29/05/2019
Nullità urbanistica.
La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 22/03/2019 n° 8230 ha sancito che gli atti di trasferimento di immobili difformi dal loro titolo concessorio (quindi gravati da opere abusive) sono validi a condizione che gli estremi del titolo concessorio riferibili a quell'immobile menzionati nell’atto siano reali, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato.
Riassumendo, alla luce del nuovo arresto delle sezioni unite, un bene immobile è incommerciabile ed il relativo atto di trasferimento è nullo se:
1) il venditore non dichiari in atto in forza di quale titolo è stato costruito l'immobile che intende alienare;
2) il venditore dichiari che l'immobile è stato costruito in forza di titolo abilitativo che poi si dimostri inesistente o riferito ad un fabbricato diverso da quello venduto.
L'atto, pertanto, resta valido anche se poi si dimostri che il manufatto sia stato realizzato in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.
Ciò, evidentemente, lascia immutato la questione della regolarità urbanistica del bene immobile, il quale, laddove si rivelasse difforme rispetto al titolo urbanistico, resterebbe soggetto, senza limitazioni di tempo, all'azione repressiva della pubblica amministrazione, fatta salva la possibilità di sanatoria della difformità in forza della normativa vigente ( in particolare l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 - t.u. edilizia e delle altre norme applicabili alle fattispecie concrete).