Lavoro Artigiano Casartigiani

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08/09/2026

Aree idonee FER: quando l’operatore può impugnare il decreto

Il Consiglio di Stato torna sul D.M. 21 giugno 2024 e definisce quando nasce l’interesse a ricorrere. Per le aree non idonee resta escluso qualsiasi automatismo tra classificazione e divieto di realizzare impianti FER

08/09/2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Nel sistema autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili, la qualificazione di un’area come idonea o non idonea può cambiare il percorso del progetto, ma non basta, da sola, a stabilire se l’impianto possa essere realizzato.

Un’area non idonea, infatti, non è necessariamente un’area vietata, perché la compatibilità dell’intervento deve essere comunque verificata all’interno del procedimento autorizzativo.

Lo stesso problema si pone quando l’operatore ritiene che una disciplina generale possa danneggiare il proprio progetto: non sempre è possibile impugnarla subito, soprattutto quando gli effetti sulla sua posizione dipendono ancora da una legge regionale o da un successivo provvedimento amministrativo.

Su questi aspetti si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 agosto 2026, n. 6511, relativa all’impugnazione di alcune disposizioni del D.M. 21 giugno 2024 da parte di una società attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

La questione è soprattutto processuale, perché occorre stabilire quando una disciplina regolamentare produca una lesione tale da poter essere immediatamente impugnata; nella motivazione, però, trovano spazio anche il significato da attribuire alle aree non idonee e gli effetti del nuovo quadro normativo introdotto dal D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026.

Aree idonee FER il Consiglio di Stato sull'impugnazione della normativa

La controversia nasce dall’impugnazione degli artt. 1, 3 e 7 del D.M. 21 giugno 2024, adottato in attuazione dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 199/2021 per definire i criteri di individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

A promuovere il giudizio era una società che in procinto di sviluppare un progetto di aggiornamento tecnologico di un parco eolico di 42 MW mediante repowering.

Secondo la società, diverse previsioni del decreto presentavano profili di illegittimità, sia perché avrebbero lasciato alle Regioni margini eccessivamente ampi nell’individuazione delle aree idonee e non idonee, sia perché il sistema così delineato avrebbe potuto incidere sulla semplificazione delle procedure autorizzative e sulla stabilità degli investimenti.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9166/2025, non aveva però esaminato nel merito buona parte delle contestazioni, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, punto dal quale ha preso le mosse l’appello deciso dal Consiglio di Stato.
Impugnazione dei regolamenti: i presupposti per l’interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato parte dai principi generali sull’interesse a ricorrere, che presuppongono una lesione attuale della posizione del ricorrente e un’utilità effettiva conseguibile attraverso l’annullamento dell’atto.

La stessa impostazione vale quando si impugna un regolamento o un provvedimento amministrativo generale, rispetto ai quali occorre verificare se il pregiudizio derivi già direttamente dalla disciplina contestata oppure debba ancora passare attraverso successivi atti applicativi.

Nel primo caso l’impugnazione immediata è possibile, soprattutto quando i provvedimenti successivi hanno contenuto già preordinato dalla fonte regolamentare e rappresentano, sostanzialmente, la sua mera applicazione. Se invece l’effetto lesivo dipende da ulteriori valutazioni e decisioni dell’amministrazione, l’interesse al ricorso nasce soltanto quando viene adottato l’atto capace di incidere effettivamente sulla posizione dell’interessato.
Impianti FER: quando il pregiudizio dell’operatore diventa attuale

La circostanza che la società operasse nel settore delle energie rinnovabili e avesse un procedimento in corso non era sufficiente, secondo i giudici, a dimostrare che il D.M. 21 giugno 2024 avesse già prodotto una lesione diretta e attuale.

Le imprese potrebbero infatti concludere positivamente i propri procedimenti senza subire alcuna conseguenza negativa riconducibile alla disciplina regolamentare o a quella regionale. La lesione diventa attuale soltanto “se” e “quando” un’istanza venga effettivamente respinta e sempre che il diniego sia causalmente collegato proprio ai profili di illegittimità contestati.

Nel caso della società appellante, il Consiglio di Stato ha ritenuto il pregiudizio addirittura “doppiamente ipotetico”, perché presupponeva, da una parte, che la futura disciplina regionale modificasse la qualificazione dell’area sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato il progetto, al momento indicata come idonea, e, dall’altra, che proprio questa diversa e peggiorativa qualificazione determinasse un esito negativo del procedimento.

