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Non nuove carceri ma una nuova idea di penaIl sovraffollamento carcerario e le disumane condizioni nelle quali sono cost...
18/07/2025

Non nuove carceri ma una nuova idea di pena
Il sovraffollamento carcerario e le disumane condizioni nelle quali sono costrette a vivere le persone ristrette e consegnate in custodia allo Stato, con il sempre più allarmante e crescente dato dei suicidi carcerari, è diventato uno dei problemi principali all’attenzione non più dei soli avvocati e delle associazioni che si occupano dei luoghi di detenzione, ma della politica interna ai massimi livelli istituzionali, della Corte Costituzionale e dell’Europa.
Basti pensare all’attenzione posta dallo stesso Presidente della Repubblica e dal Presidente del Senato sulla questione, alla recente sentenza della Consulta in tema di CPR e al rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria Olandese di consegnare allo Stato italiano un indagato di omicidio a causa delle disumane condizioni carcerarie.
In tale contesto, una politica carcerocentrica e giustizialista risponde alle grida di allarme con un affermazione apparentemente stringente: si costruiscano nuove carceri. Senza voler entrare nel tema dello sperpero di denaro pubblico che da 20 anni viene perpetrato da governi di qualsiasi colore sui “piani carcere”, come ben evidenziato dalla Relazione della Corte dei Conti dell’aprile del 2025, costruire nuove carceri non è compatibile con le tempistiche della drammatica situazione di oggi.
In questi giorni sta riprendendo forza una proposta di qualche mese fa dell’onorevole Giachetti su la liberazione anticipata speciale, che permetta di far fronte al sovraffollamento. Altre voci invocano un indulto. Anche la ANM si dichiara favorevole, con qualche distinguo.
Certo, un provvedimento che consentisse di “svuotare” le carceri consentirebbe per un po’ di risolvere il problema dl sovraffollamento, e magari a cascata qualche problema collaterale, come quello dell’assistenza sanitaria. Ma siamo sicuri che risolverà veramente i problemi, siamo sicuri che sia solo questa la strada da percorrere? Oppure sarà solo una momentanea valvola di sfogo?
Innanzitutto, con meno soldi e più velocemente, si potrebbero aumentare gli organici a tutti i livelli, non solo quelli della Polizia Penitenziaria. Aumentare gli assistenti sociali, il personale medico, gli psicologi, quello amministrativo, il personale delle aree trattamentali, i Giudici di Sorveglianza, i cancellieri, i funzionari ecc.. ecc.. Ma siamo sicuri che sia questo, o meglio, sia solo questo il problema?
Il problema è un altro. Ed è forse ancora più impervia e difficoltosa la strada da percorrere, ma abbiamo il dovere di farlo.
Il problema è affermare un’idea di pena e di carcere completamente diversa da quella imperante nella nostra società.
Innanzitutto un’idea di un luogo dove ci sia il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
Quale coerenza ci può essere fra le voci di indignazione sulle condizioni carcerarie e i messaggi che una certa politica quotidianamente propina all’opinione pubblica sulla sempre più ineluttabile idea dell’ergastolo come unica pena per alcuni reati, sulla criminalizzazione del dissenso pacifico all’interno dei luoghi di detenzione, sulla quasi sadica volontà di togliere il respiro ai detenuti, sulle immagini di una polizia penitenziaria armata e dedita alla violenza? E quale coerenza ci può essere fra le grida di allarme delle più alte cariche dello Stato con il silenzio e l’assenza di quelle istituzioni chiamate specificamente a tutelare i diritti dei detenuti?
Quale coerenza ci può essere quando chi è chiamato a garantire i diritti delle persone private della libertà abdica al proprio ruolo per trasformarsi in un vuoto organismo capace solo di dare bella mostra di sé?
Siamo sicuri che un pur necessario e sacrosanto provvedimento di clemenza, o di deflazione, risolverà il problema se rimarranno queste atroci contraddizioni?
Oppure il carcere rimarrà un luogo della negazione dei più elementari diritti, solo per meno persone, fintanto che un legislatore panpenalista e carcerocentrico e una magistratura di sorveglianza timida non provvederanno a ripristinare il sovraffollamento?
Ma non solo il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona. Il nostro dovere è affermare un’idea del carcere come un luogo del rispetto di un diritto costituzionale altrettanto fondamentale.
Quello stabilito dall’art. 27 della Costituzione. Quello della funzione rieducativa e risocializzante della pena.
Potrà mai un luogo di espiazione della pena essere un luogo di recupero dalla criminalità?
Certamente, ce lo impone la Costituzione e ce lo impone una legge che, ossequiosa di quel principio, 50 anni fa esatti cercò di darne concretezza. Ma che oggi con le contraddizioni di cui abbiamo parlato sembra quasi essere solo un ostacolo alla pulizia sociale di chi vorrebbe vedere i criminali “marcire” in galera. Forse, come ha detto qualcuno, dovremmo sostituire la parola marcire con la parola “rinascere” in galera.
E se tutti, e principalmente i nostri governanti e le istituzione preposte, pensassero che il carcere sia un luogo dove poter rinascere, allora ogni idea, ogni parola, ogni legge, ogni iniziativa, ogni spesa avrà come unico scopo quello che in un luogo di detenzione non si marcisce, ma si rinasce.
Quello di cui abbiamo bisogno non sono nuove carceri, ma una nuova idea di pena.
Lunedì 21 luglio si terrà presso la sede dell’UCPI un importante incontro per discutere di questi temi che dovrà costituire, con la massima partecipazione di tutti, un momento in cui queste idee vengono affermate in maniera decisa anche di fronte a chi è chiamato istituzionalmente a farsene carico, e contribuire in maniera decisiva a questo percorso per affermare una nuova idea di pena.

