03/09/2026
IL PARADOSSO DI TORINO E UNO SGUARDO ALLA DIRETTIVA n. 80 del 2004
La direttiva europea n. 80 del 2004 si colloca nel contesto della tutela risarcitoria del diritto dell'Unione Europea. Essa obbliga gli Stati membri a garantire un sistema di indennizzo adeguato per le vittime di reati dolosi e violenti.
Lo Stato italiano la applicò nel 2016 con un notevole ritardo rispetto al termine prescritto, tramite la legge n. 122 del 6 luglio 2016. La norma italiana ha istituito un apposito fondo gestito dal Ministero dell'Interno per offrire un aiuto economico a seconda del reato subito (ad esempio 50.000 euro per omicidio volontario e 25.000 euro per violenza sessuale o lesioni gravissime).
Risulta interessante ricordare la storica sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, nata a seguito del rinvio pregiudiziale (sancito dall'art. 267 del TFUE) sollevato dalla Corte di Cassazione all'interno di una causa iniziata proprio davanti al Tribunale di Torino. Le parti in giudizio erano due: la cittadina B.V. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cittadina voleva ottenere il risarcimento danni, dato che gli autori della violenza erano stati condannati ma rimanevano latitanti e nullatenenti. La Presidenza del Consiglio sosteneva che, per legge, lo Stato fosse disposto a pagare al massimo circa 4.800 euro. La Corte di Giustizia rispose fermamente, stabilendo che una cifra simile non si poteva assolutamente considerare un indennizzo "equo e adeguato" per il reato di violenza sessuale.
Assolutamente paradossale è il fatto che, a distanza di anni, nella stessa città il cui Tribunale fu il laboratorio di questa battaglia per i diritti, oggi si scarceri un indagato "pentito". "Pentito", ricordiamolo, per aver commesso ben due violenze sessuali nel giro di 40 minuti, di cui una su una ragazzina di soli 13 anni.
Le vittime e le famiglie, soprattutto quella della bambina, sono lasciate con una sensazione di totale solitudine e pericolo.
Abbiamo visto che, se l'aggressore non risarcirà i danni perché nullatenente o latitante, lo Stato offrirà una “tutela” economica in base alla Direttiva Europea.
Tuttavia, questa tutela arriverà solo dopo tre gradi di giudizio, a danno psicologico decisamente consolidato. Tra l'altro, in questo caso specifico, l'opinione pubblica si chiede se sia stato valutato correttamente il pericolo di fuga (regolato dall'articolo 274 del Codice di Procedura Penale), considerando lo status dell'indagato.Va anche detto che in entrambi i casi l'attivazione delle tutele non è stata fluida e automatica, ma ha richiesto un “corto circuito” istituzionale (nel caso recente, l'intervento immediato degli ispettori del Ministero della Giustizia).
Viene da chiedersi: davvero nel Paese di Cesare Beccaria, che sosteneva la certezza della pena come principio cardine del diritto, abbiamo bisogno che sia l'ordinamento europeo a correggere le nostre lacune? La giustizia sta davvero abbandonando le vittime? Ecco perché la percezione di insicurezza e ingiustizia aumenta. Viene data così poca importanza alla tutela di persone che rimarranno profondamente ferite a vita, pur di iper-tutelare i loro carnefici?