’approvazione da parte dell'Assemblea come costituita ai sensi dell'Art. 4 entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 10
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 11
All’atto dello scioglimento del Comitato che viene deliberato dall'Assemblea come costituita ai sensi dell'Art. 4 con una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 12
Il simbolo del Comitato approvato dall'assemblea è allegato al presente Statuto e può essere utilizzato esclusivamente dal Direttivo del Comitato o da persona da esso delegato.
Art. 13
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.