18/07/2023
🆕️ CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI TESSERAMENTO E CARATTERISTICHE FEDERALI SUL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO
Nell’ottica di servizio e assistenza ai genitori e ragazzi coinvolti nel settore dilettantistico riportiamo i chiarimenti pubblicati in questi giorni dai "Comitati Regionali LND" al fine di rendere più agevole la comprensione delle ultime novità introdotte con la riforma dello sport.
👉 del Giovane Dilettante/ Non Professionista (Primo Tesseramento/Aggiornamento di Posizione).
DUE possibilità:
1️⃣ VOLONTARIO:
L’atleta non si considera lavoratore sportivo ma soggetto a soli rimborsi secondo il D.Lgs n. 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023.
• Tesseramento Annuale
• Tesseramento Biennale dai 16 ai 18 anni
Il programma produce due documenti:
- Modulo di Tesseramento
- Dichiarazione tra società e calciatore che dichiarano che il giocatore è volontario
✍️ Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere depositati e sottoscritti da società e calciatore. Il tesseramento avrà decorrenza dalla presentazione dei suddetti documenti.
➡️ Un tesseramento volontario può essere convertito in contratto di lavoro sportivo durante la stagione. La LND sta implementando il sistema per permettere tale operazione.
La conversione comporta la sottoscrizione da parte della società e del calciatore di un contratto di lavoro sportivo e il passaggio del calciatore da volontario a lavoratore sportivo.
2️⃣ CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO:
L’atleta si considera Lavoratore sportivo autonomo parasubordinato secondo il D.Lgs n. 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023 e percipiente un compenso e non un rimborso.
• Durata minima una stagione;
• Durata massima per maggiorenni 5 anni;
• Durata massima per 3 anni.
Il programma produce due documenti:
- Modulo di Tesseramento;
- Modulo Contratto tipo di lavoro sportivo CO.CO.CO. redatto dalla FIGC.
✍️ Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere contestualmente depositati e sottoscritti da società e calciatore.
Il tesseramento avrà decorrenza dal Visto di esecutività da parte dell’ufficio Tesseramento, che controllerà il contratto e la presenza dei dati essenziali che, salvo altri elementi dagli accordi collettivi, saranno i seguenti:
- Dati anagrafici del calciatore e della società;
- Importo minimo previsto dagli Accordi Collettivi;
- Durata del contratto che non potrà essere minore di una stagione e maggiore di 5 stagioni per i maggiorenni oppure 3 stagioni per i .
Anche dopo il deposito del contratto di lavoro sportivo sul portale Società LND, lo stesso dovrà essere depositato presso il Registro di Sport e Salute secondo le modalità indicate nel D.Lgs n. 36 del 2021 che saranno ulteriormente specificate dal Decreto Correttivo entro il mese di luglio 2023.
📄 Il contratto di lavoro sportivo può essere modificato, previo accordo tra società e calciatore, durante la stagione sportiva e con esso anche le modalità e periodicità di pagamento del compenso durante la stagione sportiva.
La LND sta implementando il sistema per permettere tale operazione.
Il Contratto di Lavoro Sportivo può essere ceduto unitamente alla prestazione del calciatore; qualora venga ceduto vi sono due possibilità:
• il contratto tra società e giocatore si risolve;
• la società cessionaria subentra nella posizione contrattuale della società cedente sottoscrivendo comunque un nuovo contratto di lavoro sportivo.
In relazione agli Accordi Collettivi con calciatori, saranno determinanti TRE aspetti su cui attualmente la LND sta lavorando:
1) Modalità di pagamento: predisposizione di una norma che stabilisca la possibilità a società e calciatori di definire autonomamente modalità e periodicità dei pagamenti;
2) Minimo sindacale: dovrà essere definito in base alla cifra massima annuale del rimborso forfettario del volontario che dovrebbe essere previsto nel prossimo decreto correttivo;
3) Rapporto disciplinare con il calciatore (ad esempio: se lo stesso non si presenta ad allenamenti e partite) ed il rapporto parasubordinato tra le parti, tra cui risoluzione del rapporto o gestione del compenso durante infortunio o malattia del calciatore.
Appare evidente che gli Accordi Collettivi saranno pubblicati dopo l’entrata in vigore del Decreto Correttivo stante l’importanza del punto 2) relativamente ai minimi sindacali.
♂️♀️ Calciatori/calciatrici che al 1° luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:
Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:
a) Fino al 30 giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
b) Fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024;
c) Fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024.
I calciatori già vincolati sono considerati volontari implicitamente e pertanto per far partecipare il calciatore alle gare ufficiali non serve il contratto. Naturalmente il contratto di lavoro sportivo potrà essere stipulato durante la stagione sportiva, ma per questo si consiglia di aspettare il Decreto Correttivo relativo al D.Lgs n. 36 del 2021 per avere tutti gli elementi necessari in merito.
Lo svincolo unilaterale del calciatore in continuità di tesseramento potrà avvenire solo per quelle annate che continuano ad essere vincolate dal 01.07.2024 - ipotesi b) e c) - a fronte di un contratto di lavoro sportivo con un’altra società, la quale dovrà pagare un premio di formazione tecnica raddoppiato. In tale casistica lo svincolo tramite contratto potrà comunque essere effettuato solo dal 01.07.2024, stante la proroga dei vincoli di legge fino al 30.06.2024. Tale svincolo potrà avvenire solamente nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale per gli svincoli ed i trasferimenti.
I calciatori già vincolati possono essere trasferiti sia temporaneamente che definitivamente ex artt. 100 e 101 delle NOIF.
Le modalità per richiedere l’art. 103 bis sul rientro del prestito e l’art. 109 sullo svincolo per inattività rimangono invariate per i tesseramenti volontari.
Nb: la lista per gli svincoli è stata prorogata al 21 luglio 2023. Si possono fare più liste di svincolo entro la data indicata.
Il tesseramento SGS per i calciatori nati nel primo semestre 2007 è consentito anche alle società dilettantistiche. Tale funzione è stata sbloccata nella giornata del 14.07.2023.
☎️ Contatta gratuitamente il Garante Diritti giovani calciatori per approfondire gli argomenti e restare costantemente aggiornato sulle importanti novità introdotte con la riforma dello sport.