07/05/2026
Come non condividere l'appello delle compagnə dell'associazione Diatrema
𝐋'𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 - 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐮𝐨𝐥𝐢. 𝐅𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐞 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐬𝐭𝐫𝐢. 𝐋𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞
A 284 famiglie sono stati negati i contributi per rendere di nuovo agibile le abitazioni da cui sono state sfrattate a seguito del terremoto del 20 maggio 2024. Per la quasi totalità di loro le motivazioni sono legate alla presenza di varie, in genere lievi, difformità edilizie.
È necessario che sia chiaro a tutti l’enorme ingiustizia che queste persone stanno subendo.
È proprio per questo che illustreremo in linee generali il modo diverso con cui Stato, istituzioni locali, forze politiche ed organizzazioni sindacali si sono comportati nei confronti di situazioni simili, anche se oggettivamente più gravi.
Il riferimento normativo fondamentale cui riferirsi è dato dal Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), in particolare con gli articoli 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità) e 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali), ma soprattutto con l’articolo 49, comma 1, che così recita:
"𝘍𝘢𝘵𝘵𝘦 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰, 𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘣𝘶𝘴𝘪𝘷𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢𝘵𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘨𝘦𝘷𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘪 𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪. 𝘐𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪, 𝘤𝘶𝘣𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘰𝘭𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘶𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘣𝘣𝘳𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦".
A nostro avviso questa norma, laddove nei fatti impedisce, come nella situazione di Pozzuoli, la possibilità di rientrare nella propria abitazione, danneggiata da cause naturali, è una vera e propria infamia, che finisce con l’imporre nei fatti una sanzione sproporzionata rispetto all’illecito fatto. L’obbligo di rispettare le discipline edilizie viene in collisione in questi casi in maniera eclatante col diritto di usufruire della propria abitazione.
Molti saranno in disaccordo con questa nostra considerazione. Sta di fatto, però, che lo stesso Stato, quando si è trovato di fronte il problema di applicare questa norma a catastrofi naturali, l’ha in qualche modo aggirata e disinnescata, dandoci indirettamente ragione. Facciamo riferimento qui alle modalità con cui si sono operate le ricostruzioni delle aree sconvolte dagli ultimi due grandi sismi che hanno colpito l’Italia Centrale, quello dell’Aquila del 2009 e quello di Amatrice del 2016.
È noto che la ricostruzione a L’Aquila stentò a partire, provocando grandi proteste fra i terremotati, sfociate anche in momenti di altissima tensione, come il 7 luglio del 2010, quando migliaia di aquilani si recarono a Roma per protestare contro la gestione della ricostruzione, dando vita a scontri con le forze dell'ordine a Piazza Venezia e nei pressi di Palazzo Grazioli. Non è il caso di fare una ricapitolazione del processo che portò allo stanziamento dei fondi per la ricostruzione e all’avvio delle procedure. Quel che ci interessa è che da subito ci si misurò col fatto che moltissimi interventi risultavano bloccati per la presenza di difformità edilizie nelle case da riparare. Una cosa del tutto ovvia, visto che ognuno dei 56 comuni del cratere aveva il suo centro storico, con case di vecchia costruzione, in cui nei decenni si erano accumulate modifiche interne. Fu necessario allora delineare ed avviare un percorso di sanatoria.
La sanatoria per la ricostruzione post-terremoto 2009 all’Aquila è, quindi, un processo finalizzato a regolarizzare le difformità edilizie emerse durante gli interventi di riparazione o ricostruzione privata. Grazie a specifiche norme regionali e nazionali, è stato possibile sanare lievi difformità e regolarizzare manufatti realizzati dopo il sisma, a determinate condizioni. Alcune di queste norme, le principali in verità, sono state pensate anche per gli interventi di ricostruzione successivi al sisma di Amatrice nel 2016.
Per non tediare il lettore, indichiamo i principali provvedimenti adottati con i rispettivi riferimenti legislativi:
Il principale è il DL 55/2018 (convertito in Legge 77/2018) ed è qui che i destini dei terremotati dell’Aquila e quelli dei terremotati di Amatrice si intrecciano, perché molte norme di “semplificazione” pensate per i terremotati del 2016, contenute nell’art. 1-sexies DL 55/2018, vengono estese con l'art. 20-bis del DL 152/2021 (L. 233/2021) agli immobili danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo, consentendo di regolarizzare molte difformità strutturali o edilizie.
