14/08/2026
Comune di Pontedera
Respinta la mozione presentata da un consigliere comunale sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole sulla sosta.
IL COMUNE DI PONTEDERA “NON PENSA A FARE CASSA” MA APPLICA LA LEGGE.
Errare e’ umano ma perseverare e’ diabolico.
Il caso sottoposto all’attenzione del consiglio comunale del 29 luglio scorso da un consigliere comunale e’ gia’ stato affrontato dalla Corte dei Conti che ha chiarito come il Comune non abbia alcun margine per evitare l’applicazione della sanzione oltre al recupero dell’importo del ticket che si aggiunge alla sanzione pecuniaria, stante la RISERVA DI LEGGE STATALE.
In particolare La Corte Conti Puglia, con delibera 92/2025 ha espresso parere in merito al quesito sottoposta da un Comune circa la sanzione di cui all’art. 7, commi 14 e 15, del codice della strada per la violazione di obblighi relativi alla sosta a pagamento in aree pubbliche.
L'Ente sottoponeva ai giudici contabili “delucidazioni nel merito circa la legittimità ed il corretto inquadramento - ad opera del Comune nell'ambito della regolamentazione del servizio relativo all'organizzazione e alla gestione delle aree di sosta a pagamento su sede stradale affidate in concessione a terzi – dell'inserimento di una disposizione che preveda, in caso di mancata esposizione del ticket previsto ovvero nel caso in cui lo stesso sia scaduto, l'emissione preventiva di un avviso con cui si comunica la possibilità di concedere un termine massimo prestabilito entro cui sanare il mancato pagamento o la mancata integrazione nella misura massima giornaliera, scaduto il quale sarà successivamente irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 14 e 15, del Codice della Strada, così come attualmente modificati”.
In particolare, l'Ente chiede se, nel caso di affidamento del servizio a terzi, nell'ambito della potestà regolamentare, possa ritenersi legittima “la previsione di una disposizione che consenta di modificare la procedura sanzionatoria con apposita regolamentazione contrattuale (e se tale esercizio del potere possa tuttora ritenersi compatibile con l'attuale revisione normativa introdotta con la Legge 25 novembre 2024, n. 177) ovvero se ciò non sia consentito in alcun modo, ritenendosi che questi spazi di la discrezionalità siano stati ridimensionati nel segno della tendenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a riaccentrare alcune manifestazioni del potere di coordinamento nei confronti dei Comuni”.
In risposta al quesito la Corte dei Conti non ritiene conforme alla normativa statale l'ipotesi formulata dall'Ente poiché in contrasto sia con le disposizioni del codice della strada, che risultano dettagliatamente disciplinare le fattispecie sanzionatorie in esame, normando anche il recupero della tariffa, sia con il principio di legalità, che trova applicazione per le sanzioni amministrative.
Con la recente sentenza 13 febbraio 2026, n. 3273, anche la Corte di Cassazione ha affermato che, nelle aree di parcheggio a pagamento su suolo pubblico, il mancato pagamento della tariffa o il prolungamento della sosta oltre l’orario pagato non integra un inadempimento contrattuale, bensì un illecito amministrativo, sanzionato dall’articolo 7, comma 15, del Codice della strada.
La Cassazione sottolinea che la disciplina della sosta regolamentata e tariffata è pensata per incentivare la rotazione dei veicoli e razionalizzare l’offerta di sosta. Il mancato pagamento del ticket costituisce una vera e propria evasione della tariffa nell’ambito di una regolamentazione pubblicistica della circolazione.
IL COMUNE NON POTEVA PERTANTO ACCOGLIERE UNA MOZIONE LA CUI ATTUAZIONE AVREBBE COMPORTATO UNA RESPONSABILITÀ’ ERARIALE PER L’ENTE.
QUESTA È LA LEGGE.
Semmai la questione politica da sottoporre all’amministrazione comunale e’ la scarsità dei parcheggi pubblici gratuiti, a fronte di un territorio quasi integralmente tappezzato di strisce blu, destinate ad aumentare a seguito dell’approvazione del Project financing per il restyling delle strade del centro città.