23/11/2020
Consiglio Comunale del 9 novembre 2020.
Nella serata del 9 novembre scorso, l’Amministrazione Comunale aveva messo in votazione all’ordine del giorno nove punti (qui il pdf dell’elenco completo). I primi otto sono stati votati all’unanimità dal Consiglio.
Il nono e ultimo punto riguardava invece la seguente proposta di delibera: “individuazione degli ambiti della rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1 della l.r. 11/03/2005, n. 12.”
In essa si proponeva per l’area “Danesi” l’applicazione della Legge Regionale n.18/ del 2019 sulla “rigenerazione urbana e territoriale”.
Considerata la natura tecnica della proposta di delibera veniva chiamato il Tecnico comunale ad illustrarne i contenuti. L’area, un tempo produttiva ora dismessa, si sarebbe quindi avvantaggiata in sintesi: di uno snellimento burocratico consentito dall’applicazione della norma regionale, dalla redazione di un progetto complessivo in relazione alla trasformazione e al riutilizzo dell’intera area, a carico della società proprietaria, che potrà essere realizzato per lotti funzionali realizzati nel tempo. Il consiglio comunale veniva rassicurato inoltre che avrebbe avuto la possibilità di intervenire preventivamente sul progetto finale.
Terminata questa esposizione tecnica, Il consigliere Pilato, chiedeva conto di una precisa affermazione contenuta nel documento depositato agli atti in visione; nella delibera si riconosceva una riduzione del 50% del contributo di costruzione (gli oneri dovuti al Comune) versato dalla proprietà per la trasformazione delle aree.
Il nostro Consigliere comunicava che, a sua notizia, nella D.g.r. (Delibera della giunta regionale ndr) n. 3509 del 5 agosto 2020 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/2019)”, per contributo di costruzione si deve intendere invece:
contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione)
Inoltre, sempre Il consigliere della nostra lista, citando quel documento regionale, esplicita le sue forti perplessità sul contenuto della proposta di delibera in discussione.
Se confermata l’interpretazione sulla vera definizione di contributo di costruzione, quell’errore tecnico-interpretativo inserito nel documento e non corretto dall'esposizione tecnica, indurrebbe l’Aula ad approvare una la delibera che accorderebbe una riduzione degli oneri comunali assai significativa, privando così la nostra comunità di ingenti risorse.
Infine lamenta il fatto che nell’esposizione sintetica del provvedimento non si sia fatta menzione alcuna dei suoi risvolti economici.
Si apre quindi una discussione tra due tesi. Chi sostiene che per contributo di costruzione si debba intendere il solo costo di costruzione e quindi, proprio per il tipo di aree in trasformazione (produttive) su cui non sarebbe previsto il pagamento del costo di costruzione, la riduzione del 50% indicata in delibera, nei fatti non si applicherebbe.
L’altra sostenuta dal nostro gruppo consiliare che, pur nel suo convincimento interpretativo, promuove comunque la massima cautela e suggerisce alla maggioranza di sospenderne l’esame per un doveroso approfondimento tecnico giuridico, rinviando ad altra data l’esame della delibera e del suo controverso contenuto.
Per comprendere meglio l’ordine di grandezza monetaria della riduzione in parola, il consigliere Pilato chiede al Tecnico Comunale, di quantificare un importo di massima dei soli oneri di urbanizzazione, che venivano quantificati approssimativamente in 800.000/1.000.000 € circa.
Questo invito alla prudenza veniva accolto dal Sindaco e dalla sua maggioranza e la proposta ritirata dalla votazione, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Comprendiamo che la nostra ricostruzione sintetica dei fatti è densa di "tecnicismi", tuttavia necessari per ricostruire correttamente il nocciolo della discussione.