16/11/2016
PERCHÉ SÌ AL REFERENDUM / Scheda 8/10
L’interesse nazionale e un regionalismo responsabile. Il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni
La revisione del titolo V pone rimedio ai gravi errori compiuti con la frettolosa e mal concepita modifica del 2001. Essa ha ritenuto di poter supplire all’assenza di una Camera delle autonomie, di raccordo tra Stato e Regioni, attraverso un riparto delle competenze affidato ad elenchi rigidi di “materie” e ad un’area molto estesa di competenze concorrenti. In questo modo ha alimentato il conflitto costituzionale tra Stato e Regioni, moltiplicando i titolari di poteri di veto e finendo per paralizzare, di fatto, il sistema, con gravissime conseguenze per la certezza del diritto e per l’economia del Paese.
La riforma sopprime le materie concorrenti, con una definizione più ordinata delle competenze, in conformità con la giurisprudenza prodotta in questi anni dalla Corte costituzionale. Il contenzioso tra Stato e Regioni potrà così essere riportato entro limiti fisiologici. Sarà infatti il Parlamento, grazie a una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, e non impropriamente la Corte costituzionale, a decidere concretamente “chi fa che cosa” per tutti quei casi di sovrapposizione delle competenze che, pur notevolmente ridotti, sono comunque inevitabili, anche con i più perfetti elenchi di materie.
Le Regioni, attraverso i propri rappresentanti in Senato, concorrono alla stessa legislazione statale. Si tratta di una novità molto rilevante che compensa ampiamente l’opportuna ri-centralizzazione di alcune competenze impropriamente attribuite alla legislazione concorrente dalla modifica del 2001, come quelle su:
grandi reti di trasporto e navigazione;
porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
tutela e sicurezza del lavoro;
previdenza complementare e integrativa;
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
commercio con l’estero;
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare;
disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.
In base alla clausola generale residuale, le Regioni hanno competenza legislativa su ogni materia non espressamene riservata allo Stato; ma la riforma specifica, in positivo, anche il ruolo e le finalità proprie della legislazione regionale, in particolare l’accrescimento della competitività dei sistemi territoriali. Pertanto spetta alle Regioni la potestà legislativa in particolare in materia di:
la promozione dello sviluppo economico;
l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno;
la dotazione infrastrutturale;
la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitaria;
disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
Nel regolare in modo nuovo il rapporto Stato-Regioni, la riforma, da una parte, introduce la clausola di supremazia statale attivabile qualora lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale e, dall’altra, la possibilità di delegare alcune competenze statali a una o più regioni, nell’ambito del “regionalismo differenziato” e responsabile, cioè purchè esse siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, a conferma che l’obiettivo non è affatto quello di frustrare un regionalismo sano ed efficiente, ma di evitare gravi sprechi e duplicazioni.
Questa riforma, rimediando alle “ubriacature federaliste” della revisione del 2001, pone le basi per una forma regionale dello Stato che certamente richiede anche una riaggregazione dimensionale delle Regioni, alla quale occorrerà presto mettere mano.