Ci sono momenti in cui le parole non bastano
01/05/2025

Ci sono momenti in cui le parole non bastano

Oggi il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Relazione per le ingiuste detenzioni e le misure cautelari emesse. ne...
17/02/2025

Oggi il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Relazione per le ingiuste detenzioni e le misure cautelari emesse. nell'anno 2024.
E' interessante notare che il distretto di Roma, si trova al quarto posto tra i distretti maggiormente significativi quanto ad entità di importi sborsati per le ingiuste detenzioni nell'anno 2024: Palermo (4.785.080 euro), Reggio Calabria (4.543.000 euro), Catanzaro (4.274.784 euro) e Roma con (3.498.517 euro)

Giovanni Aricò l’avvocato galantuomo: “il migliore avvocato è quello che fa meno danni”.Un ricordo a due anni dalla scom...
12/01/2025

Giovanni Aricò l’avvocato galantuomo: “il migliore avvocato è quello che fa meno danni”.
Un ricordo a due anni dalla scomparsa: Giovanni Aricò aveva tutte le qualità di un grande avvocato ed in particolare l’umiltà che contraddistingueva le sue arringhe in cassazione.
Era una sorta di folletto e nella stessa giornata saltava da un aula all’altra della Suprema Corte sempre con un accennato sorriso sul suo volto.
Un volto che aveva sofferto e soffriva perché la vita e la sorte non erano state benigne ma ciò nonostante il sorriso non mancava mai.
Durante le sue discussioni avanti alla Suprema Corte spesso diceva: “non è vero che i giudici non ascoltano, bisogna mettersi nella condizione di essere ascoltati”, frase che aveva anche l’effetto di destare l’attenzione anche del giudice più distratto in quel momento, come scrive il dott. Giorgio Fidelbo, presidente della sezione 6 della cassazione, nel suo splendido ricordo dell’avvocato Aricò pubblicato sull’ultimo numero della rivista 111 della Camera penale di Roma :https://www.centoundici.it/wp-content/uploads/2023/05/nostra-storia-1-4.pdf
“Nelle sue difese si avvertiva la serietà e passione che metteva nel suo lavoro, forse anche il tormento quando, rivolto a noi, diceva, sospirando, che il migliore avvocato è quello che fa meno danni, una frase piena di umiltà e nello stesso tempo di consapevolezza della difficoltà del lavoro del difensore, una frase che dovrebbe essere presa in prestito anche da altri protagonisti del processo, giudici e pubblici ministeri.
Giovanni Aricò era un avvocato che aveva fiducia nei giudici e nella loro funzione e spesso diceva che se non avesse avuto tale fiducia non avrebbe potuto svolgere la sua attività di avvocato e proprio il rispetto che professava nei confronti dei suoi interlocutori gli consentiva di parlare con estrema franchezza e in modo diretto con i giudici”.
Pensieri e ricordi che detti da un giudice sono la prova provata della grandezza e umiltà di un principe del foro che è stato un grande Signore e inarrivabile Avvocato e che soleva dire: "Io sono un artigiano che lavoro in trincea. Sono convinto che il rispetto che l’avvocato deve dare al magistrato nasce dalla polemica perche’ solo cosi puo’ dare un contributo all’accertamento della verita’"

Una sentenza scandalosa della cassazione, manda in carcere un uomo per un sofisma pseudo-giuridico. L’avvocato invia il ...
11/01/2025

