07/09/2026
👀 PAROLE SPARSE…
“L’Ortottista non può…”
“L’Ortottista deve solo…”
“Quella cosa non è di competenza dell’Ortottista…”
“Per fare questo ci vuole necessariamente…”
Ok. Fermiamoci un attimo.
Perché prima delle parole sparse esiste una cosa abbastanza concreta:
il Codice Deontologico degli Ortottisti. 😉
E se lo leggiamo, magari scopriamo che la questione è un po’ diversa da come viene raccontata.
📌 RESPONSABILITÀ — artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13
Il Codice parla di responsabilità, competenze specifiche, autonomia decisionale, collaborazione tra professionisti, responsabilità nei modelli organizzativi e conflitti di interesse.
In altre parole: autonomia sì, ma con competenza, responsabilità e rispetto delle competenze altrui.
Non “ognuno fa quello che vuole”.
Non “l’Ortottista fa tutto”.
Ma nemmeno “l’Ortottista non può fare”.
La risposta sta nella competenza professionale e nel ragionamento clinico.
👁️ IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA — artt. 49, 50 e 51
Qui il Codice è piuttosto esplicito.
L’Ortottista si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva ed effettua tutti gli esami oftalmologici.
Opera sulla qualità e sulla funzione visiva attraverso processi preventivi, valutativi, abilitativi, riabilitativi e di cura.
E tra le competenze sono espressamente ricompresi gli esami di oculistica, compresa la misurazione della vista, oltre alla partecipazione a percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e al lavoro multiprofessionale.
Quindi no: non stiamo parlando di una figura professionale “di supporto” (legge 42/99) da collocare dove fa comodo.
Stiamo parlando di un professionista sanitario con una propria identità, autonomia e responsabilità.
🔎 E arriviamo al punto più interessante:
ART. 54 — DIAGNOSI ORTOTTICA
Il Codice dice che l’Ortottista effettua la valutazione ortottica attraverso:
➡️ anamnesi
➡️ valutazione clinico-funzionale
➡️ tecniche strumentali oftalmiche
➡️ analisi della documentazione clinica disponibile.
E aggiunge una frase che dovrebbe chiudere parecchie discussioni:
“La diagnosi ortottica costituisce il risultato del ragionamento clinico ed è preliminare all’intervento ortottico terapeutico.”
Non è un'opinione.
Non è una “lettura creativa”.
È scritto nel Codice Deontologico.
E ancora:
l’Ortottista elabora il programma di abilitazione e riabilitazione visiva, individua problemi e obiettivi terapeutici, pianifica e attua l’intervento e ne misura i risultati.
E soprattutto — attenzione — quando i dati non sono sufficienti, invita la persona a effettuare ulteriori approfondimenti.
Quando invece emergono elementi che vanno oltre le proprie conoscenze o competenze, indirizza la persona verso il professionista sanitario specificamente competente.
🎯 Ed è proprio questo il punto.
La nostra autonomia professionale non significa sconfinare.
Significa conoscere ciò che sappiamo fare, farlo con competenza, assumerci la responsabilità delle nostre decisioni e riconoscere con altrettanta professionalità quando è necessario coinvolgere un altro professionista.
Questa è una professione sanitaria.
Questa è responsabilità professionale.
Questa è appropriatezza.
E forse, prima di dire “l’Ortottista può/non può”, sarebbe semplicemente utile… leggere il Codice. 😉
📖 Il Codice Deontologico degli Ortottisti, approvato all’unanimità dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP il 31 gennaio 2025, è disponibile qui:https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2025/03/CD_OAO-def.pdf
E se dopo averlo letto rimangono dubbi — perché confrontarsi è sempre meglio che interpretare — la Commissione di albo nazionale degli Ortottisti è disponibile a interloquire con gli iscritti alla mail istituzionale:
📩 [email protected]
Perché alla fine la soluzione è semplice:
meno “parole sparse”, più Codice.
Meno opinioni, più competenze.
Meno confusione, più responsabilità.
👁️ E magari… guardiamoci dentro. Nel Codice, ovviamente. 😄