05/11/2020
DPCM 3 novembre 2020
Da domani 6 novembre entrano in vigore il nuovo DPCM che resterà valido fino al prossimo 3 dicembre e l’Ordinanza del Ministero della Salute che individua la Regione Lombardia come area rossa per i prossimi quindici giorni, dopo i quali sarà soggetta (ci auguriamo) ad eventuali modifiche.
Queste le principali novità dei due provvedimenti.
Spostamenti
Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
I dipendenti potranno quindi recarsi al lavoro autocertificando il motivo lavorativo. Riteniamo che essendo ammesso il commercio elettronico, asporto e delivery è ammesso il recarsi al lavoro anche per le imprese chiuse al pubblico.
Commercio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
L’allegato 11 stabilisce che gli accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Inoltre è necessario offrire Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata con relativi cartelli.
Permane infine come confermato dal DPCM l’obbligo di esporre all’esterno degli esercizi commerciali un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno.
Abbigliamento e calzature
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo quelli espressamente individuati nell’allegato 23 che alleghiamo (per le sole merceologie previste):
Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
Commercio al dettaglio di biancheria personale;
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
I negozi possono quindi tenere aperto solo per le merceologie ammesse, il DPCM non pone impedimenti alla consegna a domicilio.
Commercio ambulante
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. (art. 3 c. 4 l. b).
Resta quindi ammesso (non nei mercati) il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
Negozi nei centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; (art. 1 c. 9 lettera ff)
Nei restanti giorni della settimana, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Art. 3 c. 4 l. b
Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse dalle seguenti:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Attività sospese
Inoltre il nuovo DPCM conferma i presenti divieti:
Vieta le feste, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sospende le fiere e le sagre
Sospende le attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali
Sospesi eventi e competizioni sportive. Consentiti solo eventi di carattere nazionale (sia professionistici che dilettantistici)
è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
Sospende lo sport di contatto (fatto salvo eventi nazionali), anche attività sportiva dilettantistica di base
Sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento
Chiude sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Sospende le attività in teatri, cinema e concerti
Sospende convegni e congressi ed altri eventi
Sospende le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Ricettività
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida in coerenza con i criteri dell’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
Il nuovo DPCM, sia per le aree rosse sia arancioni, non prevede più la deroga del servizio di ristorazione (quindi l’apertura) per i clienti delle strutture ricettive.
Si ritiene che a differenza della ristorazione per gli alloggiati, espressamente prevista come possibile in deroga, non sia possibile svolgere altri servizi o prestazioni vietati dal DPCM per le relative categorie. Quindi palestre, piscine e centri benessere devono restare chiusi anche per gli alloggiati, mentre i servizi alla persona avvengano nel rispetto del DPCM.
Il DPCM vieta congressi, convegni ed altri eventi mentre non vieta (raccomanda la sospensione o lo svolgimento in digitale) le riunioni private per le quali resta la forte raccomandazione. La formazione aziendale è vietata per espressa previsione.
Ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
In mancanza di ulteriore indicazioni possiamo ritenere che l’asporto possa avvenire con entrata nel punto vendita per il ritiro nel rispetto delle linee guida e del distanziamento.
Mentre possiamo affermare che il delivery è consentito anche in comuni diversi dalla sede del punto vendita è dubbio, il cliente non può recarsi in Comune di verso per acquistare prodotti (resta un dubbio sulla omogeneità dei servizi es. supermercato ed enoteca)
Chiusura e ristoro economico
Ad oggi non è certo se l’apertura potrà comportare il mancato ristoro che dovrebbe seguire nel prossimo DL allo studio del Governo. Nel DL ristori precedente e valido per alcuni settori il riconoscimento economico è concesso anche con l’apertura parziale al pubblico (E’ infatti determinato sulla differenza di volume d’affari del mese di aprile)
ASCOM BERGAMO - CONFCOMMERCIO