Una sentenza scandalosa della cassazione, manda in carcere un uomo per un sofisma pseudo-giuridico.
L’avvocato invia il ricorso per cassazione, via PEC, ad una delle caselle assegnate dal D.G.S.I.A. a quello specifico ufficio (la Corte di Appello di Bari).
La cancelleria, ricevuta la PEC, non trasmette l'atto all'ufficio impugnazioni perché in quella Corte di appello, il Presidente risulta aver emesso un provvedimento di carattere organizzativo interno che prevede per il deposito dei ricorsi l'utilizzo di un indirizzo diverso ([email protected]) da quello attribuito alla sezione che ha emesso la sentenza ([email protected]).
Non è secondario ricordare che l’articolo 582 cpp parla di deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, essendo sconosciuta alla legge processuale la locuzione “ufficio impugnazioni”
Leggere per credere!

Una sentenza scandalosa della cassazione, manda in carcere un uomo per un sofisma pseudo-giuridico.L’avvocato invia l’im...
11/01/2025

Una sentenza scandalosa della cassazione, manda in carcere un uomo per un sofisma pseudo-giuridico.
L’avvocato invia l’impugnazione, via pec, ad una delle caselle assegnate dal D.G.S.I.A. a quell'ufficio.
La cancelleria, ricevuta la PEC, non trasmette l'atto all'ufficio impugnazioni perché in quella Corte di appello, il Presidente ha, con un provvedimento di carattere organizzativo interno, assegnato all'ufficio impugnazioni una casella depositoattipenali diversa da quella attribuita alla sezione della Corte.
Fatto:
La sentenza impugnata è stata emessa dalla terza sezione della Corte di appello di Bari, e quindi, la difesa sostoene che, correttamente il ricorso è stato inviato all'indirizzo PEC [email protected], che è uno degli indirizzi indicati dal DGSIA come abilitati a ricevere le impugnazioni.
L'ordinanza di inammissibilità impugnata, afferma, che ad ogni sezione penale della Corte di appello di Bari è stata assegnata una casella PEC, mentre all'ufficio impugnazioni, che è unico per tutte le sezioni, è associato il solo indirizzo [email protected], affermazione che contrasta con quella dello stesso sito del Ministero, nel quale alla sezione terza della Corte di appello è associato l'indirizzo utilizzato dal ricorrente.
Avete capito bene!
Questo è il nodo da sciogliere ma è un sofisma a cui è appesa la vita di un uomo che dovrà andare in carcere in attesa che la Suprema Corte decida.
La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 47557/2024 così decide:
Non vi è dubbio che il ricorso per cassazione è stato inviato alla Corte di appello competente, tramite il suo deposito presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come attualmente stabilito dall'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150/2022. L'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, come ricordato anche dal ricorrente, al comma 1 stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».
Ai commi 3, 4 e 6 si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso, secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA, all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, però, l'indirizzo PEC utilizzato, pur compreso nell'elenco pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non è riferibile all'ufficio della Corte di appello di Bari deputato a ricevere gli atti di impugnazione.
A questo ufficio, infatti, risulta assegnato l'indirizzo PEC [email protected], diverso, quindi, da quello utilizzato dal ricorrente: la verifica sul sito web del Ministero della Giustizia consente, infatti, di accertare che il documento allegato al ricorso è incompleto, in quanto non riporta tutti gli uffici a cui è assegnato il predetto indirizzo, essendo, in particolare, privo della indicazione dell'Ufficio Impugnazione.
Ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, l'utilizzo di un indirizzo telematico diverso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, verificandosi il caso in cui l'atto risulta trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati … all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Ad avviso della cassazione, detta norma non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito non legittimo di raggiungere lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto.
L'art. 12 delle preleggi, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell'applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», e non vi è dubbio che la volontà del legislatore, nel caso di specie, è quella di realizzare un “percorso telematico” con finalità di semplificazione.
Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'"effettività" dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni.
In tal modo si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale, che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150/2022.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo")» (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141)
Il diverso indirizzo giurisprudenziale, ribadito da ultimo dalla sentenza Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286056, che valorizza l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo", non è convincente e si traduce in una disapplicazione, di fatto, della sanzione della inammissibilità stabilita dal legislatore.
Tale indirizzo ritiene di conformarsi al principio del favor impugnationis, ma la sentenza Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167, relativa alle impugnazioni cautelari, ha precisato che tale principio «non può, tuttavia, tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della volutas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forma di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore», ed ha ribadito che, in ogni caso rimane «a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo». Pertanto, non sussistendo un obbligo della cancelleria a cui è associato l'indirizzo PEC [email protected] di trasmettere tempestivamente il ricorso ricevuto all'indirizzo corretto, ovvero all'ufficio impugnazioni, il rischio di tale omessa trasmissione, o della sua tardività, rimane a carico del ricorrente, il quale non può dolersi della dichiarazione di inammissibilità, in quanto conseguente ad un suo errore e, in questo caso, all'applicazione di una sanzione processuale stabilita esplicitamente dal legislatore.
Questa è la decisione, se avete curiosità andate a vedere chi era il Presidente del collegio e non è secondario evidenziare che il Procuratore Generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
Il sofisma meta-giuridico che pervade questa sentenza non tiene conto che la norma richiamata dice che l'atto di impugnazione è inammissibile se inviato a un indirizzo "diverso da quelli assegnati con provvedimento del D.G.S.I.A. all'ufficio".
Quindi l’inammissibilità potrà essere dichiarata solo quando l’invio è stato effettuato a un indirizzo non indicato tra quelli previsti dal D.G.S.I.A.
Sarebbe dovuta andare così, invece è andata esattamente al contrario e un uomo è in carcere!