Elenchiamo allora le cose più interessanti per noi previste dal DL 55/2018 dopo la sua conversione in legge:
L’art. 03 prevede l’allargamento del perimetro dei contributi pubblici per la ricostruzione privata, con inclusione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adeguamento energetico e antincendio negli edifici (distrutti o danneggiati).
L’art. 05 stabilisce che per gli interventi di riparazione di edifici con lievi danni, i progetti possono riguardare non solo l'intero edificio ma anche singole unità immobiliari, con l'asseverazione del progettista. Ma la cosa più importante di questo articolo è che con esso vengono prorogati i termini per la presentazione della richiesta dei contributi.
L’art. 07 prevede la cosiddetta “sanatoria casette”, cioè le numerose case di emergenza installate autonomamente in aree di loro proprietà dai proprietari di case sgomberate, viene ricondotta nell'ambito delle attività di edilizia libera previste dal TUE nel caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La sanatoria riguarda sia proprietari (o parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia titolari di diritti reali di godimento. I proprietari avrebbero dovuto smantellare la casetta entro 90 giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile principale danneggiato, ma vedremo più avanti come invece si è sviluppata la faccenda.
L’art. 08 estende i contributi previsti dall’art. 03 anche alla ricostruzione di edifici non allacciati alle reti di servizi pubblici e agli immobili collabenti dichiarati di interesse culturale.
L’art. 1 quater deroga alle distanze dal confine stradale. È consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione di non pregiudicare la sicurezza stradale.
L’art. 1-sexies (che è poi quello esteso anche ai terremotati del 2009) prevede che in caso di “lievi difformità edilizie” riscontrate su edifici distrutti e danneggiati dentro i comuni del cratere - a causa di interventi effettuati prima del sisma senza aver presentato la Scia - sarà possibile presentare una richiesta di contributo insieme a una “segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria” (in deroga al dpr 380/2001, il famoso Testo Unico dell’Edilizia, altrove indicato come TUE). In virtù di ciò, il proprietario dovrà pagare una sanzione variabile tra i 516 e i 5.164 euro, determinata dal Rup comunale in relazione all'aumento di valore determinato dall'abuso.
L’articolo prevede anche una sanatoria sulle difformità sismiche che riguardano gli immobili per i quali è stata fatta domanda di sanatoria in occasione di uno dei tre precedenti condoni edilizi, ma che non è stata condotta a termine. Il “condono speciale” scatta, quindi, per tutti gli edifici danneggiati o distrutti dal sisma sul territorio delle quattro regioni del Centro Italia: la certificazione di idoneità sismica può essere sostituita da una perizia del tecnico incaricato il quale può firmare un certificato di idoneità statica ai sensi del DM 15/05/1985(disposizioni sugli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive). Da notare su questo punto, che così per gli edifici che rientrano nel “condono speciale” il limite di cubatura aggiuntiva condonabile è addirittura del 30%.
L’articolo inoltre prevede una ulteriore deroga del TUE (in particolare del comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001) che stabiliva che non costituiscono parziale difformità dal titolo abilitativo le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie contenute entro il 2% delle misure progettuali. Tale limite di tolleranza costruttiva viene elevato al 5%. Ma non solo, mentre le tolleranze costruttive non si applicano per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali, qui viene prevista per questi immobili una tolleranza del 2%.
Come si può vedere, il trattamento riservato ai terremotati del Centro Italia del 2009 e 2016 è di gran lunga migliore di quello riservato ai nostri sgombrati, ma c’è una ciliegina sulla torta, cui avevamo già accennato prima a proposito della sanatoria casette. Queste dovevano essere demolite una volta che i proprietari potevano rientrare nelle loro abitazioni principali sgomberate. Ebbene, con la Legge Regionale Abruzzo 11/2020, la cosiddetta “Legge Santangelo” (che modifica la 28/2011) vengono legittimate la maggior parte delle “casette” costruite abusivamente dopo il sisma, che invece dovevano essere demolite.
Di fronte a tutte queste norme, ci viene innanzitutto da chiedere al solito Ciciliano, che ha dichiarato il 20 aprile scorso che l’esclusione dai contributi a causa di difformità edilizie è un criterio di legalità, a quale legalità si riferisce, dato che la stessa legalità ha previsto soluzioni ben diverse nel Centro Italia.