Finché questi passaggi rimanevano eventuali, mancava quindi quella lesione attuale che avrebbe consentito di impugnare direttamente la disciplina generale. In presenza invece di un diniego riconducibile al quadro regolamentare e regionale contestato, l’operatore avrebbe conservato la possibilità di impugnare l’atto applicativo e, insieme ad esso, di censurare la disciplina che ne costituisce il presupposto.
Aree non idonee FER: quali poteri spettano alle Regioni

Tra le contestazioni formulate dalla società vi era anche quella relativa al potere riconosciuto alle Regioni di individuare con proprie leggi le aree non idonee.

Secondo l’appellante, l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199/2021 attribuiva alle Regioni il potere di individuare le aree idonee, senza prevedere espressamente una corrispondente competenza rispetto alle aree non idonee.

Su questo punto il Consiglio, dopo avere confermato l’inammissibilità dei primi motivi per difetto di interesse, ha aggiunto che la censura relativa al potere regionale sarebbe stata comunque infondata, richiamando quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 134/2024.

Secondo la Consulta, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 199/2021 e integrato sul piano tecnico dal D.M. 21 giugno 2024, il potere regionale di individuazione è stato riconosciuto anche con riferimento alle aree non idonee, possibilità che il decreto legislativo non esclude espressamente.

Da questa affermazione, tuttavia, non discende che la Regione possa trasformare l’inidoneità in un divieto preventivo e generalizzato.
Aree non idonee: perché non equivalgono a un divieto per gli impianti FER

Richiamando nuovamente la sentenza della Corte costituzionale n. 134/2024, il Collegio ha precisato che la qualificazione di un’area come non idonea, anche quando deriva da una legge regionale, non può tradursi in un divieto assoluto stabilito a priori.

Il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 21 giugno 2024 alle Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010 mantiene infatti ferma la necessità di valutare il singolo progetto nell’ambito del relativo procedimento autorizzativo.

L’inidoneità dell’area richiede un’idonea istruttoria e una motivazione rafforzata, ma non determina da sola l’impossibilità di realizzare l’impianto, perché anche all’interno di un’area classificata come non idonea possono emergere, nel corso del procedimento, elementi favorevoli all’autorizzazione dello specifico intervento.

In altri termini, la qualificazione come area non idonea non chiude il procedimento prima ancora che il progetto venga esaminato. L’amministrazione deve comunque valutare lo specifico intervento e può autorizzarlo quando, all’esito dell’istruttoria, emergano elementi che ne giustifichino la realizzazione, fermo restando l’onere di una motivazione rafforzata.

Anche su questo secondo profilo il Consiglio di Stato ha precisato che il ricorso era inammissibile per difetto di interesse, aggiungendo però che, ove fosse stata esaminata nel merito, sarebbe risultata comunque infondata proprio alla luce dei principi già fissati dalla Corte costituzionale.
D.L. n. 175/2025: quale disciplina si applica ai procedimenti FER in corso

Nel frattempo il quadro normativo è mutato e, proprio per questa ragione, nel corso del giudizio entrambe le parti avevano chiesto di valutare gli effetti della sopravvenuta disciplina introdotta dal D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026.

I Ministeri sostenevano che il D.M. 21 giugno 2024 fosse ormai privo di efficacia giuridica per effetto della nuova regolazione, mentre la società chiedeva, dopo la riforma della sentenza del TAR, una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

I giudici non hanno accolto nessuna delle due richieste, osservando anzitutto che non era stato dimostrato né il pieno conseguimento dell’interesse sostanziale perseguito dalla società né, al contrario, il sopravvenire di una situazione tale da rendere ormai inutile la prosecuzione del giudizio.

Il Collegio richiama inoltre l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 175/2025, introdotto dalla Legge n. 4/2026, secondo cui le nuove disposizioni richiamate dalla norma non si applicano alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che continuano invece a svolgersi secondo la disciplina previgente.

Il nuovo quadro normativo non bastava quindi, da solo, a far venir meno il contenzioso, considerato che per le procedure già avviate può continuare a trovare applicazione la disciplina previgente.
Aree idonee FER: le indicazioni per operatori e procedimenti

Il rigetto dell’appello conferma quindi che, per contestare immediatamente una disciplina regolamentare, non basta prospettare le possibili conseguenze negative che questa potrà produrre su un progetto: occorre che la lesione sia già attuale oppure che i successivi atti abbiano un contenuto sostanzialmente vincolato dalla norma impugnata. Se, invece, tra la disciplina generale e il pregiudizio devono ancora inserirsi ulteriori scelte regionali o amministrative, la tutela potrà essere esercitata contro il successivo atto applicativo.

