21/07/2023
COMUNE DI NOLA
ORDINANZA SINDACALE N.40 del 20 luglio 2023
❗️Regolamentazione manutenzione e pulizia dei fossi e canali di scolo , terreni incolti e siepi.
👉 Al fine di non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione spontanea tale da provocare per incuria seri problemi di igiene, dando vita alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale pericolo di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti, i proprietari di terreni ed aree a qualsiasi uso destinati dovranno procedere agli interventi di pulizia di seguito indicati :
1.Taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché di rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami di alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle immediate vicinanze di abitazioni ed in particolare, nelle aree private prospicenti o che protendono su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
3. Taglio delle radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, sulle sedi stradali e/o ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, cosi da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
‼️SANZIONI
1. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito verrà applicata una sanzione amministrativa di euro 173,00, con pagamento entro cinque giorni di euro 121,10, prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. del Nuovo Codice della Strada;
2. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1), verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, prevista dall’art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
3. Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000, prevista dagli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152.