18/07/2026
L'articolo ci offre lo spunto per iniziare a raccontare alcuni dei punti che i cittadini hanno posto all’attenzione dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio VAS della Regione Veneto. Le osservazioni partono tutte dalla volontà di salvaguardare il paesaggio, il territorio e l’ambiente, nel rispetto dei valori costituzionali e del principio del rispetto verso le future generazioni. Salvaguardare oggi assume un valore e un sapore ancora più importante, soprattutto in un momento in cui i problemi climatici ci mettono di fronte al peso reale delle nostre azioni e delle scelte collettive. Sono domande nate da studio, passione e amore per il territorio: i cittadini hanno letto relazioni tecniche, elaborati grafici, mappe, atti istruttori, hanno chiesto chiarimenti a professionisti. Non c’è ostilità: c’è la richiesta di trasparenza e di rispetto per il territorio, l'ambiente, il paesaggio, perché quando si interviene nel Parco Colli Euganei,si interviene in casa di tutti.
Tema dell'osservazione: incompatibilità
Partiamo dai fatti che possono essere letti negli atti pubblici: documenti accessibili, verificabili, consultabili da chiunque.
Un professionista — progettista della variante al PI proposta dalla Ditta per la realizzazione del magazzino semiautomatizzato — risulta membro della Commissione Tecnica del Parco Colli Euganei dal luglio 2021.
Nello stesso periodo, il professionista compare come:
- progettista delle varianti al Piano degli Interventi del Comune di Torreglia;
- tecnico della Ditta per la variante al PI relativa al magazzino semiautomatizzato.
L’atto di nomina stabilisce che:
- la Commissione è organo chiamato a esprimere parere obbligatorio nei procedimenti urbanistici e paesaggistici;
- inoltre” Qualora il candidato si trovi in una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da allegare alla candidatura, in cui si impegna a cessare dalla carica già in essere nel caso di nomina a componente della Commissione Tecnica dell’Ente Parco”
Questa clausola conferma che l’Ente Parco richiede ai candidati di dichiarare eventuali incompatibilità e di impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico.
Da qui discendono due domande inevitabili:
- Questa dichiarazione è stata resa?
- Le condizioni di incompatibilità sono state effettivamente rimosse?
Altra domanda è : la Commissione Tecnica deve operare come collegio perfetto?
Se così fosse, si configurano due scenari:
Scenario A – Il commissario non partecipa al processo di valutazione del progetto di variante presentato dalla ditta e non esprime parere
La Commissione non opera nella sua composizione completa.
Domanda: il parere espresso può considerarsi non validamente formato?
Scenario B – Il commissario partecipa al processo di valutazione del progetto di variante presentato dalla ditta ed esprime parere
Si verifica una violazione della normativa anticorruzione e dell’atto di nomina, poiché il commissario si trova in una situazione di incompatibilità strutturale.
Domanda: il parere espresso può considerarsi invalido?
In entrambe le ipotesi, i cittadini chiedono:
- Il parere della Commissione Tecnica risulta inficiato?
- Tale vizio travolge l’intero iter relativo alla variante urbanistica proposta dalla ditta per la realizzazione del magazzino semiautomatizzato?
Anche qualora il professionista si sia astenuto formalmente dalle pratiche da lui stesso progettate, resta aperta una domanda:
-La sua presenza continuativa nella Commissione può determinare asimmetria informativa?
- Può generare un condizionamento psicologico sugli altri commissari?
- Rientra questo nel caso definito dall’ANAC come conflitto di interessi potenziale o apparente, idoneo a minare la fiducia dei cittadini nell’imparzialità dell’Ente Parco?
L’ordinamento tutela infatti anche il conflitto di interessi percepito, poiché l’imparzialità amministrativa deve essere non solo reale, ma anche visibilmente garantita.
E ancora alcuni professionisti della Ditta — tra cui anche il membro della Commissione Tecnica — risultano progettisti del PI del Comune di Torreglia e delle successive varianti.
Inoltre nel 2025, questi professionisti hanno assunto un incarico privato nel medesimo territorio comunale, per conto della Ditta, mentre contemporaneamente si occupavano, per conto del Comune, della Variante 3B del PI, approvata solo a novembre 2025.
Domande poste:
Questa sovrapposizione temporale integra la violazione del divieto sancito dall’art. 41 bis?
La posizione dei professionisti rientra nell’ambito applicativo:
dell’art. 21 d.lgs. 39/2013 (pantouflage);
dell’art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 (incarichi interferenti)?
I cittadini chiedono:
Si può rilevare un quadro di incompatibilità strutturale particolarmente rilevante?
E, qualora tali incompatibilità fossero riscontrate, domandano se possano risultare nulli e/o annullabili:
il parere della Commissione Tecnica;
il parere del Parco Colli Euganei;
l’intero iter relativo alla variante al PI richiesta dalla Ditta
Ma orientati dalla Costituzione la domanda altra è: l’azione amministrativa si misura solo nella correttezza degli atti o anche nell’apparenza di correttezza e imparzialità tale da non minare la fiducia dei cittadini nel governo del territorio, del paesaggio e dell’ambiente?