Dominio Collettivo dell'Università Agraria
"Le Università Agrarie sono enti che hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, amministrano beni di uso civico, generalmente terreni agro-forestali, di proprietà dell'insieme degli utenti appartenenti all'ente stesso(Dominio Collettivo). Gli utenti usufruiscono del bene, rispetto all'utilizzazione delle risorse agricole dei
terreni, senza però poterlo alienare. Gli usi civici sono un diritto appartenente ad una collettività, esercitato su un terreno, in modo da ricavarne benefici utili alla sussistenza della popolazione stessa. In base alla legge degli usi civici n. 1766 del 1927, i terreni gravati da questi diritti, stimabili nel Lazio in quasi 50.000 ettari, sono gestiti in maggioranza dalle Università Agrarie." Ogni Università Agraria è regolamentata da un proprio statuto. Le Università Agrarie sono regolamentate dalle seguenti leggi:
- Legge 24 giugno 1888, n. 5489
- Legge 4 Agosto 1894, n. 397
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766
- Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici.
- R.D. Approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766
- Legge 17 Aprile 1957, n. 278
- Costituzione dei Comitati Frazionali per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico. Università agrarie
Le terre pubbliche godute dalla generalità degli abitanti del luogo sono gestite nel Lazio dalle Università Agrarie e dalle Amministrazioni Separate gestite dai Comuni, laddove non sia costituita una Università Agraria. Le terre di proprietà collettiva (universitas) rappresentano una notevole entità, che stime sicuramente provvisorie - in assenza di verifiche demaniali definitive - indicano nel territorio regionale, una dimensione intorno ai 50.000 ettari, costituenti il patrimonio delle associazioni ed università agrarie del Lazio. Le Università Agrarie rappresentano, inoltre, ambiti a forte valenza sociale ed economica per le popolazioni residenti che hanno sempre fruito delle risorse naturali ivi esistenti per le proprie esigenze economiche e sociali. Le Università Agrarie della nostra Regione sono l’espressione della storia delle comunità laziali, ed in particolare della storia agricola del territorio e della civiltà contadina, infatti costituiscono la prosecuzione e la regolamentazione ottocentesca di arti agrarie del secolo XV o delle società dei Boattieri. Le Università Agrarie sono un bene culturale non solo ai sensi dell’articolo 146 del T.U. n 490/99, ma soprattutto ai sensi dell’articolo 4 dello stesso “in quanto testimonianza avente valore di civiltà”. Sino ad ora non è stato attivato nessun intervento finalizzato all’identificazione dei loro patrimoni documentari e della consistenza dei terreni gravati da uso civico. (dal sito della Regione Lazio)
Le Università Agrarie e le Amministrazioni separate
Le terre pubbliche godute dalla generalità degli abitanti del luogo sono gestite nel Lazio dalle Università Agrarie e dalle Amm.ni Separate la cui attività in materia riveste carattere di particolare rilevanza, le resistenze dei proprietari dei fondi a consentire l'esercizio degli usi civici e l'interesse opposto delle popolazioni che rivendicano i loro diritti hanno orientato il legislatore verso la liberazione dagli usi civici delle terre private riservandone una parte all'esclusivo dominio del proprietario ed un'altra alla popolazione in proprietà collettiva. La gestione delle terre assegnate alla collettività, a seguito della liquidazione degli usi civici delle terre private, e stata attribuita per conto delle popolazioni alle Università agrarie ed alle Associazioni Agrarie comunque denominate. L'attività amministrativa connessa allo svolgimento di tale compito non esaurisce le attribuzioni di detti organismi. Questi, dotati di personalità giuridica e rappresentanti gli interessi generali ed economici degli utenti, hanno anche la titolarità dei diritti delle popolazioni nelle vertenze contro i privati per ottenere la liquidazione degli usi civici. La legge 16 giugno 1927, n. 1766 ha regolamentato più in dettaglio i meccanismi di gestione ma non ne ha cambiato sensibilmente il ruolo. Pertanto anche nei confronti delle associazioni agrarie i mutamenti intervenuti nella società e nell'economia esigono una riconsiderazione delle funzioni esercitate. Le Amministrazioni separate nascono dalla autonomia frazionale. Esse rappresentano l'interesse della comunità frazionale di tutelare i in proprio i diritti d'uso civico degli abitanti. L'autotutela frazionale, prima tollerata dai Comuni, ha trovato il proprio riconoscimento nella legge 1766/1927 che attribuisce alle Amministrazioni separate la personalità giuridica e l'autonomia di gestione.. Nel caso delle Amministrazioni separate le perplessità sul loro ruolo sono maggiori di quelle relative alle Università Agrarie. Le dimensioni troppo ridotte ne fanno un centro economicamente insufficiente e quindi difficilmente inquadrabile in un contesto sociale ed economico mutato. La regolamentazione delle Associazioni Agrarie ha riconosciuto personalità giuridica alle Università Agrarie e successivamente alle Amministrazioni separate, ritenendo necessario tutelare l'insieme dei bisogni che hanno dato luogo a fenomeni associativi spontanei tra componenti di categorie sociali, ha stabilito che i conseguenti rapporti dovessero essere disciplinati da regole volte al perseguimento dei fini previsti dalla legge. Sulla base di questa norma gli organismi gestori (Università Agrarie ed Amministrazioni separate) si sono forniti di regolamenti riguardanti le modalità d'uso dei beni, il metodo di acquisizione dei mezzi per la gestione in comune degli stessi, le norme per l'elezione delle cariche sociali e per il funzionamento degli organi, i requisiti del diritto di utenza. Su questo ultimo punto i conflitti sono stati ampi e soltanto la legge 1766/1927, che ha attribuito il diritto d'utenza a tutti i cittadini che ne fanno richiesta. Gli Statuti disciplinano tra l'altro gli organi di governo delle associazioni agrarie e la loro funzione. Lo schema abituale di Statuto prevede una base elettorale costituita da tutti gli utenti (l'Assemblea) ed un organo esecutivo (il Consiglio di Gestione o Amministrazione ed il Presidente). Quando gli organi non sono in grado di funzionare si provvede, procedendo alla convocazione di nuove elezioni, su richiesta dell'Assemblea degli Utenti.