Referendum 8_18 Comitato di Udine

Referendum 8_18 Comitato di Udine Comitato per il referendum abrogativo su art. 8 del D.L. 138/2011 e modifiche all'art. 18 dello statuto dei lavoratori. [email protected]

QUESITO ABROGATIVO DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 CONCERNENTE IL SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITÀ

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni – sul seguente quesito:

«Volete voi ch

e sia abrogato l'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?». QUESITO ABROGATIVO DI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni – sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";

quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";

quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";

quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";

sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";

settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";

ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";

nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";

articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";

articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";

nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";

nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";

nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».

28/11/2012

Tagli previsti dalla finanziaria regionale su università, ricerca e cultura.

«Il prospettato annullamento degli stanziamenti in favore del sistema universitario e i tagli pesantissimi nei confronti della ricerca, che si sommano a quelli sulla cultura, non sono soltanto l’espressione del totale disinteresse della Giunta nei confronti di una parte consistente della comunità re...

27/11/2012

Mancano due giorni per il rispetto da parte della Fiat della sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 ottobre che le ordina di assumere entro quaranta giorni dall’ordinanza, i 19 lavoratori discriminati della Fiom, tra cui il sottoscritto. Scusate l’incipit di questa “cartolina”, che può appar...

27/11/2012

Referendari in piazza: Stop ad inaccettabile oscuramento campagna

22/11/2012

L'attacco al contratto nazionale prosegue!! E bonanni colpisce ancora. Il venerdì frma un accordo con confindustria e accusa la CGIL di fare politica, poi la domenica fonda un partito. Intanto parte il coro democratico. Fassina e Napolitano sperano che la CGIL firmi e che l'accordo diventi unitario. Le domande sorgono spontanee: Ma loro l'hanno letto il testo? Ma loro hanno mai lavorato? Intanto Bersani dichiara che l'accordo va nella giusta direzione. Ma Bersani chi? quello che vuole Passera e Fornero Ministri? quello che ha liberalizzato le aperture domenicali? Quello che ha votato le controriforme delle Pensioni e Mercato del Lavoro? Si Si proprio lui.....quello che tutti voteranno al secondo turno delle Primarie per sconfiggere Renzi!!

20/11/2012

Il patto sulla produttività rappresenta un concentrato delle ideologie reazionarie e della programmata iniquità che è alla base della agenda Monti. La tesi di fondo che l'ispira è un brutale imbroglio di classe. La produttività italiana ha toccato

15/11/2012

Controllate sempre gli eventi di questa pagina per sapere dove e quando è possibile firmare per i referendum sul lavoro.
E possibilmente condividete, in modo da diffondere le informazioni. :)

BANCHETTI RACCOLTA FIRME a UDINE oggimattino:-> Mercato di viale Vatpomeriggio:-> Galleria Bardelli-> Piazza Belloni
10/11/2012

BANCHETTI RACCOLTA FIRME a UDINE oggi

mattino:
-> Mercato di viale Vat

pomeriggio:
-> Galleria Bardelli
-> Piazza Belloni

10/11/2012
09/11/2012

Convegno "LAVORO, crisi, Europa.. verso il 2013" - Torino, 6-7 Ottobre 2012

09/11/2012

Convegno "LAVORO, crisi, Europa.. verso il 2013" - Torino, 6-7 Ottobre 2012

04/11/2012

Ce l'abbiamo fatta. Nonostante il mal tempo che sappiamo aver ridotto la partecipazione, ma grazie anche ad un improvviso vento amico che ha fermato le nubi per tutto il pomeriggio, un corteo imponente ha percorso le vie di Roma e piazza S. Giovanni si è

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Udine
33100

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