Sul versante delle aree non idonee, il Consiglio di Stato conferma invece un principio già affermato dalla Corte costituzionale: l’inidoneità non equivale a un divieto assoluto e preventivo, perché la possibilità di realizzare l’impianto deve essere verificata nel procedimento relativo allo specifico progetto, attraverso l’istruttoria e la motivazione richieste dal caso.

Resta infine il passaggio tra vecchia e nuova disciplina delle aree idonee. L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 175/2025 impedisce di applicare indistintamente il nuovo regime alle procedure già pendenti, per le quali occorre verificare di volta in volta se continui a operare la disciplina previgente.

Sentenza Consiglio di Stato 12 agosto 2026, n. 6511
Aree idonee FER - Aree non idonee - Impianti FER - D.M. 21 giugno 2024 - D.Lgs. n. 199/2021 - D.L. n. 175/2025 - Legge n. 4/2026 - Interesse a ricorrere - Impugnazione dei regolamenti - Lesione attuale - Difetto di interesse - Diniego autorizzativo - Potere regionale - Procedimenti in corso - Disciplina previgente

Documenti Allegati

Sentenza : documenti2026/lvpb3/sentenza-cds-12082026-6511.pdf

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08/09/2026

FISCO e IMPRESE

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Detrazione IVA, tempi più lunghi per recuperare l’imposta sugli acquisti

Più tempo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
È una delle novità introdotte dal decreto correttivo “Omnibus”, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che interviene sulla disciplina prevista dagli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

La modifica amplia il periodo entro il quale il soggetto passivo può portare in detrazione l’imposta relativa a beni e servizi acquistati, consentendo di gestire con maggiore margine temporale le fatture e la relativa contabilizzazione.
Detrazione esercitabile fino al secondo anno successivo

La nuova disciplina, applicabile dal 2026, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Si tratta di un’estensione dei termini rispetto al precedente assetto normativo, che consente agli operatori di recuperare l’IVA anche quando la documentazione di acquisto non sia stata gestita tempestivamente, fermo restando il rispetto delle condizioni richieste per l’esercizio del diritto.

L’intervento assume quindi particolare rilevanza nella gestione delle fatture ricevute e degli adempimenti periodici, soprattutto nei casi in cui la documentazione venga acquisita o contabilizzata con ritardo.
Resta necessario rispettare gli obblighi contabili

L’ampliamento dei termini non elimina gli adempimenti a carico dei soggetti passivi. Per poter esercitare correttamente la detrazione è infatti necessario che siano rispettati i presupposti sostanziali previsti dalla normativa IVA e che la documentazione sia correttamente registrata.

La modifica punta così a ridurre gli effetti delle irregolarità legate esclusivamente alla gestione temporale della documentazione, senza modificare le condizioni fondamentali che consentono di detrarre l’imposta.

Imprese e professionisti dovranno pertanto tenere conto dei nuovi termini nella gestione della contabilità e nella predisposizione delle dichiarazioni IVA, verificando anche le eventuali fatture non ancora portate in detrazione che rientrano nel nuovo arco temporale previsto dalla legge.

FISCO e IMPRESE DIRITTO e NORMATIVA    8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoGenitori sepa...
08/09/2026

FISCO e IMPRESE DIRITTO e NORMATIVA

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Genitori separati e divorziati, contributo affitto fino a 6.000 euro l’anno: requisiti e come funzionerà

Un sostegno economico per aiutare i genitori separati o divorziati che, dopo l’assegnazione dell’abitazione familiare all’altro genitore, si trovano a dover sostenere le spese per una nuova casa. È questa la finalità del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati con figli a carico, la cui norma istitutiva è pronta e attende ora lo sblocco delle risorse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una nota del 29 agosto 2026, ha comunicato di aver trasmesso al MEF la richiesta necessaria per consentire l’avvio della misura. Secondo le prime stime, il sostegno potrebbe raggiungere almeno 5.000 beneficiari già nei prossimi mesi.
Un contributo per le spese di affitto

Il fondo mette a disposizione complessivamente 60 milioni di euro nell’arco di tre anni. L’agevolazione è destinata a coprire il 50% del canone di locazione, fino a un limite massimo di 6.000 euro all’anno per ciascun beneficiario.

