STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ALLEANZA per RIETI"
ART.1
Denominazione
È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata *ALLEANZA PER RIETI " con logo . che riunisce tutti i cifiadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati nel presente statuto
ed ispirati ai fondamentali principi della Costituzione della Repubblica Italiana. ART.2
Sede
L'Associazione ha sede in Riet
i alla via Dei Salici n.40
L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo , può istituire ulteriori sedi o uffici sia in Italia sia
all'estero. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell'atto costitutivo ed è effettuabile a seguito di
deliberazione del Consiglio Direttivo. ART.4
Finalità dell'Associazione
L'Associazione si propone di intervenire nel dibattito culturale , politico e sociale con proposte, idee,campagne civili, sociali , culturali e politiche o tenere convegni e seminari pubblici nel convincimento di poter dare un contributo per favorire lo sviluppo sociale , culturale, politico ed economico della comunita compatibilmente con le risorse presenti sul territorio, con la realtà economica del comprensorio e con la tutela dell'ambiente. A questo scopo l'Associazione promuove:
- rapporti con le alte associazioni e movimenti, culturali e politici, italiani e stranieri, profit e no profit, istituzioni pubbliche e private, con scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le frnalità dell'associazione;
- manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse politico-culturale e sociale di carattere generale;
- studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all'attenzione del mondo politico e istituzionale. Inoltre l’Associazione coordina:
- attivita editoriali e formative;
- campagne di sensibilizzazione civile e culturale;
- convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica. L'Associazione può compiere ogni altra attivita necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure far aderire associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari con la finalita di creare reciproche sinergie per le attività ed i programmi da realizzare. L'associazione può concludere accordi e convenzioni sia con tutti gli enti sopraddetti che con amministrazioni pubbliche. L'Associazione garantisce la più larga e democratica partecipazione alla vita associativa indipendentemente dal sesso , tazza e religione. ART.5
Soci fondatori
Sono soci fondatori futti coloro che hanno sottoscritto I'atto di costituzione dell'Associazione nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo all'unanimita. ART.6
Soci ordinari
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e non intemazionali, che abbiano interesse all'attività svolta, o che comunque desiderino sostenerla. Per l'ammissione è necessario presentare domanda scritta, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo ad insindacabile giudizio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. ART. 7
Soci onorari
La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal consiglio Direttivo a personalita italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attivita dell'Associazione e ad organizzazioni sociali di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale. Questi soci non sono tenuti al pagamento dei contributi associativi. ART.8
Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziativedell'Associazione. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dat Consiglio Direttivo , sia à piestare, nel limite dd;t6;; possibilità il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività sociale è per il perseguimento degli scopi sociali. ART.9
Recesso ed esclusione
L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente con lettera raccomandata. L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell,obbligo contributivo previsto all'Articolo 8 e per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo . Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell,Associazione. ART. 10
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo ;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere ;
ART. 11
Partecipazione e convocazione dellrAssemblea
L'Assemblea è costituita datutti i soci ed è convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria da 1 Presidente. Il Presidente deve indire l'assemblea quando la stessa viene richiesta dalla meta dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci , con lettera motivata e sottoscritta . L'Assemblea è convocata dandone preawiso con almeno dieci giorni ai *ii"ip" attraverso lettera, fax, e- mail, risultante nella domanda di adesione, il quale deve contenere l'indicaziàne degli argomenti da trattare nonché l'ordine del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. ART. 12
Cosfituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L'Assemblea in sede.ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunqùe sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della meta più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunq,.re sìa il numero dei soci presenti. Deve, in ogni caso, essere presente la maggioranza dei soci fondatori.
È ammessò I'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato all'uopo dall'assemblea stessa. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera amaggioranzadei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie è necessario anche il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. ART. 13
Forma del voto
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. L'Assemblea, con propria decisione, qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno, può stabilire che Ia votazione venga effettuata a scrutinio segreto. ART. 14
Compiti dell’Assemblea
L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
- delibera sull'indirizzo generale dell'attivita per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
- nomina i Consiglieri che faranno parte del consiglio direttivo , il Presidente e iI Tesoriere facenti parte dei
soci fondatori e ordinari.
- di procedere a nomine nelle Associaziom, Fondazioni, Società o altri Enti con i quali infattiene rapporti. In sede straordinaria:
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla approvazione e sulle modifiche allo statuto. ART. 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di undici Consiglieri dal Presidente ed il Tesoriere . ART. 16
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito:
- di deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per la attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ;
- di predisporre, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- di dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dall'assemblea dei soci ;
- di deliberare sull'ammissione di nuovi soci e procedere alf inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessiè verificare lapermanenzadei suddetti requisiti;
- di deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che interessino l'attività dell'Associazione stessa;
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice,per alzatadi mano, in base al numero dei presenti, in caso di parita prevale il voto del Presidente. In caso di particolari situazioni, su decisione della maggioranza può deliberare a scrutinio segreto;
- di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale che rimane a disposizione per la visione nella sede istituzionale. ART. 17
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei propri membri, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento . Ad ogni consigliere viene delegata dal Presidente, su indicazione dell'assemblea,una particolare materia nel campo : della comunicazione , dell'organizzazione degli eventi, dell'ambiente, del sociale, culturale, economico ed energetico,ecc. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadetaao alho impedimento di uno o più dei suoi consiglieri,l'Assemblea generale dei soci provvede alla sostituzione. I consiglieri cooptati sono scelti tra i soci fondatori e soci ordinari. ART.18
Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale dei soci. Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato. Cura i rapporti dell'Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed intemazionali interessati all'attivita dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci. Conserva gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
Amministra il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'assemblea. ART. 19
Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la rappresentanza generale ed esclusiva per le attivita economiche e gestionali dell'Associazione. In tali settori di attività rappresenta l'Associazione nei confronti deiterzi ed in giudizio. Il Tesoriere ha il compito di verificwela corretta tenuta della contabilita nonchè della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto. ART.20
Compensi
Salvo quanto diversamente deliberato dall'Assemblea tutti gli incarichi associativi sono gratuiti.
È comunque salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Tesoriere e vistate dal Presidente . ART.21
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito :
- dai contributi degli associati;
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attivita sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi. ART.22
Esercizio sociali
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 3l dicembre di ogni anno. L'Assemblea approva entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo e entro il mese di aprile il consuntivo su documentazione rimessa dal tesoriere
Il bilancio deve essere reso disponibile entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge,l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. ART.23
Esclusione
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni;
- per mancato versamento del contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Il socio moroso è invitato a regolarirzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi invano trenta giorni dall'invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio Direttivo. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rirnborso dei contributi associativi ;
- per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. ART.24
Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato rlall'assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attivita similari scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento. ART.25
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica
Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalita giuridica; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'Autorità competente senza bisogno di una deliberazione della assemblea. ART.26
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.