30/04/2026
Il caso Minetti ci rammenta che la grazia presidenziale è uno degli strumenti più delicati — e più controversi — del nostro ordinamento.
Prevista dall’art. 87 della Costituzione, consente al Presidente della Repubblica di intervenire su una singola condanna, eliminando o riducendo la pena.
Ma il reato resta: non è giustizia, è una scelta discrezionale che incide sugli effetti della giustizia.
Non è un “colpo di spugna”, ma un atto eccezionale.
Ed è proprio qui il punto: eccezionale significa anche sottratto ai normali equilibri del sistema.
Il procedimento passa formalmente dal Ministero della Giustizia, ma la decisione è del Presidente.
La Corte costituzionale (sentenza n. 200/2006) lo ha chiarito senza ambiguità: il potere di grazia è proprio del Capo dello Stato, non vincolato alla volontà del Ministro. La controfirma resta un passaggio formale, mentre la responsabilità sostanziale ricade sul Presidente.
la Procura e il Ministro danno un parere non vincolante.
Tradotto: la scelta finale — politica e umana — è sua, del Presidente, piaccia o non piaccia.
La Grazia è uno strumento che, più che bilanciare diritto e umanità, concentra in una sola figura un potere incisivo, sottraendolo a un reale controllo.
E questo, in uno Stato di diritto, dovrebbe far riflettere.