L’obiettivo è intervenire sulle difficoltà economiche che possono derivare dalla necessità di trovare una nuova sistemazione abitativa quando la casa familiare viene assegnata all’ex coniuge o all’altro genitore, assicurando così un sostegno che tiene conto anche delle esigenze dei figli.
Chi potrà accedere al sostegno

La misura sarà rivolta ai genitori separati o divorziati che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e che siano in regola con gli obblighi relativi al versamento dell’assegno di mantenimento.

Per quanto riguarda la situazione economica, il limite indicato dal MIT è fissato in 35.000 euro di reddito annuo. Il parametro utilizzato non sarà l’ISEE: per individuare i beneficiari verrà infatti preso in considerazione il reddito ai fini Irpef.

Tra le ulteriori condizioni previste rientra la necessità di disporre di un regolare contratto di locazione e di non possedere altri immobili entro un raggio di 50 chilometri dalla precedente abitazione familiare.
Il contributo non potrà inoltre essere percepito insieme ad altri sussidi destinati al pagamento dell’affitto.
Domande online e priorità alle aree più interessate

La richiesta del beneficio sarà presentata online, secondo modalità che dovranno essere definite con l’attivazione della misura. Prima dell’avvio effettivo sarà quindi necessario completare l’iter di sblocco delle risorse presso il MEF.
Una volta disponibili i fondi, l’intervento dovrebbe essere indirizzato prioritariamente alle regioni caratterizzate dalla maggiore presenza di genitori separati o divorziati e da condizioni più critiche sotto il profilo dell’emergenza abitativa.

Il Fondo si inserisce così tra gli interventi di sostegno rivolti alle famiglie che, a seguito della separazione o del divorzio, devono affrontare contemporaneamente gli obblighi di mantenimento dei figli e i costi legati alla disponibilità di una nuova abitazione.
Fonte:

Nodo di Bologna: firmato il protocollo d'intesa tra Mit, Regione ed Aspi 23 luglio 2026 - Questa mattina al MIT é stato firmato il protocollo d'intesa sul Nodo di Bologna. L'accordo suggella un anno di lavoro tra Ministero, Regione Emila Romagna, città di Bologna e Aspi e va a sbloccare un'opera ...

FISCO e IMPRESE    8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoCaro gasolio, aperta la procedura...
08/09/2026

FISCO e IMPRESE

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Caro gasolio, aperta la procedura per il credito d’imposta: istanze entro il 15 settembre

È entrata nella fase operativa la misura destinata alle imprese di autotrasporto chiamate a fronteggiare l’aumento del costo del gasolio.
Fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 è possibile trasmettere la richiesta per ottenere il ristoro dei maggiori costi sostenuti per il carburante acquistato tra marzo e agosto.

La procedura è stata definita dal decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026, adottato in attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo a disposizione delle imprese una piattaforma dedicata, gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il meccanismo del ristoro

Non si tratta di un importo fisso: il credito viene determinato sulla base dell’incremento del costo del gasolio registrato nei sei mesi agevolati rispetto al valore di riferimento di febbraio 2026.

Il beneficio può coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta, relativamente al gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi. Il calcolo del beneficio tiene conto della maggiore spesa sostenuta nei sei mesi agevolati rispetto al prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

La misura riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano le attività di trasporto previste dalla normativa, utilizzando veicoli Euro V ed Euro VI, oltre alle imprese che svolgono attività di noleggio di autobus con conducente.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 386,2 milioni di euro. Qualora il totale dei crediti spettanti alle imprese ammesse superi tale limite, gli importi saranno rideterminati proporzionalmente entro il plafond disponibile.
Come si presenta la richiesta

L’invio della domanda avviene esclusivamente online. Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante accede alla piattaforma ADM mediante SPID o CIE, inserisce i dati richiesti e allega il file delle fatture predisposto secondo il modello ufficiale.
Tra le informazioni necessarie rientrano i quantitativi di gasolio acquistati nel periodo agevolato, i dati relativi ai veicoli interessati e quelli delle fatture che documentano la spesa.

Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione del file delle fatture: il sistema utilizza infatti tali informazioni per determinare l’importo massimo del ristoro spettante. La piattaforma rilascia inoltre un codice identificativo numerico, che consente all’impresa di seguire lo stato della richiesta.
Correzioni possibili entro la chiusura della piattaforma

La procedura prevede la possibilità di intervenire in caso di rigetto dell’istanza. Se la domanda risulta respinta, l’impresa può eliminarla e presentarne una nuova, purché ciò avvenga entro il termine ultimo del 15 settembre 2026.

Una volta conclusa la finestra per le richieste, il Ministero procederà alla determinazione degli importi spettanti, tenendo conto delle risorse disponibili e degli eventuali meccanismi di riparametrazione.
Il credito riconosciuto potrà quindi essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità previste dalla disciplina della misura.
Fonte:

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LAVORO e PREVIDENZA    8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoMalattia, il certificato medi...
08/09/2026

LAVORO e PREVIDENZA

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Malattia, il certificato medico può coprire anche il giorno precedente: le nuove indicazioni INPS

Cambia la gestione del primo giorno di malattia per i lavoratori che si rivolgono al proprio medico curante.

Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha esteso la possibilità di riconoscere ai fini previdenziali anche il giorno precedente a quello di rilascio del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico.

La novità supera quindi la distinzione che esisteva tra visita domiciliare e visita in studio e punta a rendere più uniforme la tutela della malattia sul territorio nazionale.
Il giorno di inizio della malattia

La data dalla quale viene certificata l’incapacità temporanea al lavoro ha effetti rilevanti sul trattamento previdenziale. Da essa dipendono, tra l’altro, il calcolo del periodo di carenza, le percentuali applicabili all’indennità e la durata massima del periodo assistibile.

In precedenza, il riconoscimento del giorno antecedente alla compilazione del certificato era ammesso dall’INPS soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e aveva indicato nel certificato che il lavoratore risultava ammalato dal giorno precedente.
La possibilità non era invece prevista quando il lavoratore si recava presso l’ambulatorio del medico.
La nuova regola vale anche per le visite ambulatoriali

L’INPS modifica ora questo orientamento, tenendo conto anche dell’evoluzione dell’organizzazione dell’assistenza medica territoriale. La riduzione del numero dei medici di medicina generale e l’aumento dei carichi di lavoro hanno infatti favorito il ricorso agli accessi programmati in ambulatorio, anche per limitare il sovraffollamento degli studi.
Di conseguenza, il giorno immediatamente precedente alla data di emissione del certificato può essere riconosciuto come giorno di malattia anche in caso di visita ambulatoriale.

Restano tuttavia precise condizioni. La data di inizio della malattia indicata dal medico non può essere antecedente di più di un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato. Inoltre, il giorno precedente non può essere un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica: in queste giornate, infatti, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Una tutela più uniforme per i lavoratori

L’intervento dell’Istituto mira quindi a evitare che la modalità con cui il lavoratore viene visitato, a domicilio oppure in ambulatorio, determini una diversa possibilità di ottenere la copertura previdenziale del giorno precedente.

La nuova indicazione si applica a partire dalla pubblicazione della circolare INPS e consente di adeguare il riconoscimento della prestazione alle attuali modalità di organizzazione dell’assistenza da parte dei medici di medicina generale, mantenendo comunque i limiti previsti per la certificazione dell’evento di malattia.
Fonte:

Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

DIRITTO e NORMATIVA    8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoPrivacy a scuola: il Garante ...
08/09/2026

DIRITTO e NORMATIVA

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Privacy a scuola: il Garante aggiorna le regole su IA, chat e dati degli studenti

L’intelligenza artificiale entra sempre più nelle attività scolastiche e, insieme alle nuove opportunità, porta con sé anche nuove esigenze di tutela dei dati personali. È anche alla luce di questo scenario che il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato il vademecum “La scuola a prova di privacy”, dedicato alla gestione dei dati nelle istituzioni scolastiche.

La guida si rivolge a scuole, docenti, studenti e famiglie e raccoglie indicazioni su numerosi aspetti della vita scolastica: dall’utilizzo dell’IA agli smartphone, dalle chat di classe alla pubblicazione di informazioni online, fino alle iscrizioni e alla diffusione delle graduatorie del personale scolastico.
Chat di classe e diffusione di immagini e informazioni

Una delle raccomandazioni riguarda l’utilizzo delle chat di classe, ormai diffuse come strumento di comunicazione tra genitori e studenti. Il Garante invita a prestare particolare attenzione alla condivisione di notizie, fotografie e video, evitando di divulgare materiale che riguardi altre persone senza averne verificato i presupposti.

