09/06/2026
𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗔𝗡𝗖
Pubblichiamo il testo integrale del documento elaborato dalla Commissione Nazionale Enti Locali dell’Associazione Nazionale Commercialisti, contenente una serie di proposte di modifica normativa in materia di revisione degli enti locali.
Il documento affronta alcuni temi centrali per il futuro della categoria e per il corretto funzionamento degli organi di controllo degli enti territoriali, tra cui l’indipendenza dei collegi dei revisori, le modalità di nomina dei componenti, l’istituzione di specifici requisiti professionali e formativi per l’accesso agli incarichi, la revisione dei limiti agli affidamenti e l’adeguamento della disciplina dei compensi.
Di seguito il testo integrale.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗔𝗡𝗖
Proposta di modifica per Direttivo ANC Nazionale “Indipendenza dell’Organo Collegiale, nomina per tutti i membri con estrazione a sorte dall’elenco Regionale”;
Proposta di modifica per Direttivo ANC istituzione elenco Revisori;
Proposta di modifica per Direttivo ANC Nazionale modifica limiti incarichi.
Proposta modifica compensi.
Riferimenti normativi
• Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: Articolo 16, comma 25, riguarda la modifica dell'algoritmo di estrazione.
• Decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23: Regola la scelta dei revisori degli enti locali tramite estrazione a sorte dall'elenco.
• L. 19/12/2019, n. 157: Permette ai comuni di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del presidente del collegio dei revisori.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 57 ter, lettera b), ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungendo il comma 25 bis.
Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 2012.
Pertanto, la suddetta normativa, incidendo sulla disciplina prevista dal TUEL D.Lgs. n. 267/2000 in tema di nomina dei revisori dei conti, ha previsto che:
i revisori sono estratti presso la Prefettura – UTG a sorte da un elenco apposito;
negli enti in cui l’organo di revisione non è monocratico bensì collegiale, ai sensi dell’art. 234 del TUEL, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione che ricoprirà il ruolo di presidente del collegio.
Questi è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento.
Pertanto, solo per gli enti che hanno un organo collegiale è possibile la rielezione del solo presidente, procedendo con avviso pubblico o senza in base alle regole di organizzazione e di funzionamento (previste nel regolamento di contabilità o altra disposizione) o alla prassi seguita.
Negli altri casi (per l’organo monocratico e per la nomina dei due componenti diversi dal presidente negli organi collegiali) la nomina avviene mediante il sistema del sorteggio.
Il Governo modifica il decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.
1. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗔𝗡𝗖 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
“𝗜𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲”
Vista la
Normativa di riferimento:
• i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 1 Decreto Ministero Interno n. 23 del 15/02/2012.
• in particolare il Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali TUOEL D.Lgs. 267/2000 che agli artt. da 234 a 241 stabilisce i requisiti di indipendenza dei revisori, le cause di incompatibilità, limiti, funzioni, durata ecc. del T.U.O.E.L. (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali).
Inoltre visto
• D.Lgs. 39/2010 Art. 10, 10 bis, 10 ter e 17, Principio Internazionale sul Controllo della Qualità (ISQC Italia) 1, Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del Revisore indipendente”, Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 220 “Controllo della qualità dell’incarico di Revisione contabile del bilancio”, D.M. n. 261 del 28.12.2012: cessazione anticipata dell’incarico per l’insorgenza di situazioni lesive, art. 2399.
𝗔𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗜𝗥𝗘 𝗟’𝗜𝗡𝗗𝗜𝗣𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀
A. Per l’indipendenza a parere di codesta commissione deve esserci
Assenza di conflitti di interesse:
• è indiscutibile la necessità dell’indipendenza dell’Organo di Revisione come più volte richiamato da dottrina e giurisprudenza;
• la stessa garantisce l’obiettività e l’integrità del Revisore nel suo lavoro, assicurando che il giudizio professionale non sia influenzato da interessi personali o di terzi;
• il revisore deve essere indipendente sia formalmente che sostanzialmente (cioè, non essere influenzato da pressioni o condizionamenti, diretti o indiretti).
In sintesi, l’indipendenza è un elemento cruciale per la credibilità della revisione e richiede un’attenzione costante da parte del revisore e delle autorità competenti.
B. 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶
La conseguenza della scelta per estrazione comporterebbe la possibilità di fornire al Revisore contabile degli enti locali maggiore libertà e più proficua e attenta analisi, libera da qualsiasi condizionamento interno ed esterno, efficiente ed efficace, con procedimenti amministrativi attivati nel rispetto della normativa che comportino provvedimenti e quindi decisioni, giudizi e pareri nell’interesse della collettività amministrata al fine di creare valore pubblico.
