25/05/2022
Lo scopo dei post sul regolamento di Polizia Urbana è quello di rispondere, in sintesi, alle richieste più frequenti dei cittadini. Riguardo alla quiete pubblica (art. 58 del regolamento) viene, di seguito, riportato il testo integrale.
Art. 58 - Disposizioni generali
1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo per periodo di quiete si intende quello compreso:
a) tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);
b) tra le ore 20.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
c) Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 08.00 di mattino.
4. d) limitatamente alle sole attività commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di pubblico intrattenimento, in deroga all’orario di quiete indicato ai punti a) e b), il Sindaco può autorizzare un diverso orario di quiete, esteso al massimo alle ore 24,00 per singoli eventi temporanei all’aperto, previa richiesta in tale senso munita di apposita relazione acustica redatta da tecnico abilitato a corredo della prescritta SCIA e notifica sanitaria
5. e) Nel caso che precede al punto d) lo svolgimento delle attività in oggetto sino alle ore 24,00 soggetto ad autorizzazione, previa richiesta dell’interessato, è comunque prescritto il rispetto della normativa sulle emissioni rumorose e i limiti di rumorosità per il periodo debitamente autocertificati dall’interessato ovvero, nel caso di superamento dei limiti di rumorosità, all’autorizzazione in deroga per singoli giorni rilasciata dal Sindaco.
6. f) La deroga dopo l’orario di quiete delle ore 24,00 è ammessa solo per singole iniziative straordinarie di particolare valore sociale, economico e di valorizzazione del territorio previo rilascio della prescritta autorizzazione in deroga da parte del Sindaco ai sensi del DPGR 8 gennaio 2014 n.2/R e successive modifiche o integrazioni.
3. È consentita la pubblicità fonica all’interno dei centri abitati, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 previa autorizzazione del responsabile del Servizio da richiedersi da parte dell’interessato almeno cinque giorni antecedenti.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di scuole, di case di riposo e luoghi di culto e in ogni caso non deve superare i limiti di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
5. La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, è vietata all’interno nei Centri Storici, come delimitati dallo strumento urbanistico vigente.