Per le comunicazioni ufficiali, inoltre, le istituzioni scolastiche dovrebbero privilegiare i canali istituzionali, come il registro elettronico, anziché affidarsi alle chat di classe.

La tutela della privacy assume particolare rilievo anche quando vengono pubblicati contenuti relativi agli studenti sul web, considerato che la diffusione di dati personali può rendere le informazioni accessibili a una platea molto ampia.
Intelligenza artificiale, vietate le pratiche più invasive

Tra gli aggiornamenti del vademecum trova spazio anche l’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico. Sul tema, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, con il parere del Garante, le prime Linee guida per un utilizzo sicuro dell’IA nelle scuole.
Le indicazioni richiamano il principio di minimizzazione nell’utilizzo delle informazioni personali: i dati degli studenti dovrebbero essere trattati attraverso sistemi di IA solo quando ciò risulti effettivamente necessario, privilegiando, ove possibile, il ricorso a dati sintetici.

Particolare attenzione viene riservata alle applicazioni considerate maggiormente invasive. Tra queste rientra il riconoscimento delle emozioni, pratica che le indicazioni escludono nell’ambito scolastico.
Smartphone, immagini e altri dati personali

Il vademecum prende in considerazione anche l’utilizzo degli smartphone negli istituti scolastici. Spetta alle singole scuole disciplinarne l’impiego, mentre l’eventuale realizzazione di fotografie o registrazioni deve comunque avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Il Garante ricorda inoltre che la protezione dei dati riguarda anche informazioni particolarmente delicate, come quelle relative alla salute. La loro diffusione non può essere effettuata liberamente e deve essere valutata alla luce delle specifiche regole previste dalla normativa.
Una FAQ sulla pubblicazione dei dati degli studenti

Tra le risposte alle domande più frequenti in tema di scuola e protezione dei dati personali, il Garante chiarisce che nelle circolari, nelle delibere e nelle altre comunicazioni non rivolte a destinatari specifici non possono essere inseriti dati personali che consentano di identificare gli alunni quando riguardano vicende particolarmente delicate.

Il riferimento è, ad esempio, agli studenti coinvolti in episodi di bullismo, destinatari di sanzioni disciplinari o interessati da altre situazioni che richiedono particolare tutela. In questi casi, la diffusione delle informazioni deve essere evitata, così da garantire il rispetto della riservatezza degli alunni.

Il vademecum aggiornato si propone quindi come uno strumento pratico per accompagnare il mondo della scuola nell’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati, tenendo conto anche delle nuove modalità di comunicazione e delle tecnologie, come l’intelligenza artificiale, che stanno modificando le attività scolastiche.
Fonte:

FORMAZIONE - Applicazione OLIVIA: 15 corsi gratuiti sul Gdpr e test di controllo per verificare la conformità alla disciplina sulla privacy

LAVORO e PREVIDENZA    8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoEsame Consulenti del Lavoro 2...
08/09/2026

LAVORO e PREVIDENZA

8 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Esame Consulenti del Lavoro 2026, prorogata al 30 settembre la domanda di ammissione

È stato posticipato il termine per presentare la domanda di ammissione alla sessione 2026 dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro.
I candidati avranno tempo fino alle ore 14.00 del 30 settembre 2026, rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre.

La proroga è stata comunicata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con una circolare del 31 agosto e modifica il termine previsto dal decreto direttoriale che ha indetto la sessione d’esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 61 dell’11 agosto 2026.
Più tempo per i candidati

Lo spostamento della scadenza nasce dalla richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti da diversi Consigli Provinciali. L’obiettivo è avvicinare il termine per la presentazione delle domande alla data fissata per l’avvio delle prove e favorire una partecipazione più ampia alla sessione d’esame.

La prima prova è infatti prevista per il 27 ottobre 2026, lasciando così ai candidati un periodo più contenuto tra la chiusura delle iscrizioni e l’effettivo svolgimento dell’esame.
Domanda da completare entro il nuovo termine

La proroga non modifica le modalità di partecipazione: la domanda di ammissione dovrà essere compilata integralmente e trasmessa entro le ore 14.00 del 30 settembre 2026.
Il rispetto del nuovo termine è essenziale, poiché le domande presentate oltre la scadenza o non correttamente perfezionate saranno considerate inammissibili.
Fonte:

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