Condividiamo un bellissimo monologo di Andrea Pennacchi dal titolo “teatro carcere”, sicuri che i 4 minuti di ascolto si...
11/01/2025

Condividiamo un bellissimo monologo di Andrea Pennacchi dal titolo “teatro carcere”, sicuri che i 4 minuti di ascolto siano molto ben spesi. ❤️💪

Il monologo di Andrea Pennacchi sul Teatro carcere.

Rebibbia e l’apertura della Porta di Papa Francesco: “Spes contra spem” per la tutela della vita del diritto nei confron...
25/12/2024

Rebibbia e l’apertura della Porta di Papa Francesco: “Spes contra spem” per la tutela della vita del diritto nei confronti del detenuto ignoto
Nel carcere di Rebibbia tutto è pronto per domani quando alle ore 9,00 Papa Francesco, dopo aver aperto la Porta Santa a San Pietro, aprirà la seconda Porta Santa del Giubileo 2025 nel carcere romano.
Sarà la prima volta nella storia e il tutto avverrà alla presenza del Ministro Nordio.
Domani ci sarà un gesto simbolico che in realtà è per Papa Francesco la volontà di ribadire l’impegno accanto agli ultimi a quelli che tutti scartano con la forza della “spes contra spem”, la locuzione latina che si può tradurre letteralmente con "la speranza contro la speranza" deriva da un passaggio da Paolo di Tarso (Lettera ai Romani, 4,18), in cui l'apostolo si esprime con riferimento all'atteggiamento dell'incrollabile fede di Abramo
La frase fu ripresa da Giorgio La Pira, che la utilizzò ripetutamente per sottolineare il proprio atteggiamento di fronte a chi dubitava o voleva contrapporgli la crudezza delle circostanze reali.
La stessa frase venne utilizzata più volte da Marco Pannella come motto, simbolo dell'idea audace di chi sa "osare l'inosabile" nel significato di "essere speranza (spes) piuttosto che avere speranza (spem)".
Il leader radicale ha poi utilizzato questa frase latina nella sua ultima lettera inviata a papa Francesco il 22 aprile 2016 dopo il viaggio a L***o: "Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all'ultimo piano, vicino al cielo, per dirti che in realtà ti stavo vicino a L***o quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scartano".
Domani ci sarà di nuovo “spes contra spem” perché “Non mi batto per il detenuto eccellente, ma per la tutela della vita del diritto nei confronti del detenuto ignoto, alla vita del diritto per il diritto alla vita”

I rischi per le libertà echeggiano in EuropaIl presidente del Senato ha ricevuto un messaggio  forte e chiaro dal commis...
20/12/2024

I rischi per le libertà echeggiano in Europa
Il presidente del Senato ha ricevuto un messaggio forte e chiaro dal commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa.
Dopo l'OCSE anche Michael O' Flaherty ha espresso preoccupazione in merito alle disposizioni del DDL Sicurezza in discussione al Senato.
Molto fermamente il commissario chiede ai senatori di astenersi dall'adottare il disegno di legge.
Conforta sentire ribadire autorevolmente che in uno Stato di diritto non c'è posto per l'arbitrio o la discrezionalità nell'esercizio delle libertà, ma suscita anche un certo imbarazzo il richiamo sovranazionale sulle condizioni del carcere in Italia e ancor di più la necessità che si debba far notare al legislatore 'i rischi legati alla libertà di riunione pacifica e di espressione' o dover ribadire che 'i detenuti continuano a godere del diritto alla libertà di espressione, che comprende alcune forme di protesta pacifica che possono comportare resistenza passiva' e infine che 'si è riscontrato che il trattamento e le condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione italiani non sono conformi agli standard internazionali, aggiungendo ragioni per i detenuti di protestare per le loro condizioni con mezzi pacifici'

Faremo la nostra parte per difendere le libertà.