Un controllo produttivo da parte di un revisore indipendente e preparato rafforza la credibilità degli enti locali agli occhi dei cittadini e degli altri stakeholder.
Tutto ciò detto e considerato
𝗔𝗡𝗖 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲
di ritornare all’estrazione a sorte di tutti i componenti dell’organo collegiale dei Revisori dei conti così come disciplinato dall’art. 1 Decreto Ministero Interno del 15/02/2012 n. 23 attingendo dall’elenco Regionale nel rispetto e secondo le previsioni normative contenute nel Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124.
1. Modifica art. 57-ter Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124
(che ha previsto all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: da livello provinciale a livello Regionale).
Codesta Commissione propone anche:
di nominare l’organo collegiale nel suo complesso con sorteggio comprendendo in questa scelta anche la figura del Presidente.
La figura del presidente deve più delle altre essere indipendente e incondizionata.
Si propone l’abrogazione del 57-ter della Legge n. 157/2019 ripristinando l’estrazione per tutte le fasce.
2. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗔𝗡𝗖 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗼 𝗥𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝗶
Proposte ANC per la modifica del Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 “Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ‘Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario’”.
Per l’iscrizione nella prima fascia (Fascia 1)
Comuni con una popolazione fino a 4.999 abitanti
Oltre l’anzianità di DUE ANNI di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali, è necessario:
• aver svolto per 18 mesi l’attività di collaborazione ai sensi dell’articolo 239, comma 4 TUEL; ciò comporta da parte degli Ordini di appartenenza l’attivazione di un apposito elenco dove confluiranno tutti coloro che intendono conseguire il requisito;
• aver acquisito almeno 10 crediti formativi, maturati per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno, nel periodo 1 gennaio – 30 novembre dell’anno precedente.
Per l’iscrizione nella seconda fascia (Fascia 2)
Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane
(modifica del TUEL art. 234 nella parte relativa al tipo di organo che diventa COLLEGIO ossia organo composto da TRE individui)
Oltre all’anzianità di almeno 5 anni di iscrizione al Registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
• aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale della durata di 3 anni;
• aver acquisito almeno 10 crediti formativi, maturati per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno, nel periodo 1 gennaio – 30 novembre dell’anno precedente.
La funzione di Presidente per la seconda fascia, che da Organo Monocratico diventa Collegio a tre, viene esercitata dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tale funzione è assunta da colui che l’ha esercitata nell’ente di maggiore dimensione demografica.
Per l’iscrizione nella terza fascia (Fascia 3)
Comuni con una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e Province
Oltre all’anzianità di essere iscritto da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
• aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
• aver conseguito, nel periodo 1 gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
La funzione di Presidente per la terza fascia viene esercitata dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tale funzione è assunta da colui che l’ha esercitata nell’ente di maggiore dimensione demografica.
3. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗔𝗡𝗖 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
𝗩𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶
Modifica Art. 238 – Limiti all’affidamento di incarichi
Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di cinque incarichi tra i quali:
• 2 in comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti;
• 2 in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti;
• 1 in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Le Province sono equiparate ai comuni superiori a 100.000 abitanti.
4. 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶
Definizione chiara del compenso
Art. 241 TUOEL – Compenso dei Revisori
Si propone di apportare le presenti modifiche all’articolo 241 del TUEL.
Prima (in vigore)
Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente.
Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
Dopo
Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica vengono fissati i compensi base spettanti ai revisori, da aggiornarsi triennalmente.
Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
Si propone di apportare le presenti modifiche al Decreto Interministeriale del 21/12/2018 del Ministero dell’Interno.
Prima (in vigore)
Articolo 1
Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella Tabella A allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.
Dopo
Articolo 1
Il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella Tabella A allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.
Articolo 2
Prima (in vigore dal 04/01/2019)
I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge.
Dopo
Articolo 2
In vigore dal 04/01/2019
Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, è da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge.
𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗔𝗡𝗖
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘
Antonio D'Angelo
𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗧𝗢
Alessandro Bettarini
𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗡𝗘𝗡𝗧𝗜
Michele Abbate
Anna Arcopinto
Fabio Carolini
Vincenzo Del Vecchio
Daniela Ermini
Pasquale Ferraro
Mauro Nicolò Gagliardo
Giancarlo Galli
Antonio Martoriello
Domenico Molisso
Giuseppe Edoardo Toto
Fabio Turturici.