13/02/2026
La Cassazione Civile Sez. Tributaria con ordinanza del 28 aprile 2025 n. 11097 ha chiarito che l'art. 65, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗿𝗲𝗱𝗶 per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, è applicabile soltanto alle imposte dirette e non si estende ai tributi locali.
Per l’𝗜𝗠𝗨, in mancanza di norme speciali che vi deroghino espressamente, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius in proporzione delle rispettive quote ereditarie e non in solido.
L'art. 65 citato contiene infatti una norma di carattere sostanziale e non procedurale, che stabilisce un vincolo di solidarietà limitato alle imposte sui redditi, come risulta dal titolo e dall'ambito applicativo del d.P.R. 600/73, sicché tale vincolo non può estendersi ad altri tributi in assenza di un espresso rinvio normativo.