Letter In a letter addressed to the President of the Senate of Italy, published today, Commissioner O’Flaherty asks members of the Senate to refrain from adopting Bill 1236 on public security,...

Da questa mattina si riscontrano gravi problemi ai sistemi informatici della giustizia presso il Tribunale di Roma e non...
17/12/2024

Da questa mattina si riscontrano gravi problemi ai sistemi informatici della giustizia presso il Tribunale di Roma e non solo. Di seguito il link al comunicato del Ministero: https://pst.giustizia.it/PST/page/it/problemi_ai_servizi_informatici_del_settore_civile_e_penale?contentId=NWS3807&modelId=4&fbclid=IwY2xjawHOQ35leHRuA2FlbQIxMAABHYtuDXmE6yNTi81FrJ1W-_6SPWYu5Bor9r4bNsWx2r1_JO7-4HlC8xAvLA_aem_Uoz-AohazSPXGaeRqBClDg #

Per problemi del gestore PEC e dell’infrastruttura di telecomunicazioni esterna al Ministero si riscontrano forti rallentamenti ai sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telemat...

L'ANM "SCENDE IN CAMPO"Così i titoli dei giornali. Ma in campo si gioca da sempre una partita con le regole alterate.La ...
16/12/2024

L'ANM "SCENDE IN CAMPO"
Così i titoli dei giornali.
Ma in campo si gioca da sempre una partita con le regole alterate.
La storia della vignetta in foto non è forse a tutti nota: il vignettista Vighi, trascinato dal suo amico Oreste Flamminii Minuto in una cena dal "bujaccaro", trattoria/covo di una -ahimè risalente- camera penale di Roma, dove si faceva notte a discutere, litigare e preparare iniziative future, volle sapere dai presenti come si svolgevano i processi. Tra i presenti, oltre a chi scrive, un pezzetto di politica giudiziaria romana: Alberto Pisani, Valerio Spigarelli, Francesco Petrelli e molti altri che avevano guidato, nel 1992, la "sovversione" contro la Camera Penale/Rotary degli anni precedenti.
Dopo alcuni giorni Vighi ci recapitò quel che aveva capito in quella cena: e l'aveva capito bene.
Ora, nulla mi fa avere fiducia nel governo del "grande liberale" Nordio, a partire dal fatto che sembra interpretare la ipotetica riforma delle carriere come una punizione, mentre illuminerebbe la nobiltà del ruolo del giudice.
Ma è certo che se si muove il sindacato della magistratura, forse qualcosa si muove anche per la riforma.
La magistratura, così come aveva fatto il guardasigilli fascista Rocco, interpreta la funzione dell'accusa come una sottofunzione del giudicare, dimostrando, se ve ne fosse bisogno, il deficit di cultura liberaldemocratica del paese denominato Italia.
Si rivendica una concezione autoritaria della giurisdizione con la truffa delle etichette del pericolo del pm poliziotto, come se oggi costui, nel suo background, non lo fosse.
E si dimentica che ormai da tempo, e fatte le lodevolissime eccezioni, il reale problema non è il pm (che deve essere tale) ma il "giudice sogliola", appiattito a priori sulla linea di chi accusa.
È poi inquietante che (sempre che si prosegua davvero sul percorso della riforma) la cosiddetta sinistra abbia consegnato alla destra la riforma senza capire nulla, ma proprio nulla, di quel che essa rappresenta.
Ora, però, non è il momento di guardare agli schieramenti: se una cosa è giusta è giusta, e bisogna evitare che l'ordine giudiziario scavalchi ancora una volta il potere esecutivo.
Tentennare non è possibile, il meglio è nemico del bene.
(Renato Borzone)

Ricordiamo che domani alle ore 18:00, presso i locali della sede, si terrà la riunione del Consiglio direttivo della cam...
16/12/2024

Ricordiamo che domani alle ore 18:00, presso i locali della sede, si terrà la riunione del Consiglio direttivo della camera penale di Roma con il seguente ordine del giorno:
1) Centro Studi, Scuole e Riviste: organici;
2) vademecum Tribunale sul funzionamento degli Uffici;
3) Esposto avvocato------;
4) varie ed eventuali.

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