Art. 12
(Forum regionale dei giovani - Forum)
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.
2. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all’articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all’articolo 4, comma 2, non
ché sullo stato di attuazione e l’impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.
3. Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
4. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell’indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:
a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
b) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l’anno successivo;
c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell’anno precedente;
d) esprime parere sul Programma triennale;
e) partecipa al GOS.
5. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce almeno una volta all’anno in seduta plenaria e la partecipazione è garantita anche con l’utilizzo di tecnologie informatiche.
6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.
7. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all’anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:
a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
b) le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;
c) gli enti locali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
f) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
g) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione.
8. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l’operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.