16/06/2026
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L’articolo 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Tusp, prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente.
La comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l’applicativo “Partecipazioni” accessibile dal Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche annualmente sul sito del Dipartimento.
Attraverso l’applicativo “Partecipazioni” sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014).
Le informazioni raccolte sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.
QUALI AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE?
Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”.
COME VA FATTA LA COMUNICAZIONE?
Le amministrazioni devono trasmettere la comunicazione esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni accessibile dal Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia.
Per assolvere agli obblighi di comunicazione, ogni amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (ai sensi del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 111/2011, all’art. 12, comma 13). Il responsabile deve registrarsi sul Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Partecipazioni.
L’accesso all’applicativo Partecipazioni, riservato ai soli utenti registrati, avviene mediante uno dei sistemi di identificazione elettronica certificati – CIE, CNS o SPID. Dalla home page del Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia, cliccare su Area riservata, selezionare Accedi e quindi cliccare su Accedi ai Servizi istituzionali. Saranno visualizzati tutti i servizi del Portale per i quali l’utente è abilitato.
QUANDO VA FATTA LA COMUNICAZIONE?
La data di avvio e quella di chiusura della rilevazione sono stabilite annualmente in funzione di fattori tecnico-operativi legati all’adeguamento dell’applicativo.
Le amministrazioni tenute all’adempimento sono informate sulle date di apertura e chiusura delle rilevazioni attraverso comunicati pubblicati sul Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell’Economia e su questo sito Istituzionale. I responsabili e gli utenti abilitati per l’applicativo Partecipazioni sono inoltre avvisati tramite messaggi di posta elettronica. È importante, pertanto, che essi verifichino e aggiornino l’indirizzo e-mail indicato nel proprio profilo utente.
QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?
La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni societarie, detenute dalle amministrazioni, sia direttamente sia indirettamente.
A tal fine una società si considera:
partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima.
A che esercizio risale l'ultima Ricognizione?
Lo chiediamo pubblicamente all'Assessore al Bilancio Tommaso Picascia o al Sindaco Raffele De Leonardis?
Lo chiediamo ad entrambi.